F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 198/AA del 17/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: DIONIGI ALDINI SANTERINI URBINI MARIOTTI GIORGINIPRANSANI DESIDERIO – CASADEI – DONDI – MONTEVECCHI – GALASASSI e altri
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 134 pf 19/20 adottato nei confronti dai Sigg. Christian DIONIGI, Guido ALDINI, Annunzio SANTERINI, Mauro URBINI, Samuele MARIOTTI, Mauro GIORGINI, Graziano PRANSANI, Roberto DESIDERIO, Walther CASADEI, Stefano BONDI, Vernocchi MARINO, Gabriele VALENTINI, e dalle Sig.re Beatrice MONTEVECCHI e Barbara GALASSI avente ad oggetto la seguente condotta:
GRAZIANO PRANSANI, Vice Presidente della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena SpA ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte), atti di bancarotta semplice e documentale, reati tributari (emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), atti di distrazione in danno della società, il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A, B, E, Q dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
MARIO URBINI, Vice Presidente della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena SpA ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte) e di bancarotta semplice, il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A e B dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
WALTHER CASADEI, Consigliere della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena SpA ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte) e di bancarotta semplice, il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A e B dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
MAURO GIORGINI, Consigliere della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena SpA ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte), atti di distrazione in danno della società, il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A, B, Q dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
ANNUNZIO SANTERINI, Consigliere della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena SpA ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte), atti di bancarotta semplice ed atti di distrazione in danno della società, il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A, B, Q dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
MARINO VERNOCCHI, Consigliere della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’artt. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena SpA ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte), atti di bancarotta semplice e atti di distrazione in danno della società, il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A, B, Q dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
ROBERTO DESIDERIO, Consigliere della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena SpA ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte) e atti di bancarotta semplice, il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A e B dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
CHRISTIAN DIONIGI, Consigliere della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena SpA ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte) e atti di bancarotta semplice, il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A e B dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
SAMUELE MARIOTTI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena SpA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena SpA ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte) e atti di bancarotta semplice, il tutto come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A e B dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
GUIDO ALDINI, Consigliere della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena SpA ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte) e atti di bancarotta semplice, il tutto come meglio descritto ai capi A e B dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
GABRIELE VALENTINI, Direttore Generale della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver causato il dissesto della Società AC Cesena SpA ponendo in essere operazioni dolose a danno dell’Erario (sistematico mancato versamento di imposte) e atti di bancarotta semplice e fraudolenta, come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A, B, C, dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
BEATRICE MONTEVECCHI, Sindaco Effettivo della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver omesso la dovuta vigilanza sulla corretta amministrazione della Società da parte del Consiglio di Amministrazione e per non aver posto in essere idonee contromisure affinché non vi fosse l’aggravamento del dissesto causato dalla prosecuzione dell’attività in situazione di decozione, come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A e B dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
BARBARA GALASSI, Sindaco Effettivo della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver omesso la dovuta vigilanza sulla corretta amministrazione della Società da parte del Consiglio di Amministrazione e per non aver posto in essere idonee contromisure affinché non vi fosse l’aggravamento del dissesto causato dalla prosecuzione dell’attività in situazione di decozione, come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A e B dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio;
STEFANO BONDI, Presidente del Collegio Sindacale della società AC Cesena SpA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver omesso la dovuta vigilanza sulla corretta amministrazione della Società da parte del Consiglio di Amministrazione e per non aver posto in essere idonee contromisure affinché non vi fosse l’aggravamento del dissesto causato dalla prosecuzione dell’attività in situazione di decozione, come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori A e B dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, Dott.ssa Monica Galassi, in data 9 luglio 2019;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Christian DIONIGI, Guido ALDINI, Annunzio SANTERINI, Mauro URBINI, Samuele MARIOTTI, Mauro GIORGINI, Graziano PRANSANI, Roberto DESIDERIO, Walther CASADEI, Stefano BONDI, Vernocchi MARINO, Gabriele VALENTINI, e dalle Sig.re Beatrice MONTEVECCHI e Barbara GALASSI
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Christian DIONIGI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Guido ALDINI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Annunzio SANTERINI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Mauro URBINI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Samuele MARIOTTI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Graziano Pransani, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Roberto DESIDERIO, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Mauro GIORGINI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Walther CASADEI, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Beatrice MONTEVECCHI, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Barbara GALASSI, di 3 (tre) mesi per il Sig. Stefano BONDI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Marino VERNOCCHI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele VALENTINI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Share the post "F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 198/AA del 17/01/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: DIONIGI ALDINI SANTERINI URBINI MARIOTTI GIORGINIPRANSANI DESIDERIO – CASADEI – DONDI – MONTEVECCHI – GALASASSI e altri"