F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 191/AA del 07/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: DEL GRATTA – SSD SANREMESE CALCIO SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 355 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Marco DEL GRATTA e della società SSD SANREMESE CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCO DEL GRATTA, all’epoca dei fatti socio azionista al 25% della S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L., in quanto tale soggetto tenuto all’osservanza del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver insultato, al termine dell’incontro del campionato di Serie D dell’8.9.2019, disputato a Sanremo fra SSD SANREMESE CALCIO e FEZZANESE, il Direttore di gara, avvicinandosi allo stesso mentre questi stava rientrando negli spogliatoi, e portando il proprio viso a pochi centimetri da quello dell’arbitro, con atteggiamento minatorio;
SSD SANREMESE CALCIO SRL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Sig. Marco DEL GRATTA in qualità di socio azionista della stessa società;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Glauco FERRARA, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società SSD SANREMESE CALCIO SRL e dal Sig. Marco DEL GRATTA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco DEL GRATTA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD SANREMESE CALCIO SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 00000000108 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.