L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 59 DEL 26.11.2019 – Campionato Serie B – Delibera –

Gara Soc. SPEZIA – Soc. FROSINONE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, n. 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.12 del 25 novembre 2019) in merito alla condotta del calciatore Luka Krajnc (Soc. Frosinone) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 47° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’espressione di una frase avente contenuto blasfemo da parte del calciatore Krajnc;

P.Q.M.

delibera di non sanzionare il calciatore calciatore Luka Krajnc (Soc. Frosinone) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it