F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 194/AA del 07/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: CASERTA – POL D FUTSAL TORREMAGGIORE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 422 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Michele CASERTA e della società POL. D FUTSAL TORREMAGGIORE, avente ad oggetto la seguente condotta:
MICHELE CASERTA, Presidente e legale rappresentante della società POL D FUTSAL TORREMAGGIORE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 32, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante la fidejussione in originale e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
POL. D FUTSAL TORREMAGGIORE per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele CASERTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D FUTSAL TORREMAGGIORE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele CASERTA e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la POL. D FUTSAL TORREMAGGIORE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.