F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 221/AA del 10/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORACE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1195 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Claudio CORACE avente ad oggetto la seguente condotta:
CLAUDIO CORACE, dirigente della società Ssdarl Savona Fbc nella stagione 2018/2019, mediante il social network Facebook, pubblicava in data 17/04/2019 sul profilo di un suo conoscente, un commento con lo scopo evidente di insultare e offendere la memoria della squadra del Torino, così violando il principio di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all’epoca dei fatti;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio CORACE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Claudio CORACE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.