F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 241/AA del 27/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: COSTANZO – ASD CENTRO POL RAMACCA 1985

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 439 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe COSTANZO e della società A.S.D. CENTRO POL. RAMACCA 1985, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE COSTANZO, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Centro Pol. Ramacca 1985, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall’art. 39, comma 1, lettera f, del Regolamento del Settore  Tecnico, nonché dal C.U. n. 450 del 20/06/2018 pubblicato dalla L.N.D. – C.R. Sicilia per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento di un Tecnico abilitato quale responsabile della  squadra  Under  17  Provinciale  partecipante  al  campionato  organizzato  dalla

L.N.D. – C.R. Sicilia - Delegazione Provinciale di Catania;

 

 

A.S.D. CENTRO POL. RAMACCA 1985, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe COSTANZO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CENTRO POL. RAMACCA 1985;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe COSTANZO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CENTRO POL. RAMACCA 1985;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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