L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 120 DEL 28.02.2019 – Campionato Serie B – Delibera –
Gara Soc. SPEZIA – Soc. LIVORNO
Il Giudice Sportivo,
ricevuto dalla Soc. Livorno preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice si riserva di decidere in merito all’omologazione del risultato. a) SOCIETA' Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Crotone, Foggia, Lecce, Livorno, Palermo, Salernitana e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.