L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 23 DEL 17.09.2019 – Campionato Serie B – Delibera –

Gara Soc. VENEZIA – Soc. CHIEVO VERONA

 Il Giudice sportivo,

premesso che: al 4° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore Aramu Mattia (Soc. Venezia), reo di aver colpito con un calcio un avversario; a mezzo mail, ritualmente pervenuta alle ore 15.46 del giorno 16 settembre 2019, la Soc. Venezia richiedeva ex art. 61 comma 3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile della condotta sanzionata dall’Arbitro; osserva l’art 61 comma 3 CGS consente alle società di ricorrere alla prova a discolpa solo ed esclusivamente nel caso in cui “…il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva…” e dalle immagini televisive appare evidente il gesto posto in essere da calciatore Aramu, di conseguenza il reclamo è inammissibile e non può essere accolto in quanto i provvedimenti tecnici adottati dall’Arbitro sul terreno di giuoco sono insindacabili;

P.Q.M

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla soc. Venezia ex 61 comma 3 CGS.

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