F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 228/AA del 14/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: D’ELIA – MARTINELLI – DI MAIO – FOFFO – MANNIELLO – JUVE STABIA SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 108 pf 19-20 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo D’ELIA, Pasquale MARTINELLI, Giuseppe DI MAIO, Luigi FOFFO, Francesco MANNIELLO e della società S.S. JUVE STABIA SRL avente ad oggetto la seguente condotta:
VINCENZO D’ELIA, amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Juve Stabia s.r.l. dal 31 maggio 2019 e in virtù di tale carica legato da rapporto di immedesimazione organica con detta società, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 2, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 15, comma 7, delle N.O.I.F., e all’art. 3, comma 2, del vigente Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico, per non avere provveduto a comunicare il mutamento nella partecipazione alla compagine societaria intervenuto in data 9 luglio 2019;
PASQUALE MARTINELLI, amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Juve Stabia s.r.l. e, in virtù di tale carica, legato da rapporto di immedesimazione organica con detta società all’epoca dei trasferimenti di quote del capitale della predetta società avvenuti nel corso della stagione sportiva 2018/19, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 15, comma 7, delle N.O.I.F. e all’art. 3, comma 2, dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico, per non avere provveduto, nel termine stabilito dalle norme federali, a comunicare alla Lega competente l’intervenuto mutamento nella partecipazione alla compagine societaria avvenuto con atti del 7 agosto 2018, del 4 febbraio 2019 e dell’11 maggio 2019;
GIUSEPPE DI MAIO, Amministratore unico e legale rappresentante delle società Sportiva s.r.l. e Stabia Sport Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, comma 2, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 15, comma 7, delle N.O.I.F., e a quanto previsto dall’art. 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dal Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico, di cui ai Comunicati Ufficiali n. 189/A del 26.6.2015, n. 72/A del 28.7.2015 e n. 90/A del 5.4.2019, per non avere fornito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione di quote della società S.S. Juve Stabia s.r.l. in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta in data 7 agosto 2018, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, previsti dal Regolamento di cui al C.U. n. 90/A del 5.4.2019;
LUIGI FOFFO, Presidente del consiglio di amministrazione della società Alivision Transport s.c.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, 2, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 15, comma 7, delle N.O.I.F. e a quanto previsto dal Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui ai Comunicati Ufficiali n. 189/A del 26.6.2015, n. 72/A del 28.7.2015 e n. 90/A del 5.4.2019, per non avere fornito, all’atto dell’acquisizione di quote della società Trapani Calcio S.p.a. in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta in data 21.6.2019, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria conforme alle prescrizioni del Regolamento di cui al C.U. n. 90/A del 5.4.2019;
FRANCESCO MANNIELLO, socio della S.S. Juve Stabia s.r.l. nel corso della stagione sportiva 2018/19, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, comma 2, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 15, comma 7, delle N.O.I.F. e a quanto previsto dall’art. 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dal Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico, di cui ai Comunicati Ufficiali n. 189/A del 26.6.2015, n. 72/A del 28.7.2015 e n. 90/A del 5.4.2019, per non avere fornito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione di quote della società S.S. Juve Stabia s.r.l. in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta in data 11.5.2019, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, previsti dal Regolamento di cui al C.U. n. 90/A del 5.4.2019;
S.S. JUVE STABIA SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra citati e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Vincenzo D’ELIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. JUVE STABIA SRL, Pasquale MARTINELLI, Giuseppe DI MAIO, Luigi FOFFO e Francesco MANNIELLO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo D’ELIA, di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Pasquale MARTINELLI, di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe DI MAIO, di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Luigi FOFFO, di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Francesco MANNIELLO e di € 25.000,00 (venticinquemila/00) di ammenda per la società S.S. JUVE STABIA SRL (nella sanzione sono considerate anche le responsabilità derivanti a qualsiasi titolo dalle posizioni degli ex tesserati Sig.ri Antonio PARENTE, Edoardo COMITO e Fabio PETRONI);
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.