L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 200 DEL 19.06.2018 – Campionato Serie B – Delibera –
Gara Soc. FROSINONE - Soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo,
premesso che dall’esame del referto arbitrale e dal rapporto dei collaboratori delle Procura Federale quanto accaduto nel corso ed al termine della gara si può sintetizzare nei seguenti termini. I sostenitori della Società Frosinone hanno lanciato reiteratamente, nel corso della partita, numerosi oggetti sul terreno di giuoco, alcuni dei quali colpivano un Arbitro addizionale e nello specifico ad una gamba ed alla schiena, causandogli momentaneo dolore, al 43° del primo tempo; ad un braccio ed una gamba nel corso secondo tempo; successivamente per ben due volte, di cui la prima al 47° del secondo tempo, sul terreno di giuoco, alcuni palloni, consegnati in precedenza dai raccattapalle della Società Frosinone, nell'evidente tentativo di interrompere le azioni offensive della squadra avversaria costringendo l’Arbitro a sospendere la gara; infine, sempre i sostenitori della società Frosinone, al termine della gara, hanno invaso il terreno di giuoco costringendo gli Ufficiali di gara ed i calciatori a raggiungere velocemente il tunnel che adduce agli spogliatoi, durante tele circostanza sono stati rivolte espressioni gravemente insultanti ad un Arbitro addizionale, oltre al fatto che alcuni sostenitori sono riusciti a raggiungere gli spogliatoi, provocando ulteriori momenti di tensione, a causa del mancato presidio di tale zona da parte degli steward.
Del comportamento violento ed ingiurioso dei propri sostenitori e del comportamento sleale e antisportivo commesso dai raccattapalle la Società Frosinone è oggettivamente responsabile ex artt. 1bis, 12 e 14 CGS.
Visti gli artt. 4, 12, 14, 18.1 lett. b) e d) CGS;
PQM
delibera di sanzionare la Soc. Frosinone con l’ammenda di € 25.000,00 e con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori.