F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 247/AA del 09/03/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: CAMPISI – LOMBARDO – ASD A LIBERTAS RARI NANTES

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 397 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CAMPISI e Federico LOMBARDO, e della società A.S.D. A LIBERTAS RARI NANTES, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE CAMPISI, presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della società A.S.D. A. LIBERTAS RARI NANTES, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, e per aver consentito e comunque non impedito al tecnico LOMBARDO Federico, tesserato quale allenatore per la squadra Allievi Regionale della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Allievi Regionale fascia B maschile;

 

 

FEDERICO LOMBARDO, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, poiché, tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. A. LIBERTAS RARI NANTES quale allenatore per la squadra Allievi Regionale fascia B maschile, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D A. LIBERTAS RARI NANTES di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;

 

 

A.S.D. A LIBERTAS RARI NANTES, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti CAMPISI Giuseppe ed al tecnico LOMBARDO Federico;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico LOMBARDO e dal Sig. Giuseppe CAMPISI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. A LIBERTAS  RARI NANTES;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

Sig. Federico LOMBARDO, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CAMPISI e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. A LIBERTAS RARI NANTES;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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