F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 178/AA del 13/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: TARASCO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 211 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Andrea TARASCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA TARASCO, calciatore tesserato per la Società U.S.D. OLGINATESE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 92, comma 1 delle N.O.I.F. e all’art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, poiché, in costanza di tesseramento nella stagione 2019/2020 con la società U.S.D. OLGINATESE, in data 03/08/2019 partecipava, senza averne titolo e senza autorizzazione alcuna, nelle fila del LUGANO UNDER 21, ad una gara amichevole fra U.S.D. CASTELLANZESE 1921 e LUGANO UNDER 21;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea TARASCO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Andrea TARASCO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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