F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 249/AA del 09/03/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: CARRESI – DI TELLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 527 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore CARRESI e Nicola DI TELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:
SALVATORE CARRESI, calciatore tesserato per A.S.D. Green Team Vitulazio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 21 commi 1, 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte, in costanza di squalifica, alla gara ASD Green Team Vitulazio - USC Valle del 19.10.2019 valida per il Campionato di II^ Categoria Regionale. La squalifica per una gara del calciatore Sig. Salvatore Carresi - inerente una partita disputata in data 12/05/2019 - era stata pubblicata dal C.U. n.126 del 16/05/2019 della FIGC - LND CR Campania;
NICOLA DI TELLA, calciatore tesserato per A.S.D. Green Team Vitulazio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 21 commi 1, 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere preso parte in costanza di squalifica alla gara ASD Green Team Vitulazio - USC Valle del 19.10.2019 valida per il Campionato di II^ Categoria Regionale. La squalifica per una gara del calciatore Sig. Nicola Di Tella - inerente una partita disputata in data 12/05/2019 - era stata pubblicata dal C.U. n.126 del 16/05/2019 della FIGC - LND CR Campania;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Salvatore CARRESI e Nicola DI TELLA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. Salvatore CARRESI e di 1 giornata di squalifica per il Sig. Nicola DI TELLA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.