CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53 del 12/07/2021 – Unione Sportiva Lecce S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Decisione n. 53

 

Anno 2021


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Dante D'Alessio - Presidente e Relatore

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Laura Santoro

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2020, presentato, in data 2 ottobre 2020, dalla Unione Sportiva Lecce S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti  Massimo Diana, Vittorio Rigo e Domenico Zinnari,

 

 

nei confronti

 

 

 

della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Nicolella,

 

 

per la declaratoria

 

 

 

dell’illegittimità della pretesa della stessa Lega di obbligare la società ricorrente, al momento dell'iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di illegittimità/invalidità/inefficacia ed in ogni caso per la privazione di effetti nei confronti della società ricorrente di quanto previsto degli artt. 3 Capo I, art. 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

visto l’atto depositato, a mezzo PEC, in data 15 giugno 2021, dagli avv.ti. Vittorio Rigo e Domenico Zinnari, difensori della ricorrente, Unione Sportiva Lecce S.p.a., con il quale i medesimi hanno rappresentato che è venuto meno l’interesse della ricorrente allo scrutinio nel merito del gravame, essendo stato raggiunto un accordo transattivo con la intimata Lega Nazionale Professionisti Serie B;

 

 

vista la contestuale dichiarazione, recata in calce al medesimo documento, formalizzata dall’avv. Gabriele Nicolella, difensore della intimata LNPB, con cui si è provveduto a prestare assenso alla declaratoria, da parte del Collegio di Garanzia, del sopravvenuto difetto di interesse;

 

 

preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità, a spese compensate, come convenuto tra le parti;

 

 

udito, nella camera di consiglio del 12 luglio 2021, il Presidente e relatore, cons. Dante D'Alessio.

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

 

Dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2021.

 

 

 

Il Presidente Relatore

F.to Dante D’Alessio 

Depositato in Roma, il 12 luglio 2021.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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