T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10089/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da U.S. OMISSIS 1912 S.r.l., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Maurizio Vigilante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;

nei confronti

OMISSIS Calcio S.p.a., non costituita in giudizio; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da U.S. OMISSIS 1912 S.r.l., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Maurizio Vigilante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;

nei confronti

OMISSIS Calcio s.p.a., non costituita in giudizio;

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 12412 del 2018:

della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 27 del 13 aprile 2018 nella parte, rubricata TITOLO IV: RICORSI, in cui prevede che “Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B 2018/2019 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19.00. Il ricorso o i ricorsi devono essere corredati, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 15.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento dei ricorsi. Ferma l’applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I), II) e III) potranno essere integrati, entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi Titoli, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato di Serie B 2018/2019. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. nell’esame dei ricorsi”;

della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018 FIGC 2018 (all.2) nella parte di cui al TITOLO IV: RICORSI, in cui dispone che “Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B 2018/2019 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19.00. Il ricorso o i ricorsi devono essere corredati, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 15.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento dei ricorsi. Ferma l’applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I), II) e III) potranno essere integrati, entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi Titoli, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato di Serie B 2018/2019. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. nell’esame dei ricorsi.” e nella parte del TITOLO I) Lettera E) punto 12) in cui prescrive di “depositare presso la Lega nazionale Professionisti Serie B, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00, rilasciata da: a) banche che: a1) figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; a2) abbiano un capitale versato, almeno del 10% superiore a quello minimo previsto dalla Banca D’Italia;

b) soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., abilitati alla emissione di fideiussioni;

c) società assicurative che: c1) siano iscritte nell’Albo IVASS; c2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lett. c3) abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la Lega Nazionale Professionisti Serie B e l’ente emittente”;

ove e per quanto occorra, della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 22/TFN- Sezione Disciplinare (2018/2019) pubblicato in data 1.10.2018, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso, ex art. 43 bis CGS FIGC e art. 30 CGS CONI, proposto dalla US OMISSIS 1912 s.r.l. avverso la delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 27 del 13 Aprile 2018 nonché avverso la delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Maggio 2018 FIGC;

ove e per quanto occorra, della nota di comunicazione della decisione della decisione sub c);

ove occorra, di qualsiasi ulteriore atto istruttorio, di estremi e contenuto non conosciuti;

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

quanto al ricorso n. 1414 del 2019:

delle delibere Commissario Straordinario FIGC di cui ai CC.UU. n. 27 del 13.4.2018 e 49 del 24.5.2018.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso n. 12412 del 2018 l’U.S. OMISSIS 1912 s.r.l. ha impugnato le delibere Commissario Straordinario della FIGC di cui ai CC.UU. n. 27 del 13.4.2018 e 49 del 24.5.2018, sulla base dei quali è stata respinta, con il C.U. n. 33 del 20 luglio 2018, l’istanza dalla stessa proposta di partecipazione al Campionato di Serie B per l’anno 2018-2019.

La ricorrente ha esposto di aver maturato nella stagione calcistica 2017 - 2018 il titolo per iscriversi al Campionato di Serie B 2018/2019 e di avere, in data 29.6.2018, presentato rituale domanda di ammissione al campionato, corredata della prescritta documentazione, compresa la garanzia assicurativa a prima richiesta di euro 800.000,00 in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B, rilasciata dalla Compagnia Onix Asigurari S.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Bucarest (Romania) al n. J40/7361/2012 e nell’Albo delle Assicurazioni tenuto dall’IVASS (ramo cauzioni) al n. 40496.

La Co.Vi.So.C. - Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio, con nota pec del 12.7.2016, aveva contestato alla società ricorrente “il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 27 del 13 aprile 2018, come integrato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018”, avendo – a suo dire – “riscontrato che la Società ha depositato una garanzia assicurativa rilasciata dalla compagnia di diritto estero Onix Asigurari S.A. sprovvista di un rating indipendente ed oggettivo coerente con quanto previsto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018”.

Tale provvedimento negativo era stato impugnato dinanzi la Co.Vi.So.C. evidenziando la piena idoneità tecnico – finanziaria della garanzia assicurativa prestata e, nel contempo, l’US OMISSIS aveva prodotto anche un’ulteriore fideiussione assicurativa, rilasciata da altra società, la Finworld (in data 10.7.2018), poi affiancata da quella emessa da Groupama (in data 16.7.2018), a seguito del decreto del Consiglio di Stato (n. 3190/2018 del 11.07.2018) per effetto del quale era stata disposta la cancellazione della stessa Finworld dall’Albo degli intermediari finanziari.

La stipula della garanzia rilasciata da Finworld, con indicazione del numero di polizza, era stata comunicata alla FIGC con PEC delle ore 19:14 del 16.7.2018, mentre gli originali “cartacei” di tali polizze, appena resi disponibili, erano stati trasmessi alla FIGC, in data 17 – 18.7.2018.

La FIGC, tuttavia, con delibera del Commissario Straordinario di cui al C.U. n. 33 del 20.07.2018, recependo l’avviso negativo di Co.Vi.So.C., aveva respinto il ricorso, non concedendo alla Società ricorrente la Licenza Nazionale 2018/2019, con conseguente “non ammissione” al Campionato di Serie B, in quanto la garanzia assicurativa della Onix Asigurari S.A. non soddisfaceva le prescrizioni previste dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, poiché la compagnia era sprovvista di proprio rating, e la documentazione integrativa era stata presentata oltre il termine perentorio del 16 luglio 2018.

Avverso il suindicato provvedimento, la U.S. OMISSIS 1912 s.r.l. aveva proposto ricorso, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto dall’art. 54 comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che, però, con decisione n. 45/2018, aveva respinto il gravame, rilevando che il C.U. n. 49/2018, che indicava la scansione procedimentale per la produzione dei documenti, non era stato impugnato.

La società esponente aveva impugnato anche tale decisione, formulando ricorso innanzi a questo Tribunale che, in sede cautelare, aveva respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati rilevando, tra l’altro, la presunta violazione della pregiudizialità sportiva nell’impugnazione del Sistema di Licenza Nazionale approvato con i Comunicati Ufficiali nn. 27 e 49/2018.

La società ricorrente aveva così impugnato le delibere di cui ai Comunicati Ufficiali n. 27 del 13.4.2018 e n. 49 del 24.5.2018 dinanzi il Tribunale Federale Nazionale che, con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 22/TFN- Sezione Disciplinare (2018/2019), aveva dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che la nuova doglianza aveva argomenti e contenuti perfettamente identici rispetto a quelli precedentemente trattati e giudicati.

Medio tempore è stato pubblicato il D.L. 115/2018, che ha devoluto alla competenza e alla giurisdizione al Tar Lazio - Roma per tutte le controversie ad oggetto ammissione ed esclusione ai campionati o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

La società ricorrente, pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 ultimo periodo del D.L. 115/2018, ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale ed i provvedimenti specificati in epigrafe.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.illogicità, carenza di motivazione, difetto di istruttoria - erroneità dei presupposti, errata applicazione, violazione del principio del “ne bis in idem”, erroneamente posto a sostegno della decisione di inammissibilità del ricorso, in quanto nessun Giudice, né in sede sportiva né in sede amministrativa, si era pronunciato sulle deliberazioni del Commissario Straordinario della FIGC oggetto della presente impugnazione; inoltre la decisione del Collegio di Garanzia era stata ritualmente impugnata, mentre quelle pronunciate dal TAR e dal Consiglio di Stato non avevano formato giudicato essendo meramente interinali; in ogni caso, poi, la connessione tra i diversi giudizi non giustificava la decisione di inammissibilità potendosi ravvisare, semmai, una litispendenza.

2.assoluta erroneità della decisione del Tribunale Federale Nazionale ex C.U. n. 22 del 1.10.2018 nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla illegittimità delle delibere del Commissario straordinario della FIGC pubblicate sui CC.UU. n. 27 del 13 aprile 2018 e n. 49 del 24 maggio 2018 - palese incongruità del termine di grazia concesso per provvedere all’adempimento richiesto – impossibilità oggettiva ad adempiere, in quanto il Comunicato FIGC n. 27/2018, come integrato dal Comunicato FIGC n. 49/2018, aveva previsto termini troppo ristretti per gli adempimenti richiesti e troppo ravvicinati rispetto al termine assegnato a COVISOC per la tempestiva comunicazione dell’esito della istruttoria.

3.assoluta illegittimità, erroneità, della decisione del Tribunale Federale Nazionale ex C.U. n. 22 del 1.10.2018 nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla manifesta illogicità e/o contraddittorietà della delibera del Commissario straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018 nella parte del titolo I) lettera e) punto 12) - illegittimità del preteso requisito relativo alla contemporanea sussistenza di un alto indice di solvibilità e di un rating rilasciato da agenzie all’uopo predisposte, che violava il divieto posto dal Codice dei contratti pubblici di creare restrizioni attraverso la previsione di rating alti, senza che ciò fosse necessario al fine di garantire l’assolvimento della prestazione assicurativa, e l’art. 1 della L. 241/90, che fa divieto di aggravamento del procedimento e di restrizione dell’accesso alle procedure competitive per illogicità ed incongruità manifesta e violazione del criterio di proporzionalità.

Si sono costituite la FIGC e la Lega Professionisti Serie B eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, comunque, il rigetto.

Poiché, dopo la proposizione del ricorso, è decaduto per mancata conversione il D.L. n. 115/2018, ed è successivamente entrata in vigore la legge n. 145/2019, contenente previsioni di analogo contenuto a quelle del decreto decaduto, la ricorrente ha riproposto con il ricorso n. 1414/2019 la medesima impugnativa oggetto del ricorso n. 12412/2018.

Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2019 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due giudizi, aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Come già evidenziato nella sentenza di questa Sezione n. 7529 del 10 giugno 2019, l’US OMISSIS, proponendo il primo ricorso (r.g. 9475/2018) avverso il diniego di ammissione al Campionato di serie B, disposto con il C.U. n. 33/2018, ha omesso di impugnare i CC.UU. nn. 27 e 49/2018, che fissavano i termini per la partecipazione alla procedura; tali atti sono stati impugnati solo successivamente, dapprima in sede sportiva e poi innanzi a questo Tribunale con i ricorsi in esame.

I comunicati nn. 27 e 49/2018, infatti, disciplinavano la procedura di ammissione ai campionati per l’anno 2018-2019 ed i relativi requisiti, risultando così assimilabili, piuttosto, ad un bando di gara, lex specialis della procedura in esame.

Di conseguenza, tali atti avrebbero dovuto essere impugnati, come eccepito dalla FIGC e dalla Lega Professionisti Serie B, al più tardi unitamente all’atto dello stesso applicativo, ovvero al momento della proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia avverso il diniego di iscrizione al campionato di serie B, s.s. 2018/19.

In tale circostanza, invece, l’OMISSIS ha omesso di impugnare la lex specialis della procedura di rilascio della licenza nazionale, in applicazione della quale la licenza le è stata negata.

Il Collegio di Garanzia del CONI, quindi, con la decisione del 31 luglio 18, ha respinto il ricorso dell’US OMISSIS contro il provvedimento di esclusione dal Campionato di serie B 2018/2019; in sede di giurisdizione ordinaria amministrativa, questo Tar e il Consiglio di Stato si sono pronunciati dapprima in sede cautelare in senso sfavorevole per la ricorrente; questa Sezione ha poi respinto il ricorso di primo grado, con la citata sentenza n. 7529/2019.

La decisione di inammissibilità emessa dal TFN risulta quindi corretta, non potendo la parte, esclusa dalla procedura in applicazione dei termini previsti dalla relativa lex specialis, proporre una nuova impugnazione avverso quest’ultima in via successiva ed ulteriore rispetto all’impugnazione dell’atto applicativo di esclusione, che concretizza la lesione e costituisce, pertanto, l’ultimo momento utile per far valere le contestazioni attinenti agli atti del procedimento con esso conclusosi.

Come affermato dalla giurisprudenza in materia di procedure di gara, infatti, la tutela giurisdizionale dei privati avverso le disposizioni del bando, inteso quale lex specialis della procedura, si atteggia diversamente, a seconda che lo stesso presenti un contenuto immediatamente lesivo o meno: le prescrizioni che si riferiscono ai requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissione alla gara, sono ex se idonee a provocare l’esclusione, producono una lesione concreta e attuale nella sfera giuridica dei partecipanti, e devono essere impugnate autonomamente e immediatamente, a pena di decadenza; le prescrizioni non immediatamente lesive possono, invece, essere impugnate unitamente al relativo atto applicativo, viziato per invalidità derivata, ma certo non oltre tale momento.

Alla luce di tali considerazioni non soccorre, nel senso dell’ammissibilità del gravame, la deduzione della ricorrente secondo cui la lesione ha assunto carattere di attualità e concretezza “solo con l’atto di esclusione [dal campionato] del 12-20 luglio 2018”.

Anche condividendo tale assunto, infatti, la ricorrente avrebbe comunque dovuto gravare il comunicato contenente i termini e le condizioni per l’ammissione contestualmente e con il medesimo rito previsto per l’impugnativa del provvedimento applicativo di diniego di ammissione, come, del resto, ammesso dalla stessa ricorrente nel precedente ricorso al TAR (RG. n. 9475/18), laddove è stato affermato che l’impugnazione del provvedimento applicativo avrebbe dovuto essere effettuata “in una” con quella delle prescrizioni regolative della procedura.

Del resto, una volta respinto il ricorso avverso l’atto applicativo di diniego di ammissione, la società istante non potrebbe nemmeno vantare alcun interesse all’impugnazione degli atti presupposti di regolazione della procedura, impugnazione che non potrebbe sortire alcun effetto favorevole per la sua posizione.

Infine, tale decadenza non potrebbe essere superata nemmeno per effetto dell’entrata in vigore del nuovo regime processuale che attribuisce in via diretta al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di ammissione ai campionati professionistici, come evidenziato dal Consiglio di Stato che, nell’ordinanza pronunciata sull’appello cautelare proposto dalla odierna ricorrente avverso il diniego di iscrizione, ha rilevato che le previsioni del d.l. n. 115/18 (e dunque anche quelle della legge n.145/19) non possono “operare un ampliamento della giurisdizione amministrativa in via retroattiva [il riferimento è alla tardiva impugnazione della lex specialis della procedura] sui giudizi che alla data della sua entrata in vigore sono già definiti in giustizia sportiva …”: “con conseguente impedimento, per il ricorrente, di estendere in tale nuova sede l’oggetto del giudizio -il quale insieme alle ragioni della domanda identifica la controversia- rispetto a quello a suo tempo oggetto della domanda in giustizia sportiva” (Cons. Stato, Sez. V, ordinanza 12.10.2018, n. 5029).

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Il mutamento del quadro normativo di riferimento e la peculiarità della controversia giustificano, comunque, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

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