F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 192/AA del 07/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: PAZZARELLI – ASD CSKA AMATORI CORRIDONIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 513 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mirko PAZZARELLI e della società A.S.D. CSKA AMATORI CORRIDONIA avente ad oggetto la seguente condotta:
MIRKO PAZZARELLI, Addetto Stampa della società A.S.D. CSKA AMATORI CORRIDONIA all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con l’aggravante di cui all’art. 14 co.1 lett. l) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell’incontro A.S.D CSKA AMATORI CORRIDONIA vs A.S.D. CLUENTINA CALCIO disputato in data 02.11.19 valevole per il Campionato 1^ Categoria (C.R. Marche) stagione sportiva in corso, gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’Arbitro (A.E. Sig. Valerio GIOVANNINI della Sezione A.I.A. di Ascoli Piceno) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l’effetto e più in generale, quello proprio dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante frasi ed espressioni irriguardose, proferite all’indirizzo dello stesso facendo utilizzo della piattaforma di messaggistica istantanea “Facebook Messenger”;
A.S.D. CSKA AMATORI CORRIDONIA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Sig. Mirko PAZZARELLI in qualità di Addetto Stampa della stessa società;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio CARDUCCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CSKA AMATORI CORRIDONIA e dal Sig. Mirko PAZZARELLI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Mirko PAZZARELLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CSKA AMATORI CORRIDONIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.