F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 235/AA del 19/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: D’AMBROSIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1152 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Filippo D’AMBROSIO avente ad oggetto la seguente condotta:
FILIPPO D’AMBROSIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Sporting Atellana, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare del Campionato Giovanissimi Regionali “Girone H”; segnalate dal Commissario Straordinario del C.R. Campania con nota 23/05/2018 n. prot. 5528, in cui è stato impiegato nelle file dell’A.S.D. Sporting Atellana in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Castaldi Mario sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposte agli accertamenti medici ai fini della idoneità;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo D’AMBROSIO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo D’AMBROSIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.