L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 111 DEL 03.05.2017 – Campionato Serie B – Delibera –
Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. VICENZA
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che i sostenitori della società Hellas Verona, occupanti il settore “Curva Sud”, al 30° del primo tempo ed al 30° del secondo tempo, indirizzavano un coro di discriminazione razziale nei confronti rispettivamente dei calciatori Vicenza Adejo Daniel nel corso del primo episodio e di Ebagua Osarimen, al momento del suo ingresso sul terreno di giuoco relativamente al secondo episodio; con riferimento a quest’ultimo episodio, valutata l’evidente rilevanza disciplinare ex art. 11, n. 3 CGS di tali cori espressivi di discriminazione razziale stante la loro “dimensione” e, conseguentemente, la loro “reale percettibilità”, per come peraltro evidenziato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati; considerato che la società Hellas Verona risponde a titolo di responsabilità oggettiva della condotta dei propri sostenitori; considerato, altresì, che per identica violazione era stata disposta la sospensione condizionale dell’esecuzione della relativa sanzione (gara Hellas Verona-Juventus CU LNPA n. 225 del 10 maggio 2016); visti gli art. 11 nn 1 e 3, 18 comma 1 lett. e) e 16 n. 3 CGS;
P.Q.M.
previa revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Hellas Verona-Juventus del 8 maggio 2016 (CU LNPA n. 225 del 10 maggio 2016), per mancata decorrenza dell’annuale “periodo di prova”, delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori.