F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 250/AA del 09/03/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: DE SENSI – GATTI – GARATTI – SPERA – FC ROTTOFRENO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 588 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea DE SENSI, Paolo GATTI, Rodolfo GARATTI, Gianni SPERA e della società F.C. ROTTOFRENO A.C.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA DE SENSI, calciatore, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare Rottofreno – S. Leo del 13.11.2019; Fidenza – Rottofreno del 15.9.2019; Ziano – Rottofreno del 25.9.2019; Rottofreno – Borgonovese del 20.10.2019 e Nuova Spes – Rottofreno del 10.11.2019, valevoli per il Campionato di Prima Categoria, nelle fila della Società FC ROTTOFRENO A.C.D. senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

PAOLO GATTI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società FC ROTTOFRENO A.C.D., in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare Fidenza – Rottofreno del 15.9.2019; Ziano – Rottofreno del 25.9.2019; e Nuova Spes – Rottofreno del 10.11.2019, valevoli per il Campionato di Prima Categoria in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore DE SENSI Andrea, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo  e senza essersi  sottoposto agli  accertamenti medici ai  fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

RODOLFO GARATTI, Presidente della Società FC ROTTOFRENO A.C.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore DE SENSI Andrea e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle gare: Rottofreno – S. Leo del 13.11.2019; Fidenza – Rottofreno del 15.9.2019; Ziano – Rottofreno del 25.9.2019; Rottofreno – Borgonovese del 20.10.2019 e Nuova Spes – Rottofreno del 10.11.2019, valevoli per il Campionato di Prima Categoria;

 

Gianni SPERA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società FC ROTTOFRENO A.C.D., in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare Rottofreno – S. Leo del 13.11.2019 e Rottofreno – Borgonovese del 20.10.2019 valevoli

per il Campionato di Prima Categoria in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore DE SENSI Andrea, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

 

F.C. ROTTOFRENO A.C.D. per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rodolfo GARATTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. ROTTOFRENO A.C.D., nonché, per delega specifica, per conto dei Sig.ri Andrea DE SENSI, Paolo GATTI e Gianni SPERA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica per il Sig. Andrea DE SENSI, di 60 giorni di inibizione per il Sig. Rodolfo GARATTI, di 45 giorni di inibizione per il Sig. Paolo GATTI, di 35 giorni di inibizione per il Sig. Gianni SPERA, e di 2 punti di penalizzazione nel Campionato di Prima Categoria 2019/2020 e € 250 di ammenda per la società

F.C. ROTTOFRENO A.C.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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