CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Iscrizione/ammissione campionati professionistici – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54 del 29/07/2021 – Cavese 1919 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 54
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE
composta da
Raffaele Squitieri - Presidente
Giancarlo Carmelo Pezzuto - Relatore
Giacomo Aiello
Ferruccio Auletta
Margherita Maria Ramajoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2021 presentato, in data 17 luglio 2021, dalla società Cavese 1919 s.r.l. (C.F. e P.I. 04965370655), con sede in Cava de’ Tirreni (SA), alla via XXV Luglio, n. 66, matricola FIGC 61766, in persona del legale rappresentante pro tempore Massimiliano Santoriello, rappresentata ed assistita dall’avv. William Trucillo (avvwilliamtrucillo@pec.ordineforense.salerno.it), con studio in Salerno, via Giacinto Carucci, n. 1/5, presso il quale ha eletto domicilio,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14
(C.F. 05114040586, P.I. 01357871001), in persona del Presidente p.t., dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione (pec.studiolegaleviglione.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,
per l’annullamento
della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC o Federazione), pubblicata in Roma il 14 giugno 2021 – Comunicato ufficiale n. 285/A del 14 giugno 2021 (stagione sportiva 2020/2021), con la quale il Consiglio Federale ha deliberato di fissare i criteri e le procedure di cui all'allegato A, punto 1), valevoli ai fini dell'integrazione dell'organico del campionato di Serie C 2021/2022 con le società retrocesse dalla Serie C 2020/2021; di approvare il Regolamento della LND, di cui all'allegato A, punto 2), valevole ai fini dell'integrazione dell'organico del campionato di Serie C 2021/2022 con le società che hanno disputato il campionato nazionale di Serie D 2020/2021”, in una al relativo allegato A) denominato "CRITERI E PROCEDURE, VALEVOLI PER LE SOCIETÀ RETROCESSE DALLA SERIE C (2020/2021) E PER LE SOCIETÀ CHE HANNO DISPUTATO IL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D (2020/2021), AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DELL’ORGANICO DEL
CAMPIONATO DI CALCIO SERIE C 2021/2022”, limitatamente alla parte in cui (cfr. pag. 7 dell'allegato A) viene stabilito: "In tutti i casi, ovvero sia per le società retrocesse dalla Serie C 2020/2021 sia per le società che hanno disputato il Campionato di Serie D 2020/2021:
....omissis - Le società ripescate nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi Campionato professionistico saranno computate ai fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico...omissis...". Per l'annullamento e/o riforma, nella parte innanzi evidenziata, secondo giustizia ed in ripristino della legittimità violata, senza disparità di trattamento ed in osservanza dei criteri di proporzionalità e quindi senza eccesso di potere, dei criteri e delle procedure predette, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, collegato, connesso, conseguente e/o anche solo dipendente.
Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 26 luglio 2021, il difensore della parte ricorrente, avv. Wiiliam Trucillo, nonché l’avv. Giancarlo Viglione, assistito dall’avv. Noemi Tsuno, per la parte resistente,
udito, nella successiva camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno, il Relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 17 luglio 2021, la società Cavese 1919 s.r.l., come sopra rappresentata e difesa, ha impugnato la delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicata in Roma il 14 giugno 2021 – Comunicato ufficiale n. 285/A del 14 giugno 2021 (stagione sportiva 2020/2021), con la quale sono stati, tra l’altro, fissati i criteri e le procedure per l'integrazione dell'organico del campionato di calcio di Serie C 2021/2022 con le società retrocesse dalla Serie C 2020/2021 ai fini dell'integrazione dell'organico del campionato di Serie C 2021/2022 con le società che hanno disputato il campionato nazionale di Serie D 2020/2021.
La ricorrente riferisce di aver preso parte nella stagione sportiva 2020/2021 al campionato di Calcio di Serie C – Lega PRO – Girone C, concludendo la competizione al diciannovesimo posto in classifica con punti 23 e di essere così retrocessa al campionato nazionale dilettanti.
Riferisce ancora la società che la Federazione, previo parere favorevole della COVISOC, ha deliberato l’affiliazione della A.S. Sambenedettese s.r.l. – previa (contestuale) revoca dell’affiliazione alla fallita S.S. Sambenedettese s.r.l. –, in tal modo facoltizzandola alla presentazione della domanda di ammissione al campionato di Serie C 2021/2022 e che la medesima società, al pari delle altre aventi titolo, ha presentato domanda di ammissione alla competizione, così determinandosi integrità di organico ed impossibilità di eventuali ripescaggi; tuttavia il successivo 15 giugno 2021 il Consiglio Federale ha, con distinti provvedimenti, deliberato la non ammissione della società A.C. Chievo Verona s.r.l. al Campionato di Serie B 2021/2022 e la non ammissione delle società Carpi F.C. 1909, Casertana F.C. s.r.l., Novara Calcio S.p.A., Paganese Calcio 1926 s.r.l. e A.S. Sambenedettese s.r.l. al Campionato di Serie C 2021/2022; inoltre, con comunicato 18/A pubblicato il 16 luglio 2021, il Consiglio Federale ha reso nota la mancata iscrizione alla competizione medesima della società A.S.D.C. Gozzano SSDRL.
Tali evenienze hanno conseguentemente determinato la cessazione della preesistente condizione di sospensione dell’efficacia dei criteri di ripescaggio e l’insorgenza dell’interesse al presente gravame.
Di qui l’odierno ricorso, con il quale, affidandosi ad un unico ed articolato motivo, la Cavese 1919 s.r.l. impugna il comunicato ufficiale FIGC n. 285/A nella parte in cui sancisce la non accoglibilità della domanda di ripescaggio per le società che siano state ripescate nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi campionato professionistico, ritenendo tale criterio “illegittimo, iniquo, non proporzionato ed immotivato rispetto alla portata afflittiva dei restanti criteri di preclusione”, e ciò – si sostiene – in quanto nel provvedimento avversato l’effetto retroattivo della preclusione sarebbe, per contro, limitato a due soli anni in conseguenza di “fatti di ben maggior rilievo e di maggiore allarme per la regolarità delle competizioni sportive (es,. commissione di illecito sportivo o divieto di scommesse ovvero applicazione di sanzioni per mancato pagamento di emolumenti, contributi e ritenute e conseguente assoggettamento a sanzioni per illeciti)”.
Ciò determinerebbe la contestata esclusione dalla possibilità di ripescaggio della ricorrente, dal momento che la società, “benché sempre ligia ai doveri, agli obblighi ed alle obbligazioni” derivanti dalla partecipazione ai campionati FIGC ed attenta al rispetto di ogni disposizione statale e/o federale “anche in fase di applicazione dei costosissimi protocolli COVID”, ha beneficiato di ripescaggio nella stagione sportiva 2018/2019, e quindi entro il quinquennio antecedente alla stagione 2021/2022.
In base a criteri di ragionevolezza, equità e proporzionalità, sostiene la ricorrente, anche la limitazione al ripescaggio in applicazione di detto criterio di esclusione andrebbe, dunque, limitata ad un biennio, in quanto in caso contrario si giungerebbe a “‘premiare’ società in odore di illeciti o responsabili di inadempimenti gravi, in danno delle più virtuose società” che, pur avendo rispettato la disciplina vigente, risulterebbero ingiustamente penalizzate dall’avversata previsione consiliare; ciò, in virtù del principio del favor partecipationis e tenuto anche conto dei rilevanti investimenti economici di natura infrastrutturale sopportati dalla società.
Il provvedimento gravato, inoltre, contrasterebbe con il trattato di Lisbona, con l’art. 296 TUE, con l’art. 41 della Carta di Nizza, nonché con gli articoli 3, 41 e 97 Cost., oltre che con le previsioni della legge n. 241/1990, con i dettami del CONI – con riferimento, in particolare, al principio di etica sportiva e di repressione di fatti e comportamenti in tal senso rilevanti – e con il principio di buona amministrazione, risultando l’esclusione asseritamente “irragionevole, arbitraria, irrazionale, sproporzionata e connotata da eccesso di potere, illogica, immotivata, contraddittoria”, anche in relazione alla mancata previsione della possibilità di ripescaggio pure nella residuale ipotesi di non colmabile vacanza di organico della Serie C ed alla diversa previsione, di cui al comunicato FIGC n. 283/A, che avrebbe stabilito una diversa e più favorevole previsione in relazione alle “seconde squadre di Serie A”, seppur per la stagione 2022/2023.
In data 22 luglio 2021, la Cavese 1919 s.r.l. ha depositato la domanda di ammissione al ripescaggio per il campionato di Serie C 2021/2022 presentata alla COVISOC ed alla Segreteria della Lega PRO.
Si è costituita in giudizio la FIGC, come sopra rappresentata e difesa, con memoria ritualmente depositata il 21 luglio 2021, sostenendo l’infondatezza del ricorso nel presupposto della discrezionalità tecnica da riconoscere alle scelte della Federazione ed evidenziando come i criteri di esclusione all’uopo stabiliti dalla FIGC siano consolidati “ormai da molti anni” e che la stessa odierna ricorrente ne ha giovato essendo stata ripescata nella stagione sportiva 2018/2019, non essendo stato in quella circostanza analogamente consentito ad altre società di essere ammesse al ripescaggio per la partecipazione al campionato di Serie C.
Con memoria difensiva in data 24 luglio 2021, la Cavese 1919 s.r.l. ha replicato alla memoria di costituzione della FIGC, confutando il descritto rilievo della discrezionalità tecnica e ribadendo che il provvedimento avversato sarebbe affetto da irragionevolezza, illogicità e violazione del principio di proporzionalità, nonchè sostenendo che “la previsione di una limitazione più ampia per la retrocessione tecnico-sportiva rispetto alla violazione delle regole fondamentali di giustizia e lealtà (giuridica e sportiva), ha rappresentato espressione di scelte assolutamente contrastanti, tra l’altro, dei dati di esperienza tecnica acquisiti negli anni dalla Federazione” e che la preclusione al ripescaggio dovrebbe anche nel caso di specie essere limitata “al di sotto del biennio” precedente a tal fine stabilito in relazione ai “più gravi” illeciti innanzi ricordati. Nel medesimo contesto la società ricorrente “contesta, infine, l’eccezione secondo cui la Cavese 1919 s.r.l. avrebbe in passato beneficiato del medesimo criterio censurato, essendo assolutamente infondata e destituita di fondamento, oltre che non provata”.
Considerato in diritto
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Il gravame si incentra, in estrema sintesi, sulla asserita irragionevolezza e sproporzionalità dell’avversata delibera del Consiglio Federale FIGC – comunicato ufficiale n. 285/A – nella parte in cui esclude la possibilità di ripescaggio per le società già ripescate nell’ultimo quinquennio, mentre limita diversamente – e più tenuamente – i criteri escludenti riferiti alle società che abbiano subìto sanzioni per illecito sportivo e/o violazione del divieto di scommesse o che abbiano omesso il pagamento di emolumenti, ritenute e contributi dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, facendosi in tal caso riferimento alle sanzioni scontate nell’ultimo biennio o da scontare nella stagione 2021/2022.
Ciò, vale la pena di ricordare, nel presupposto – non revocabile in dubbio né, invero, oggetto di contestazione – dell’autonomia della FIGC nell’organizzazione delle competizioni in argomento sulla scorta, in particolare, dell’art. 3, comma 1, lett. h), dello Statuto federale – laddove si affida specificamente alla Federazione, tra l’altro, la determinazione dei criteri e dei requisiti di promozione, retrocessione ed iscrizione ai campionati professionistici – e dell’art. 20, comma 4, dello Statuto del CONI, quale da ultimo approvato con il recente d.P.C.M. 6 aprile 2021 – che riconosce espressamente l’autonomia tecnica, organizzativa e gestionale delle Federazioni sportive nazionali, sotto la vigilanza del Comitato olimpico medesimo.
Si deve in proposito ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, recentemente sancito da questo Collegio di Garanzia a Sezioni unite e dal quale la Sezione non ha ragione di discostarsi, secondo cui “le scelte operate dalla FIGC nei comunicati ufficiali impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica che può essere sindacata in questa sede giudiziale solo allorché sia ‘macchiata’ da manifesta irragionevolezza ed illogicità. (…) La valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Federazione risulta insindacabile in questa sede giurisdizionale (rectius giustiziale) salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato (in argomento, Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8909 e Id., 26 novembre 2018, n. 6689). Tale sindacato rimane, pertanto, limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi” (così Collegio di Garanzia a SS.UU.
n. 27/2020; in termini, dello stesso Collegio, Sezione Prima, n. 51/2018 e n. 25/2014).
Come pure giova ricordare che il medesimo orientamento è stato autorevolmente ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato, che ha a sua volta rilevato come “le determinazioni delle Federazioni sportive sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della discrezionalità ‘amministrativa’ degli organi dell’ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici (Cons. Stato, V, 7 settembre 2018, n. 5281). Vero è che si tratta di questioni (e relative controversie) di carattere organizzativo, per le quali i profili sportivi rilevano in termini di ‘connessione’ con situazioni giuridiche soggettive che l’ordinamento generale tutela (…) Tuttavia la loro valutazione in giustizia non può non tenere in considerazione il fondamentale ‘principio di autonomia’ che impronta ‘i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica’ (cfr. Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e 25 giugno 2019, n. 160)” (così Cons. Stato, Sez. V, n. 53/2021).
Alla luce di detti condivisi principi, si tratta, dunque, di stabilire se nell’avversata delibera siano ravvisabili i presupposti di manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzionalità dedotti dalla ricorrente che, come tali, consentirebbero il sindacato giudiziale della disposizione federale oggetto di impugnativa; e ciò tenendo conto del principio sancito dal Consiglio di Stato secondo cui la verifica circa il legittimo esercizio della “discrezionalità assegnata dalla norma, deve svolgersi nel solco segnato, per un verso, dai consueti limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità, e, per altro verso, dalla garanzia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (il cui fondamento costituzionale è stato ribadito dalla Corte Costituzionale anche in recenti occasioni: si veda la sentenza n. 160 del 2019)” (così Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6466/2020).
Ebbene, ritiene la Sezione che nella fattispecie detti presupposti non sussistano, in quanto la procedura di ripescaggio prescinde, con ogni evidenza, dal merito sportivo, ragion per cui non appare manifestamente irragionevole, arbitrario, illogico o sproporzionato che la Federazione abbia ritenuto che tale beneficio non possa essere concesso alla medesima società se non con una frequenza che tenga conto del decorso di un determinato periodo di tempo che a tal fine è stato individuato in cinque anni.
Del resto, come pure affermato in sede giurisprudenziale, “va in primo luogo chiarito, in termini di principio, che non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al ‘ripescaggio’ da parte delle società sportive non facenti parte dell’organico di Campionato per risultati acquisiti sul campo. L’ipotesi, in effetti, non è prevista da alcuna disposizione delle NOIF e la possibilità che la FIGC disponga – nell’eventualità di una sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto – l’integrazione dell’organico con società precedentemente escluse resta del tutto eventuale e comunque incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità degli organi federali.
Le società interessate hanno pertanto una mera aspettativa di fatto a che si proceda in tal senso, fermo restando che ogni decisione assunta dalla Federazione non può prescindere dall’obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1370/2020; in termini, n. 1367/2020 e n. 1362/2020).
Né appare di per sé idoneo a comprovare i vizi dedotti dalla ricorrente il fatto che, con riferimento ad altre e distinte situazioni soggettive, lo stesso Organo abbia nel medesimo contesto ritenuto di contenere tale periodo di esclusione in un più breve arco temporale, dovendosi ritenere che tale scelta rientri nella discrezionalità tecnica che, sia pure nei limiti innanzi ricordati, deve essere riconosciuta alla Federazione.
Non conduce, poi, a conclusioni diverse quanto dedotto dalla ricorrente, con formulazione invero piuttosto generica, secondo cui la disposizione avversata contrasterebbe con il trattato di Lisbona, con l’art. 296 TUE, con l’art. 41 della Carta di Nizza, nonché con gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione, oltre che con le previsioni contenute nella legge n. 241/1990, con i dettami etici del CONI e con il principio di buona amministrazione.
A ben vedere, infatti, le imprescindibili disposizioni – anche costituzionali nazionali e sovranazionali – citate dalla società interessata sanciscono diritti fondamentali che nella fattispecie, a parere del Collegio, non sono stati violati.
Deve, inoltre, rilevarsi che il criterio oggetto della presente controversia costituisce la sostanzialmente speculare riproposizione di quanto già previsto con riferimento ai campionati delle stagioni sportive precedenti, rispettivamente, dai comunicati ufficiali n. 56 del 30 maggio 2018, n. 125/A del 21 maggio 2019 e n. 52/A del 5 agosto 2020.
Anche in dette delibere, infatti, l’esclusione dai ripescaggi era stata stabilita dalla Federazione per il quinquennio precedente per le società già ripescate e, in sintesi, per il biennio precedente in relazione alle società colpite da sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse o per il mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con formulazioni pressoché identiche a quella contenuta nel provvedimento oggetto di impugnativa.
Ciò assume rilievo in ordine all’affermazione della Cavese 1919 s.r.l. in base alla quale sarebbe destituito di fondamento e non provato quanto eccepito dalla Federazione secondo cui la stessa società si sarebbe in passato avvalsa del medesimo criterio ora censurato.
Al riguardo, pur tenendo conto che si tratta di una circostanza di mero fatto, deve rilevarsi come, a ben vedere, sia stata la stessa ricorrente a riferire di “aver beneficiato di ripescaggio nella stagione sportiva 2018/2019 (quindi nelle cinque stagioni antecedenti la stagione 2021/2022)” (cfr. pag. 11 del ricorso).
E del resto, con ogni evidenza, ove non fosse stata oggetto di ripescaggio nel periodo in questione la ricorrente non avrebbe a ben vedere vantato un interesse concreto ed attuale all’impugnativa della previsione avversata con il presente gravame.
Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche a mezzo posta elettronica certificata.
Così deciso, in data 26 luglio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Raffaele Squitieri F.to Giancarlo Carmelo Pezzuto
Depositato in Roma, in data 29 luglio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face