F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 229/AA del 17/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:COLETTI – SALVINI – CORICA – PALUMBO – ASD SCINTILLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 654 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo COLETTI, Alberto CORICA, Roberto PALUMBO, Milko SALVINI, e nei confronti della società ASD SCINTILLIA 1945, avente ad oggetto la seguente condotta:
CARLO COLETTI, Presidente della società ASD Scintilla 1945 nella stagione 2017/2018 e nella attuale, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Milko Salvini e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti gare: ASD Scintilla 1945 – Montecavoli del 27/10/2017, ASD Scintilla 1945 – Limite e Capraia del 10/11/2017, Oltreserchio - ASD Scintilla 1945 del 17/11/2017, Polisportiva Margine Coperta - ASD Scintilla 1945 del 12/01/2018, Calcetto Insieme - ASD Scintilla 1945 del 22/03/2018, Asd Scintilla 1945 - Polisportiva Margine Coperta del 27/04/2018, e Oltreserchio- ASD Scintilla 1945 del 04/05/2018, tutte valevoli per il campionato calcio a 5, serie D;
ALBERTO CORICA, dirigente della Società ASD Scintilla 1945 all’epoca dei fatti, e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all’incontro Oltreserchio - ASD Scintilla 1945 del 04/05/2018, valevole per il campionato calcio a 5, serie D, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Milko Salvini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;
ROBERTO PALUMBO, dirigente della Società ASD Scintilla 1945 all’epoca dei fatti, e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all’incontro Calcetto Insieme - ASD Scintilla 1945 del 22/03/2018, valevole per il campionato calcio a 5, serie D, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Milko Salvini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;
MILKO SALVINI, non tesserato all’epoca dei fatti, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere egli disputato le seguenti gare: ASD Scintilla 1945 – Montecavoli del 27/10/2017, ASD Scintilla 1945 – Limite e Capraia del 10/11/2017, Oltreserchio - Asd Scintilla 1945 del 17/11/2017, Polisportiva Margine Coperta – ASD Scintilla 1945 del 12/01/2018, Calcetto Insieme - ASD Scintilla 1945 del 22/03/2018, ASD Scintilla 1945 - Polisportiva Margine Coperta del 27/04/2018 e Oltreserchio- ASD Scintilla 1945 del 04/05/2018, tutte valevoli per il campionato calcio a 5, serie D, nelle fila della Società ASD Scintilla 1945, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
ASD SCINTILLA 1945, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i soggetti avvisati Signori: Carlo Coletti (Presidente), Milko Salvini (calciatore), Corica Alberto e Palumbo Roberto (dirigenti accompagnatori);
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carlo COLETTI, in proprio e, nella qualità di Presidente, per conto della società ASD SCINTILLA 1945, Alberto CORICA, Roberto PALUMBO, e Milko SALVINI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Carlo COLETTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alberto CORICA, di 20 (venti) giorni di inibizione per il sig. Roberto PALUMBO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Milko SALVINI, delle quali 2 per gli incontri di Campionato e 2 per le gare di Coppa Italia nel campionato 2019/2020, e di € 340,00 (trecentoquaranta/00) di ammenda e 2 punti di penalizzazione nel campionato 2019/20 per la società ASD SCINTILLA 1945;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.