L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 178 DEL 15.05.2018 – Campionato Serie B – Delibera –

Gara Soc. CREMONESE – Soc. VENEZIA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.31 del 14 maggio 2018) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 3° del secondo tempo dal calciatore Giampietro Perrulli (Soc. Cremonese); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

 nella circostanza segnalata, il calciatore rosso-grigio entrava palla al piede in area di rigore avversaria, allorché veniva affrontato da due calciatori arancio-nero-verdi, nel tentativo di scartarli cadeva a terra e l’Arbitro concedeva il calcio di rigore, ritenendo di natura fallosa l’intervento dei calciatori veneziani. Le immagini acquisite non consentono di esprimere un giudizio certo, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa la condotta gravemente antisportiva, costituita dall’evidente simulazione, tenuta dal Perulli; e, in tale situazione di incertezza probatoria, in dubio pro reo.

P.Q.M.

 delibera di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa l’ipotizzabile simulazione ravvisabile nella condotta del calciatore Giampietro Perrulli.

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