T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9756/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:-OMISSIS-, quale esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Piacentini, Francesco Pizzorno, con domicilio eletto presso Francesco Pizzorno in Roma, via A. Bafile, 2;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del Questore di Roma n. 2013/000255 del 12.11.2013 (prot. n. 0103919 del 19.11.2013), notificato in data 22.11.2013, recante divieto di assistere alle manifestazioni sportive per un periodo di anni tre;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Premette la ricorrente – esercente la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-- di aver ricevuto, il giorno 8/10/2013, la comunicazione di avvio del procedimento volto all’emissione, nei confronti del figlio minore, dell’ordinanza di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, in seguito all’informativa di reato redatta a carico del figlio, in merito all’episodio avvenuto il giorno 13 gennaio 2013 in occasione dell’incontro di calcio FGCI – LND disputatosi presso il campo sportivo di Anguillara Sabazia tra le squadre OMISSIS – OMISSIS.

La sua partecipazione al procedimento non ha sovvertito il suo esito tenuto conto che, con il provvedimento impugnato, il Questore di Roma ha vietato al figlio minore di accedere per tre anni all’interno degli stadi e di tutti gli impianto sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati. Il divieto è esteso – da due ore prima a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive – agli spazi antistanti o comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesimi competizioni, per lo stesso arco temporale.

Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

__1. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.

Il provvedimento sarebbe del tutto immotivato richiamando soltanto l’informativa di reato redatta dalla Stazione Carabinieri di Cerveteri il 26/8/2013, atto neanche conosciuto dal destinatario, il che implica la violazione del diritto di difesa.

__2. Eccesso di potere per violazione dei principi di razionalità, adeguatezza e proporzionalità, in relazione agli artt. 13 e 16 Cost.

Ritiene la ricorrente che il provvedimento impugnato violi i canoni della proporzionalità tenuto conto della condizione di minore del destinatario, mai in precedenza coinvolto in episodi di violenza presso gli stadi, che svolge attività calcistica giovanile presso la squadra del Sabazia con finalità ricreative ed amatoriali.

__3. Violazione di legge per erronea applicazione dei principi di cui alla L. 241/90 in materia di procedimento amministrativo.

Deduce la ricorrente la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, sottolineando che l’Amministrazione non avrebbe neppure esaminato la sua memoria prodotta in sede procedimentale, nella quale avrebbe dichiarato la totale estraneità del figlio ai fatti oggetto di contestazione.

Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.

Con ordinanza n. 1459/2014 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica del 17 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio di dover confermare la propria ordinanza cautelare.

Dalla disamina del provvedimento non risulta che la Questura abbia preso in esame le deduzioni svolte in sede procedimentale, tese a dimostrare – con l’indicazione di testimoni – , l’erronea ricostruzione dei fatti e l’assoluta estraneità del minore ad episodi di violenza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il dovere per la P.A. di esame delle memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa a quelle osservazioni (Cons. Stato Sez. VI, 03-07-2014, n. 3355; T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 25-03-2014, n. 604; Cons. Stato Sez. VI, 29-05-2012, n. 3210).

Nel caso di specie, non risulta che la Questura, dopo aver dato la comunicazione dell’avvio del procedimento, abbia esaminato le deduzioni prodotte in sede procedimentale, non essendovi alcuna traccia della loro valutazione nel testo del provvedimento, rendendo in questo modo rispettate in modo soltanto formale – e non sostanziale - le norme sulla partecipazione al procedimento.

Inoltre, tenuto conto dell’età del destinatario del provvedimento, dell’assenza di precedenti di violenza durante le manifestazioni sportive, la durata del DASPO (tre anni) appare sproporzionata rispetto all’entità di fatti avvenuti dopo l’incontro di calcio Sabazia – ASD Città di Cerveteri.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto alle spese di lite, in considerazione della particolarità della fattispecie, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente FF

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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