F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 183/AA del 19/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: GIOVE – TARANTO FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 374 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Massimo GIOVE, e della società TARANTO F.C. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO GIOVE, Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per avere lo stesso, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente TRB Chanell, riportata dai siti “www.notiziariocalcio.com”, “www.tuttocalciopuglia.com”, “www.foggialandia.com” e “www.mondorossoblu.com”, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità con riferimento alla società Calcio Foggia 1920 S.S.D. a r.l. ed al sig. Corda Ninni tesserato per la citata società all’esito della gara Foggia – Taranto disputata in data 6.10.2019 e valevole per il campionato nazionale di Serie D , girone H, della Lega Nazionale Dilettanti; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Purtroppo la società del Foggia adotta dei sistemi talmente brutti e squallidi che si usavano 25, 30 anni fa nelle categorie inferiori terza categoria, dove non si pensava di giocare a calcio ma si pensava di vincere le partite con dei sotterfugi e delle situazioni di anti-ospitalità. E questo non fa bene al Foggia. Sulla nostra ospitalità dello Iacovone penso ci siano le testimonianze di tutte le squadre che vengono a Taranto; facciamo calcio, facciamo ospitalità. Purtroppo a Foggia vengono fatte queste cose proprio dalla società. D’altro canto io ne ho parlato anche ai vertici della Lega. Se oggi si consente ancora a personaggi del calibro di Ninni Corda di essere tesserati all’interno della F.I.G.C. probabilmente qualche cosa all’interno del sistema non c’è. Qualsiasi persona va a vedere chi è Ninni Corsa troverà e un’enciclopedia della Treccani. Ovviamente c’è un valore morale completamente diverso tra Taranto e Foggia: loro ci hanno dato questo trattamento, vorrà dire che quando torneranno a Taranto, noi non minacciamo nessuno, adotteremo un sistema diverso di ospitalità”;

 

 

TARANTO F.C., per responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Massimo GIOVE, così come descritti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo GIOVE e dal Sig. Gino MONTELLA per conto della società TARANTO F.C.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig.

Massimo GIOVE, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società TARANTO F.C.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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