F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 196/AA del 09/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VANACORE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1355 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio VANACORE, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO VANACORE, allenatore di base iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. all’epoca dei fatti (codice 113.629), in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 38, comma 1 delle NOIF, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, perché in data 27.03.2018 sottoscriveva, in qualità di allenatore in seconda della prima squadra della società A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, militante in Serie D, un accordo economico valido sino al 30.06.2018, svolgendo tali funzioni fino alla scadenza dell’accordo senza tesserarsi per detta Società;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio VANACORE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonio VANACORE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.