T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2659/2021
Pubblicato il 04/03/2021
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da U.S. OMISSIS S.p.a., (ora fallimento U.S. OMISSIS S.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Pergolizzi, Francesco Di Ciommo e Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del terzo in Roma, largo Messico 7;
contro
Federazione Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS Football Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Luca Spaziani, Gianluca Cambareri e Gianmaria Daminato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde n. 7; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Valori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 106;
per l'annullamento
a) del comunicato ufficiale numero 10/A del 12 luglio 2019, concernente la delibera del Consiglio Federale di non concessione alla U.S. Città di OMISSIS S.p.A. della licenza nazionale ai fini della partecipazione al campionato di serie B che si terrà nella stagione sportiva 2019/2020;
b) del parere negativo della medesima CO.VI.SO.C. reso nella riunione del 10 luglio 2019;
c) della decisione n. 57 del 23 luglio 2019 adottata dal Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione d'esclusione dalle competizioni professionistiche;
d) del provvedimento del 24 luglio 2019 con il quale la F.I.G.C. ha dichiarato svincolati i calciatori della U.S. Città di OMISSIS S.p.a.-;
e) di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso a quello principale;
nonché per l'accertamento
del diritto della società ricorrente all'ammissione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2019/2020 e per il consequenziale diritto al risarcimento dei danni subiti in esito dell'adozione degli atti di cui si domanda l'annullamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Giuoco Calcio - F.I.G.C., del CONI, del OMISSIS S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 24/06/2019 la U.S. OMISSIS S.p.A. (anche OMISSIS calcio) ha depositato presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (anche Lega di B) domanda di ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione 2019/2020 con la richiesta di concessione della relativa Licenza Nazionale.
Il 4 luglio 2019 la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della F.I.G.C. ha comunicato alla istante che, nella riunione del 3 luglio 2019, esaminata la documentazione prodotta dalla U.S. Città di OMISSIS S.p.A. «e tenuto conto della certificazione favorevole della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha riscontrato il rispetto dei “criteri infrastrutturali” previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2019/2020» ed inoltre «il rispetto dei “criteri sportivi ed organizzativi”, previsti per l’ottenimento» della medesima della medesima Licenza Nazionale (Prot. n. 6993/2019).
Nella medesima data, tuttavia, la CO.VI.SO.C. della F.I.G.C. con nota Prot. n. 7169/2019 ha comunicato al OMISSIS calcio il «mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale».
Nel frattempo il 30 giugno 2019 l’amministratore delegato della U.S. OMISSIS S.p.A. ha depositato presso la CO.VI.SO.C. e la F.I.G.C., la Lega Nazionale Professionisti di Serie B e il Sindaco della Città di OMISSIS, una nota datata 29 giugno 2019 in cui si dà conto delle ragioni per cui l’interessata non è stata in grado entro tale termine:
i) di depositare la prescritta fideiussione da € 800.000,00; ii) di dar corso ai bonifici, già disposti, a pagamento e saldo e di tutti i debiti arretrati nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori, delle società affiliate, delle società affiliate a federazioni estere, della Lega di Serie B, della F.I.G.C., e quant’altro.
In data 24/06/2019 il legale rappresentante della Sporting Network s.r.l. (socio unico della U.S. OMISSIS S.p.a.), preso atto del mancato rilascio della polizza fideiussoria da parte della Società LEV INS Insurance Company AD in Ip., non provvedeva al bonifico di € 3.600.000,00 sul conto corrente bancario a favore della U.S. Città di OMISSIS S.p.a.-
In data 26/06/2019 la compagnia assicurativa LEV INS faceva pervenire alla U.S. di OMISSIS S.p.A. e alla Sporting Network S.r.l. una email-PEC con la quale comunicava di essere disposta ad emettere la fideiussione di cui alle email-PEC del 24/06/2019 inviate in Lega di B, fideiussione che si allegava alla medesima email.
Il OMISSIS calcio, in data 8 luglio 2019, ha presentato opposizione al Consiglio Federale della F.I.G.C., versando una tassa di Euro 15.000,00.
Con delibera del 12 luglio 2019 poi trasfusa nel Comunicato Ufficiale n. 10/A di pari data, il Consiglio federale della FIGC – su proposta del Presidente Federale – visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale, ha deliberato di «respingere il ricorso della società U.S. OMISSIS S.P.A. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2019/2020, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2019/2020», precisando nell’occasione che «Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1629 del 26 febbraio 2019».
In data 15 luglio 2019 il OMISSIS calcio ha impugnato la delibera e il comunicato suddetti (del 12 luglio u.s.) dinnanzi al Collegio di Garanzia del CONI, Sezione sulle controversie in materia di ammissione a competizioni professionistiche (anche “Collegio di Garanzia”).
Con decisione del 23 luglio 2019 il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso del OMISSIS e il giorno successivo, 24 luglio 2019 la F.I.G.C. ha svincolato i calciatori tesserati per il OMISSIS così determinando la perdita dell’intero attivo patrimoniale della società odierna.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 del vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, anche alla luce di quanto previsto nell’articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nella fattispecie in esame non potrebbe essere ascritta alcuna colpa o dolo alla ricorrente e ai suoi amministratori.
La FIGC e gli organi della giustizia sportiva hanno escluso il OMISSIS calcio dal campionato di serie B, senza valutarne le conseguenze: lo svincolo dei calciatori tesserati e la contestuale perdita dell’intero attivo patrimoniale della Società, nonostante quest’ultima avesse nel frattempo cambiato proprietario.
Il Collegio di Garanzia nel respingere l’opposizione avrebbe violato i principi generali dettati dall’ordinamento in materia di esercizio della potestà sanzionatoria.
Il Collegio, prendendo atto del rapporto di causalità esistente fra quanto accaduto e la mancata vigilanza sulla solvibilità finanziaria ed economica della società da parte della FIGC e della COVISOC, avrebbe dovuto ordinare il riesame delle determinazioni adottate nei confronti della società medesima.
La FIGC non avrebbe tenuto conto che il mancato rilascio della polizza fideiussoria da parte della Società LEV INS Insurance Company AD in Ip., fatto non dipendente dalla volontà della U.S. OMISSIS, avrebbe determinato una situazione imprevedibile, dovuta a forza maggiore, determinato da un fatto illecito altrui;
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento.
Sussisterebbe disparità di trattamento in danno della ricorrente, a proposito delle diverse determinazioni adottate in fattispecie simile quali sono le misure adottate nei confronti dell’SS OMISSIS. In cui con provvedimento (n. 56 del 24 luglio 2019) il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso presentato dell’Audace Cerignola contro la decisione di escluderlo dai ripescaggi, per violazione del termine perentorio entro il quale compiere gli adempimenti necessari ad ottenere l’iscrizione al campionato, consentendole di disputare la stagione 2019-20, mentre la stessa possibilità non è stata riconosciuta alla ricorrente, sebbene questa si trovasse in una situazione non diversa da quella della predetta Società sportiva;
3) Eccesso di potere, difetto di istruttoria, assenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge n. 241/90.
Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso della U.S. OMISSIS S.p.A. rilevando la irregolarità di ordine fiscale della ricorrente.
Il documento allegato sub 8 (di provenienza dell’Agenzia delle Entrate) dimostrerebbe invece che non sarebbe esistita alcuna delle irregolarità contestate al momento della presentazione della domanda;
4) Difetto (carenza e contraddittorietà) della motivazione;
5) Violazione di Legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e dell’allegato 1, art. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.
I giudizi conclusisi con i ricorsi respinti non potrebbero essere considerati “equi”, per difetto del principio di terzietà del giudice: in quanto la FIGC e il CONI avrebbero prescelto il proprio giudice.
In violazione dell’articolo 1 del primo protocollo aggiuntivo CEDU le determinazioni impugnate avrebbero prodotto un pregiudizio in danno della ricorrente che aveva maturato la legittima aspettativa di ottenere il godimento effettivo del proprio diritto di proprietà.
Il Fallimento U.S. OMISSIS S.p.A. chiede, quindi, l’accertamento in via incidentale dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali dai medesimi prodotti.
Con decreto reso all’esito dell’audizione delle parti in data 1.8.2019, con decreto presidenziale monocratico è stata respinta la richiesta di misura cautelare: “Ritenuto che risulta non contestato dagli atti di causa che la società ricorrente non ha rispettato il termine perentorio stabilito per l’iscrizione al campionato (24 giugno 2019), non avendo onorato gli adempimenti richiesti per il certificare il possesso dei requisiti economico-finanziari entro tale data;
ritenuto che il mancato pagamento di numerose poste debitorie, comprensive, a titolo di elenco esemplificativo, di debiti di carattere fiscale, previdenziale, somme dovute per sanzioni e retribuzioni arretrate, integra, autonomamente, la fattispecie di diniego di iscrizione al campionato, per assenza dei requisiti economico- finanziari;
considerato, inoltre, che la società ricorrente ha omesso di presentare, nel citato termine perentorio, anche la necessaria fideiussione richiesta a tutte le società quale requisito obbligatorio per l’iscrizione ai campionati di calcio;
considerato che le ragioni di estrema gravità ed urgenza rappresentate da parte ricorrente per ottenere una misura cautelare monocratica, anche subordinata alla fissazione di una cauzione a carico della società, non sono ravvisabili in quanto il provvedimento di sospensione non porterebbe, in ragione di quanto in precedenza illustrato, all’iscrizione della società al campionato, ma, al contrario, tale misura provocherebbe il mancato svincolo dei giocatori che sarebbero irrimediabilmente pregiudicati, non avendo la possibilità di giocare in altre società”.
Alla camera di consiglio del 9.9.2019 il difensore della società ricorrente rinunciava alla misura cautelare chiedendo la fissazione dell’udienza pubblica di merito.
La lega nazionale di calcio per la serie B si è costituita in giudizio per resistere al ricorso: ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, sull’assunto che la compagine palermitana ha rinunciato a coltivare la tutela cautelare, ciò avrebbe precluso la risarcibilità dei danni, che avrebbero potuto essere evitati mediante la tutela cautelare. In secondo luogo ha dedotto la infondatezza nel merito della impugnazione.
Dopo il deposito del ricorso, con sentenza n. 112 del 18.10.2019 il Tribunale di OMISSIS dichiarava il fallimento dell’U.S. Di OMISSIS S.p.a., nominando il giudice delegato e i curatori.
Il fallimento U.S. OMISSIS S.p.a. quindi, con atto depositato il 16.1.2020, ha riassunto il giudizio in esame nei confronti di F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, Lega Nazionale Professionisti Serie B e OMISSIS F.C. S.r.l., insistendo per le richieste di cui all’atto introduttivo del giudizio.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie con le quali ribadiscono le proprie tesi difensive.
All’udienza del 3 febbraio 2020, svoltasi mediante collegamento telematico da remoto in videoconferenza, le parti hanno ribadito i propri assunti, per cui la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La vicenda in esame ha ad oggetto il comunicato ufficiale numero 10/A del 12 luglio 2019, concernente la delibera con cui il Consiglio Federale della FIGC non ha concesso alla U.S. Città di OMISSIS S.p.a. la licenza nazionale ai fini della partecipazione al campionato di serie B nella stagione sportiva 2019/2020, la delibera in data 23 luglio 2019 con cui il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso del OMISSIS calcio e la delibera del 24 luglio 2019 con cui la F.I.G.C. ha svincolato i calciatori tesserati per il OMISSIS.
2. In via preliminare è possibile disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal OMISSIS calcio sul presupposto che la ricorrente non avrebbe impugnato il Comunicato Ufficiale n. 11/A, con cui preso atto della mancata ammissione della società U.S. OMISSIS, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deliberato di concedere al OMISSIS F.C. la Licenza Nazionale del Campionato Serie B 2019/2020, riammettendola alla partecipazione al medesimo Campionato, in quanto l’impugnazione è comunque infondata nel merito.
3. Dagli atti del procedimento per il rilascio della licenza nazionale risulta che la società ricorrente non ha effettuato gli adempimenti prescritti, a pena di decadenza nel termine perentorio del 24.6.2019, dal Manuale Licenze Nazionali ai fini dell’ammissione al Campionato di calcio per la stagione 2019/2020.
In particolare la CO.VI.SO.C ha contestato alla U.S. Città di OMISSIS il mancato ripianamento della carenza patrimoniale di €. 8.272.285,00, l’omesso deposito presso la Lega Nazionale di Serie B della garanzia a prima richiesta dell’importo di €. 800.000,00, l’omesso pagamento di debiti nei confronti
della FIGC nonché dei debiti scaduti al 31.3.2019 delle mensilità di marzo, aprile e maggio nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo e delle connesse ritenute IRPEF e contributive.
Il OMISSIS calcio, quindi, non ha depositato la documentazione attestante il rispetto dei requisiti e gli adempimenti richiesti dalla CO.VI.SO.C entro il termine perentorio sopra indicato e stabilito dai Regolamenti Federali per l’iscrizione al Campionato, per cui non è stata rilasciata la licenza nazionale e negata l’ammissione della ricorrente al Campionato di Serie B.
4. L’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC in proposito prevede sanzioni specifiche per le ipotesi previste dalla norma come è avvenuto nel caso di specie.
Ne consegue che, non avendo la U.S. Città di OMISSIS svolto gli adempimenti richiesti dal Sistema delle Licenze Nazionali, lo svincolo dei calciatori appariva come misura idonea ad evitare che gli stessi subissero un danno irrimediabile, privandoli della possibilità di svolgere la loro attività professionistica in favore di altre società.
5. In senso contrario non vale quanto dedotto dalla ricorrente, che tenta di giustificare il proprio inadempimento richiamando l’esistenza di una causa di forza maggiore, individuata nella condotta tenuta dal broker incaricato dalla società palermitana di reperire in tempo utile la fideiussione richiesta per presentare nei termini la domanda di ammissione al Campionato di Serie B.
In proposito si osserva che la CO.VI.SO.C ha contestato alla U.S. OMISSIS, oltre alla mancata allegazione di una valida polizza fideiussoria, i seguenti diversi inadempimenti: l’omesso ripianamento della carenza patrimoniale di €. 8.272.285,00; l’omesso deposito presso la Lega Nazionale di Serie B della garanzia a prima richiesta dell’importo di €. 800.000,00; l’omesso pagamento di debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e delle società affiliate; l’omesso pagamento dei debiti scaduti al 31.3.19 nei confronti di Federazioni estere per l’acquisizione internazionale di giocatori; l’omesso pagamento degli emolumenti e dei compensi relativi alle mensilità di marzo, aprile e maggio nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo e l’omesso versamento delle connesse ritenute IRPEF e versamenti contributivi.
5.1. Si tratta di condizioni che assumono ognuna autonoma valenza ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione ai Campionati, per cui il mancato soddisfacimento anche solo di uno di tali rilevanti adempimenti avrebbe giustificato il mancato rilascio della licenza per disputare il Campionato di Serie B nella stagione 2019/2020.
6. Né può ritenersi sussistente la causa di forza maggiore invocata dalla società calcio OMISSIS in quanto gravava comunque sulla ricorrente l’onere di vigilare - secondo i canoni della normale diligenza ed attenzione - sull'esatta osservanza da parte del broker dell'incarico conferitogli e sulla sua idoneità professionale.
In particolare, anche a voler considerare l’ipotesi che l’inadempimento del broker o della finanziaria a cui quest’ultimo si è affidato per assolvere all’obbligo di garanzia mediante polizza fideiussoria, quale elemento non ascrivibile alla diretta responsabilità della società ricorrente e idoneo a giustificare la mancata presentazione della polizza entro i termini stabiliti dalla disciplina per le iscrizioni al campionato di serie B, rimane vero che tale circostanza non può rilevare quale causa di forza maggiore, in quanto tale fatto impeditivo (pur non dipendendo direttamente dalla società ricorrente) non assume una valenza oggettiva e generalizzata, ovvero tale da aver interessato ognuna delle altre società che si apprestavano all’iscrizione al medesimo torneo.
7. La mancata prestazione della polizza costituisce piuttosto evento del tutto singolare ascrivibile alla condotta dell’intermediario al quale il OMISSIS calcio si era rivolto e, indirettamente, alla medesima Unione Sportiva, sulla quale incombeva l’obbligo di prestare la garanzia richiesta entro il termine perentorio previsto; né risulta che la medesima U.S. abbia adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare la realizzazione dell’evento lamentato.
7.1. Non ricorrono, quindi, nel caso di specie le ipotesi di forza maggiore qui prospettate, in quanto la mancata prestazione di una polizza fideiussoria non appare riconducibile ad un evento imprevisto ed imprevedibile, ma all’omissione di una compagnia assicuratrice avente sede all’estero: inadempimento che potrà semmai avere rilievo in altre sedi sotto il profilo del mancata esecuzione degli accordi contrattuali tra le parti. Tutto ciò non senza rilevare, come si evince dagli atti di causa, che la ricorrente non ha provveduto al pagamento dei debiti sportivi mediante i bonifici bancari prenotati, non avendo assicurato alla banca incaricata la provvista necessaria, come eccepito nella propria memoria difensiva dalla FIGC (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione della FIGC del 31.7.2019).
8. Vale inoltre considerare, come accennato in precedenza, che le contestazioni mosse dalla CO.VI.SO.C nel parere dell’11.6.2019 riguardano un numero considerevole di omissioni oltre al mancato deposito della fideiussione, di per sé idonee a legittimare il mancato rilascio della licenza.
9. Non sussiste nemmeno la disparità di trattamento denunciata nel secondo motivo rispetto alla posizione della S.S. Audace Cerignola ed alla precedente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 56/19.
Nel caso di specie colgono nel segno le eccezioni delle parti resistenti, che osservano come nella vicenda dell’Audace Cerignola si trattava di una procedura di ripescaggio nel campionato di Serie C, mentre quella in esame si riferisce alla concessione della licenza per l’iscrizione al Campionato di Serie B (con criteri all’evidenza più stringenti). La vicenda menzionata a titolo di paragone dalla ricorrente era soggetta, quindi, ad una disciplina diversa che non coinvolgeva il possesso dei requisiti economico-finanziari, ma condizioni infrastrutturali (relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione), in relazione alle quali, appare logico concedere la possibilità di dimostrare il possesso (o meglio l’adeguamento) dei requisiti infrastrutturali prima all’inizio delle competizioni sportive; nel rispetto comunque del termine perentorio previsto dalla disciplina federale circa il possesso di tali diversi requisiti.
10. Con il terzo motivo la ricorrente richiama un processo verbale di accesso e richiesta di documenti effettuato dall’Agenzia delle Entrate che dimostrerebbe l’assenza di irregolarità fiscali e quindi la possibilità di ottenere l’iscrizione al campionato.
Tale documento tuttavia riferisce di un mero accesso da parte di funzionari dell’Agenzia delle Entrate presso gli uffici della U.S. OMISSIS S.p.a., ed illustra gli accertamenti svolti presso la sede amministrativa della società in ordine al possesso delle scritture contabili, ma non appare idoneo a dimostrare l’insussistenza delle contestate irregolarità fiscali e inadempimenti su cui si basa il provvedimento avversato in questa sede.
10.1. In ogni caso la CO.VI.SO.C ha motivato le irregolarità riscontrate facendo riferimento all’inadempimento di una serie di obblighi previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali, i quali - come già osservato - possono singolarmente determinare la mancata iscrizione al campionato, al di là dell’esistenza o meno di irregolarità o altre questioni di ordine tributario.
11. Non convince nemmeno l’ultimo motivo in ordine alla dedotta violazione del principio di terzietà del Giudice.
In proposito si rileva che il procedimento di rilascio delle licenze nazionali non ha natura giurisdizionale, mentre il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia è previsto dall’art. 1, comma 647, della legge n. 145/2018 ed è regolato da una disciplina volta a garantire l’autonomia e l’indipendenza degli organi giustiziali, non senza rilevare che società ricorrente ha avuto la possibilità di difendersi in modo adeguato nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Il Collegio di Garanzia costituisce organo terzo legittimato dal richiamato art. 1, comma 647 della L. 145/2018 a pronunciarsi sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche e, nel caso di specie, sui rilievi della CO.VI.SO.C.-.
12. Per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto non ravvisandosi i presupposti per il riconoscimento di un danno ingiusto, attesa la legittimità degli atti impugnati.
La domanda risarcitoria deve, conseguentemente, essere respinta.
La particolarità e la relativa novità di alcune delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere