F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 225/AA del 11/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: FACCHIN – COMO 1907 SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 571 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Davide FACCHIN e della società COMO 1907 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Davide FACCHIN, calciatore tesserato per la società Como 1907 s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di  Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di interviste rilasciate in data 30.11.2019 al termine della gara Como - Juventus U23, disputatasi in Como in pari data e valevole per il campionato di Lega Pro, riportate sul sito web “www.tuttoc.com” in data 01.12.2019 e sul quotidiano “La Provincia” di Como in data 02.12.2019, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Procura Federale della Federazione Italia Giuoco Calcio ed in particolare del collaboratore della Procura Federale designato per il controllo del citato incontro;

 

COMO 1907 SRL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Davide FACCHIN;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michael GANDLER, in qualità di amministratore delegato, per conto della società COMO 1907 SRL e dal Sig. Davide FACCHIN;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Davide FACCHIN e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società COMO 1907 SRL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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