F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 227/AA del 14/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: VARGIU – PES – GS SEGARIU
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1515 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio VARGIU, Salvatore PES e della società G.S. SEGARIU, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO VARGIU, Presidente della società G.S. Segariu all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Pes Salvatore nella gara del Campionato Regionale Sardegna di Seconda Categoria della F.I.G.C. – L.N.D., Decimoputzu – Segariu del 16.12.2018; nonché per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società G.S. Segariu in occasione della gara del Campionato Regionale Sardegna di Seconda Categoria della F.I.G.C. – L.N.D. Decimoputzu – Segariu del 16.12.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Pes Salvatore, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
SALVATORE PES, calciatore schierato per la società G.S. Segariu all’epoca dei fatti, in violazione dell’artt. 2, commi 1 e 2, 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare del Campionato Regionale Sardegna di Seconda Categoria della F.I.G.C. L.N.D., Decimoputzu – Segariu del 16.12.2018, nelle file della società G.S. Segariu, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
G.S. SEGARIU, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio VARGIU in proprio e, in qualità di presidente pro - tempore, per conto della società G.S. SEGARIU dal Sig. Salvatore PES;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Antonio VARGIU, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore PES e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 19/20 per la società G.S. SEGARIU;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.