L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 198 DEL 11.06.2018 – Campionato Serie B – Delibera –
SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione della gara disputata turno semifinali play-off sostenitori della Società Palermo, hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.