L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 172 DEL 06.06.2019 – Campionato Serie B – Delibera –
Gara Soc. SALERNITANA – Soc. VENEZIA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.37 odierne) in merito alla condotta dell’allenatore Serse Cosmi (Soc. Venezia) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 16° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte dell’allenatore Cosmi;
P.Q.M.
delibera di non sanzionare l’allenatore Serse Cosmi (Soc. Venezia) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.