L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 156 DEL 07.05.2019 – Campionato Serie B – Delibera –
SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Cremonese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.