F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 251/AA del 09/03/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: PARIGI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 233 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Maurizio PARIGI, avente ad oggetto la seguente condotta:
MAURIZIO PARIGI, dirigente-allenatore non tesserato della società USD Virtus Firenze all’epoca dei fatti, e dirigente tesserato della società US SALES ASD nella corrente s.s. 2019/2020, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei principi di lealtà, probità e correttezza, in relazione all’art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, secondo cui i soggetti che operano in ambito federale sono tenuti all’osservanza delle norme federali; nonché al Comunicato Ufficiale, n. 1 punto 2.6. s.s.18/19, secondo cui le società affiliate alla FIGC possono organizzare previa autorizzazione, raduni per giovani calciatori (nati fino al 2006). Ciò per aver organizzato, in collaborazione con le società USD VIRTUS FIRENZE E US SALES ASD, un raduno per giovani calciatori (nati 2004), tenutosi il giorno 14.6.2019 sul campo sportivo della US SALES ASD, in cui partecipavano giovani anche calciatori tesserati con altre società, tra cui n. 3 giovani calciatori tesserati con la società SANCAT, senza il preventivo consenso di quest’ultima società di tesseramento; nonché per aver svolto, in occasione della s.s. 18/19, per propria esplicita ammissione, sia le funzioni di dirigente di fatto della società Virtus Firenze, privo di tesseramento, sia le funzioni di allenatore, privo di qualifica, abilitazione e tesseramento a tal titolo;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MAURIZIO PARIGI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese e 15 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio Parigi;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.