F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 177/AA del 13/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: MORSIA – NANI – ROSSI – POL. SALICETESE ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 394 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MORSIA, Matteo NANI, Stefano ROSSI e della società Pol. SALICETESE A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE MORSIA, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Pol. SALICETESE A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 32 - comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 7 - comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 - commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore NANI Matteo e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nelle fila della Pol. SALICETESE A.S.D., in occasione della gara CORTE Calcio – SALICETESE del 25.09.2019, valevole per la Coppa Regionale Seconda Categoria. Fatto commesso in Cortemaggiore (PC) nella data di svolgimento della gara;

 

 

MATTEO NANI, calciatore, in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in relazione all’art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato, nelle fila della SALICETESE A.S.D., la gara CORTE Calcio – SALICETESE del 25.09.2019, valevole per la Coppa Regionale Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Fatto commesso in Cortemaggiore (PC) nella data di svolgimento della gara;

 

 

STEFANO ROSSI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Pol. SALICETESE A.S.D. all’epoca dei fatti, in  violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice  di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, 43 - commi 1 e 6, 61 - commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara CORTE Calcio – SALICETESE del 25.09.2019, valevole per la Coppa Regionale Seconda Categoria, in cui è stato utilizzato, nelle fila della SALICETESE A.S.D., in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore NANI Matteo, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla stessa senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Fatto commesso in Cortemaggiore (PC) nella data di svolgimento della gara;

 

 

Pol. SALICETESE A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MORSIA in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società Pol. SALICETESE A.S.D., dal Sig. Matteo NANI e dal Sig. Stefano ROSSI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MORSIA, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano ROSSI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Matteo NANI e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società Pol. SALICETESE A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it