L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 97 DEL 18.02.2020 – Campionato Serie B – Delibera –
Gara Soc. FROSINONE – Soc. PERUGIA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.07 del 17 febbraio 2020) in merito alla condotta dell’allenatore Serse Cosmi (Soc. Perugia) consistente nell’aver pronunciato espressioni blasfeme al 38° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che l’allenatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare l’allenatore Serse Cosmi (Soc. Perugia) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.