TRIBUNALE DI MODENA – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 86/2021 DEL 16/02/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...)promossa da: (...), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, rappresentato e difeso dall’avv. DUCA FABRIZIO
RICORRENTE/I
contro
(...) S.R.L. (C.F. 84008950366 ), elettivamente domiciliata in VIA NAZARIO SAURO 4 BOLOGNA, rappresentata e difesa dall’Avv. VITALE STEFANO;
RESISTENTE/I
INPS (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall’avv. BASILE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in MODENA, VIALE REITER N. 72;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/3/2017, (...), iscritto all’Elenco speciale dei Direttori Sportivi tenuto dalla F.I.G.C., a seguito di abilitazione all’esercizio della suddetta professione, premettendo di essere stato alle dipendenze negli ultimi tredici anni dell’U.S. (...) S.r.l., con contratto di lavoro di natura subordinata a termine, essendo stato assunto con mansioni di Segretario Generale (species – a suo dire - delle più ampie mansioni del Direttore Sportivo, entrambe riconducibili alla più ampia categoria dei direttori tecnico-sportivi, inquadrati come sportivi professionisti ex L. n. 91 del 1981, ha dedotto che, all’esito di un controllo effettuato presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sarebbe emersa un’anomalia relativa alla posizione contributivo-previdenziale del ricorrente risultato, infatti, classificato con codice 215 invece che 222, ha chiesto di:
- accertare e dichiarare che tra il ricorrente e l’U.S. (...) S.r.l. è intercorso, dal 01/08/2004, data in cui ha firmato il primo contratto da sportivo professionista, al 30/06/2017, un rapporto di lavoro di natura subordinata ai sensi della L. n. 91 del 1981 e, per l’effetto, dichiarare la sussistenza, in capo al Sig. (...), del diritto al corretto inquadramento previdenziale con conseguente accesso al trattamento pensionistico stabilito per la categoria degli sportivi professionisti ex art. 9 della L. n. 91 del 1981 e dalla L. 366 del 1973 a far data dall’01/08/2004;
- condannare, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) a rettificare, a partire dal 01/08/2004 sino al 30/06/2017 la posizione previdenziale del Sig. (...), con iscrizione di quest’ultimo nel Fondo autonomo sportivi professionisti ex art. 9 della L. n. 91 del 1981 e L. 366 del 1973, Codice Numero 222.
Si è costituito l’U.S. (...) S.r.l., non contestando le asserzioni in fatto di parte ricorrente ed associandosi alle richieste di quest’ultimo.
Si è costituito altresì l’INPS, eccependo la prescrizione quinquennale dell’eventuale credito contributivo derivante dalla riqualificazione del rapporto e deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l’assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza, celebrata con il rito della trattazione scritta.
E’ pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro sportivo in regime di subordinazione.
L’INPS ha rigettato la domanda avanzata in via amministrativa, poiché la qualifica formalmente attribuita ex contractu (segretario generale) non sarebbe assimilabile a quella di direttore tecnico.
Al contrario, parte ricorrente ha sostenuto di aver in concreto svolto mansioni rientranti nell’alveo di quelle attribuibili al direttore tecnico e che, comunque, il Segretario Generale non costituirebbe altro che una sotto-categoria – al pari di altre – della più ampia figura del Direttore Sportivo.
Sul piano normativo l’art. 2 Art. 2 della l. 23 marzo 1981 n. 91, rubricato “ Professionismo sportivo”, stabilisce che, ai fini dell'applicazione della legge, “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità”.
E’ pacifico che, ai sensi della disciplina federale (cfr, con C.U. n. 61/A del 13 giugno 1991 - da ultimo modificato con C.U. 24/A del 19 luglio 2016 – recante “Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi”), è considerato Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, “la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze Uefa e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ottenimento delle licenze, svolge per conto delle società Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della F.I.G.C.”.
Dunque, è pacifico che affinché un collaboratore della società venga investito della qualifica di direttore sportivo debba essere deputato allo svolgimento in concreto delle suddette attività/mansioni, come peraltro ammesso dall’INPS nella nota della Direzione Centrale INPS resa in data 27/11/2015, riportata pedissequamente in memoria difensiva1.
Ebbene, l’istruttoria (documentale e testimoniale) ha consentito di corroborare la tesi difensiva del ricorrente, ovvero che questi diacronicamente abbia svolto le seguenti mansioni, riconducibili a quelle di direttore sportivo:
- ha intrattenuto rapporti con le istituzioni sportive internazionali (assumendo la carica di responsabile licenze UEFA) e nazionali (FIGC e Leghe) ;
- ha partecipato, in rappresentanza della società, alle assemblee indette sia dagli organi federali sia dalle Leghe calcistiche professionistiche di appartenenza (cfr. Doc. 3 bis); è sceso in campo, al seguito della prima squadra, durante lo svolgimento di tutte le partite ufficiali ed amichevoli, in qualità di dirigente accompagnatore della stessa (cfr. Doc. 3 ter);
- ha organizzato i ritiri estivi e le trasferte della prima squadra, occupandosi di pernottamenti e logistica (cfr. Doc. 3 quater);
- ha partecipato, in rappresentanza della società datrice di lavoro, a tutte le sessioni di calciomercato (che si svolgono nei periodi 01 luglio-31 agosto e 01 gennaio-31 gennaio) di ciascuna stagione sportiva, alle campagne trasferimenti in rappresentanza del Club emiliano, gestendo direttamente i rapporti contrattuali fra società, calciatori e tecnici (cfr. Doc. 3 quinquies);
- ha intrattenuto, negli anni 2004-2017, rapporti con le istituzioni sportive internazionali, assumendo la carica di responsabile licenze UEFA e nazionali (FIGC e Leghe);
- ha partecipato, in rappresentanza dell’U.S. (...) S.r.l., al seminario sul Sistema delle licenze UEFA e Fair Play finanziario tenutosi in Roma il 21 dicembre 2010 presso il Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti”;
- ha partecipato, negli anni 2004 – 2017, in rappresentanza della società, alle assemblee aventi ad oggetto – a titolo esemplificativo e non esaustivo i sistemi di trasferimento internazionale di calciatori, l’elezione di cariche federali – indette sia dalla F.I.G.C. sia dalle Leghe calcistiche professionistiche di appartenenza;
- è sceso campo, al seguito della prima squadra, sedendo in panchina durante lo svolgimento di tutte le partite ufficiali ed amichevoli disputate dall’U.(...) S.r.l., in qualità di dirigente accompagnatore della stessa;
- negli anni 2004-2017, ha organizzato tutti i ritiri estivi e le trasferte della prima squadra, occupandosi delle prenotazioni e della logistica prendendo parte agli stessi al seguito della compagine;
- negli anni 2004-2017, ha partecipato, in rappresentanza della società datrice di lavoro, a tutte le sessioni di calciomercato (che si sono svolte nei periodi 01 luglio-31 agosto e 01 gennaio-31 gennaio presso l’ (...) nonché a partire dall’anno 2016 presso l’Hotel (...)) di ciascuna stagione sportiva, gestendo direttamente le trattative e/o i rapporti contrattuali fra società, calciatori e tecnici.
Tali circostanze, oltre ad essere state asseverate dal datore di lavoro, sono state sostanzialmente confermate dai testi escussi (Nereo Bonato, Fusani Massimiliano, Giovanni Rossi).
Ora, dovendosi dare rilevanza preponderante, ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, piuttosto che al mero dato formale del nomen iuris della qualifica attribuita al lavoratore, quanto al dato sostanziale del concreto estrinsecarsi diacronico della prestazione svolta, non può che affermarsi che il rapporto sia riconducibile nell’alveo dell’art. 2 l. 91/1981.
L’eccezione di prescrizione è inammissibile, non avendo il ricorrente spiegato alcuna domanda di regolarizzazione contributiva (avendo peraltro egli ammesso che non emergono differenze contributive tra quanto versato dalla società datrice in favore del Sig. (...) nel corso dell’intero rapporto nonostante l’erroneo inquadramento con codice identificativo 215 e quanto la stessa avrebbe dovuto versare se fosse stato correttamente inquadrato con codice 222) né avendo l’INPS svolto autonoma domanda di accertamento sul punto.
Il ricorso merita dunque accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, 2) dell’importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell’affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale –
- 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile – complessità bassa), e si determina in € 4766,00 il compenso complessivo, giusta l’aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall’art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti con l’U.S. (...) Srl le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-
- dichiarare che tra il ricorrente e l’U.S. (...) S.r.l. è intercorso, dal 01/08/2004 al 30/06/2017, un rapporto di lavoro di natura subordinata ai sensi della L. n. 91 del 1981;
- ordina all’INPS a rettificare, a partire dal 01/08/2004 sino al 30/06/2017 la posizione previdenziale del Sig. (...), con iscrizione di quest’ultimo nel Fondo autonomo sportivi professionisti ex art. 9 della L. n. 91 del 1981 e L. 366 del 1973, Codice Numero 222;
- condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite € 259 per esborsi ed € 4766,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA.
Modena, 16 febbraio 2021
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
1“ (…) tra i principali compiti del Direttore Sportivo rientrano la responsabilità ed il coordinamento delle seguenti attività e dei collaboratori ad esse preposti: -la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici; -la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti; -la supervisione dell’attività degli osservatori; -la supervisione dell’attività sportiva delle squadre”. Il Direttore sportivo, svolge, pertanto, un’attività da un lato di supporto alla gestione dei rapporti contrattuali degli atleti e dei tecnici professionisti, dall’altro di supervisione di quelle che sono le attività più strettamente sportive della società calcistica”.