F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 236/AA del 21/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: MORTILLARO – GARGANO – ASD ATLETICO STELLA D’ORIENTE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 318 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Gargano TOMMASO, Nicola MORTILLARO e della società A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GARGANO TOMMASO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico MORTILLARO Nicola di svolgere nel corso della stagione sportiva 2018/2019 (gare del 07.11.208, del 12.11.2018 e del 25.11.2018)  l'attività di allenatore della squadra Allievi della società

A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali Figc Sicilia prima che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società (tesseramento avvenuto il 29.11.2018);

 

 

NICOLA MORTILLARO, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore dilettante - codice 125.594), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione dall'art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2018/2019 l'attività di allenatore della squadra Allievi della società A.S.D. STELLA D’ORIENTE partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali Figc Sicilia (gare del 07.11.208, del 12.11.2018 e del 25.11.2018) prima di essere regolarmente tesserato per la stessa società (tesseramento avvenuto il 29.11.2018);

 

 

A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gargano TOMMASO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE e Nicola MORTILLARO,

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per  il  Sig.  Gargano  TOMMASO,  di  30  (trenta)  giorni  di  squalifica  per  il  Sig.  Nicola

MORTILLARO e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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