F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 238/AA del 27/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: FERMANA F.C.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 306 pf 19/20 adottato nei confronti della società FERMANA FC S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
FERMANA FC S.R.L, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio calciatore tesserato Jibril MAO’ MAHAD, in violazione all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio Massimo CONTI, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante per conto della società FERMANA FC S.R.L;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società FERMANA FC S.R.L;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.