L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 167 DEL 09.03.2021 – Campionato Serie B – Delibera –
Soc. COSENZA – Soc. FROSINONE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 15.28 del 7 marzo 2021) in merito alla condotta del calciatore Andrea Tiritiello (Soc. Cosenza) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 37° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente ripreso dalle telecamere mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore calciatore Andrea Tiritiello (Soc. Cosenza) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.