L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 140 DEL 11.07.2020 – Campionato Serie B – Delibera –

 

Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. TRAPANI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61 comma 3 CGS (mail delle ore 13.17 odierne) circa la condotta tenuta al 19° del primo tempo dal calciatore Jacopo Segre (soc. Chievo Verona); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: dall’esame della ripresa televisiva disponibile, può dedursi che effettivamente tra i due calciatori si è verificato un contatto di dubbia regolarità e di lieve entità che ha interessato il piede sinistro del calciatore clivense con il ginocchio del calciatore trapanese, anche se gli effetti di tale contatto sono stati accentuati dal calciatore giallo-blu. Trattasi, a ben vedere, di una condotta censurabile, ma non riconducibile a quell’evidente simulazione sanzionabile ex art. 61, comma 4, lettera a) CGS, in quanto la platealità della caduta al suolo del Segre è stata pur sempre correlata ad un contatto fisico con l’antagonista, i cui reali effetti sull’equilibrio dell’avversario in movimento non sono a posteriori valutabili con certezza, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio.

P.Q.M.

delibera di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa l’ipotizzabile simulazione ravvisabile nella condotta del calciatore Jacopo Segre (soc. Chievo Verona).

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