CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Iscrizione/ammissione campionati professionistici – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55 del 29/07/2021 – A.S. Sambenedettese s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 55
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE
CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE
composta da
Raffaele Squitieri - Presidente
Barbara Marchetti - Relatrice
Ferruccio Auletta
Franco Massi
Stefano Varone - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2021, presentato, in data 19 luglio 2021, dalla società
A.S. Sambenedettese s.r.l. (C.F./P.IVA IT02454540440), con sede in San Benedetto del Tronto (AP),Via Trento, n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Roberto Renzi, rappresentata, difesa ed assistita dagli Avvocati Cesare Di Cintio (C.F. DCNCSR72L01A794O, cesare.dicintio@pct.pecopen.it), del Foro di Roma e Federica Ferrari (C.F. FRRFRC72T67L949K, federica.ferrari@bergamopecavvocati.it) del Foro di Bergamo, il primo con studio in Roma, Piazza Euclide, n. 31, presso il quale l’odierna ricorrente ha eletto domicilio, giusta procura speciale allegata in calce al presente ricorso,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14
(C.F. 05114040586, P.I. 01357871001), in persona del Presidente p.t., dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,
e
la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, in persona del Presidente, dott. Francesco Ghirelli, con sede in Firenze alla via Jacopo da Diacceto, n. 19 (pec: segreteria- legapro@legamail.it), non costituitasi in giudizio,
per l’annullamento
della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 17/A del 16 luglio 2021, con cui è deliberato il rigetto del ricorso della società A.S. Sambenedettese s.r.l. avverso il diniego della Licenza Nazionale 2021/2022 opposto alla medesima società e la conseguente esclusione della stessa al Campionato di Serie 2021-2022; della decisione Co.Vi.So.C. dell’8 luglio 2021 e di ogni altro atto ancorchè non conosciuto.
Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 26 luglio 2021, i difensori della parte ricorrente - A.S. Sambenedettese
s.r.l. - avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, nonché l’avv. Giancarlo Viglione, assistito dall’avv. Noemi Tsuno, per la resistente FIGC;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof.ssa Barbara Marchetti.
Ritenuto in fatto
Con ricorso regolarmente depositato in data 19 luglio 2021, la A.S. Sambenedettese s.r.l., come sopra rappresentata e difesa, ha impugnato la delibera del Consiglio Federale della FIGC del 16 luglio 2021, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla A.S. Sambenedettese avverso la mancata concessione della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, oltre alla decisione della Co.VI.So.C dell’8 luglio 2021 ed ogni altro atto connesso o presupposto, ancorchè non conosciuto.
Il 4 giugno 2021, la ricorrente A.S. Sambenedettese s.r.l. presentava domanda per l’attribuzione del titolo sportivo alla FIGC, dopo aver provveduto al pagamento dei debiti sportivi della fallita società S.S. Sambenedettese, per un ammontare pari a circa 1.400.000 euro.
In occasione della presentazione dell’istanza, essa dichiarava, altresì, che, per gli obblighi contributivi relativi alle mensilità da settembre 2020 a febbraio 2021, si sarebbe avvalsa della possibilità, accordata dal Decreto “Sostegni Bis” (D.L. 73/2021), di prorogare il termine per il relativo pagamento.
A seguito del ricevimento di tale documentazione, la Co.Vi.So.C. rendeva nota alla ricorrente la necessità di assolvere gli obblighi retributivi relativi alle cartelle esattoriali emesse dall’Inps.
In data 9 giugno 2021, la società A.S. Sambenedettese s.r.l. provvedeva al pagamento della cartella esattoriale per euro 332.452,76, tramite compensazione/accollo con crediti di imposta di soggetti terzi.
In data 10 giugno 2021, la Co.Vi.So.C., considerate assolte le prescrizioni dell’art. 52, comma 3,
delle N.O.I.F., funzionali all’attribuzione del titolo sportivo, esprimeva parere favorevole per l’attribuzione, alla A.S. Sambenedettese s.r.l., di detto titolo sportivo, con nota prot. n. 3090/2021.
Con C.U. n. 260/A del 10 giugno 2021, la Federazione deliberava così di affiliare la società A.S. Sambenedettese s.r.l., ferma restando la necessità per la società di garantire il rispetto dei criteri previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali ai fini della concessione della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022.
In data 8 luglio 2021, la Co.Vi.So.C. comunicava alla società ricorrente il diniego della Licenza Nazionale 2021/2022, in ragione “del mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico- finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 di cui al Titolo I del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021”.
In particolare, la Co.Vi.So.C. rilevava che i debiti contributivi riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo settembre 2020-febbraio 2021 erano stati estinti dalla società a mezzo di compensazione/accollo ex art. 17 del D.lgs. 241/97, previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi, con modalità ritenute vietate dal vigente ordinamento.
A seguito di tale decisione negativa, la società ricorrente presentava, nei termini, ricorso dinanzi al Consiglio federale della FIGC che, in data 16 luglio, lo rigettava (C.U. n. 17/A), negando l’ammissione della società ricorrente al Campionato di Serie C 2021/2022.
Avverso tale delibera, la società ricorrente presentava ricorso il 19 luglio 2021 (prot. n. 00982/2021) facendo valere tre ordini di censure: la decisione della FIGC sarebbe illegittima per il vizio di contraddittorietà interno esistente tra le verifiche operate in sede di attribuzione del titolo sportivo e la successiva verifica preordinata al diniego successivo della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022; essa sarebbe invalida, inoltre, per eccesso di potere, poiché la Co.Vi.So.C. avrebbe esercitato un potere di controllo in ordine alle modalità di pagamento delle obbligazioni contributive che fuoriusciva dalle sue competenze; infine, la decisione sarebbe comunque illegittima perché la società avrebbe comunque avuto diritto di usufruire delle proroghe previste dalla disciplina nazionale (Decreto “Sostegni Bis” (D.L. 73/2021), di talché non potrebbe comunque dirsi inadempiente rispetto agli obblighi contributivi. In data 21 luglio 2021, si costituiva la FIGC, con propria memoria di costituzione (prot. n. 01013/2021).
In data 24 luglio 2021, in replica alla memoria di costituzione della FIGC, la società A.S. Sambenedettese s.r.l. presentava un’ulteriore memoria difensiva con cui, oltre a ribadire gli argomenti già addotti nel ricorso, contestava altresì alla Co.Vi.So.C. di aver sottratto alla disponibilità della società la corrispondenza intercorsa tra la suddetta Commissione e l’Inps in ordine alla liceità delle modalità di pagamento, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e di parità delle armi. Nella stessa memoria, rilevava inoltre la ricorrente che l’estinzione del debito contributivo era stata condotta tramite compensazione nell’ambito di un contratto di cash pooling.
In via conclusiva, la ricorrente chiedeva al Collegio, in via principale, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di disporre la concessione della Licenza Nazionale e la conseguente ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022; in via subordinata, di assegnare alla società ricorrente un termine affinché, a norma dell’art. 52, comma 3, lettera 3), NOIF potesse prestare fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia dei debiti accollati per effetto della attribuzione del titolo sportivo.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il 21 maggio 2021, il Consiglio Federale della FIGC adottava il C.U. n. 253/A con cui deliberava il sistema delle Licenze Nazionali per l’Ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2021/2022. Secondo tale Sistema, per partecipare al campionato di Serie C 2021-2022 le società devono effettuare gli adempimenti ivi previsti in relazione ai criteri legali ed economici finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.
Tra i criteri legali ed economico-finanziari si prevede che le società (Titolo I, lett. c) devono “entro il termine perentorio del 28 giugno 2021 osservare i seguenti adempimenti: 1)… 2) Assolvere il pagamento, anche attraverso le agevolazioni laddove applicabili, di cui all’art. 1 commi 36 e 37 della legge 178/2020 e agli artt. 13 bis, 13 ter e 13 quater della legge 178/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore, delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso, e dei contributi INPS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal Presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del sindaco unico, attestante detto adempimento”. Specifica, altresì, il Sistema delle Licenze Nazionali che, “in caso di transazioni e/o rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2021. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria dinanzi al competente organo”.
Stabilisce, inoltre, il medesimo Sistema delle Licenze Nazionali, nel titolo IV, che, in sede di ricorso, non è ammessa alcuna documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata, né può essere effettuato od integrato alcuno degli adempimenti di cui al titolo I, II e III, il cui termine perentorio è fissato al 28 giugno 2021.
La carenza dei requisiti legali ed economico-finanziari è alla base del parere negativo della Co.Vi.So.C. che ha determinato la decisione della FIGC di negare la Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022.
Secondo parte ricorrente, tale decisione risulterebbe contraddittoria rispetto alla decisione con cui il 10 giugno, su parere della medesima Commissione, è stato attribuito alla Società A.S. Sambenedettese s.r.l. il titolo sportivo in precedenza goduto dalla S.S. Sambenedettese s.r.l. Tale censura non appare fondata.
Va anzitutto chiarito il rapporto esistente tra la decisione di attribuzione del titolo sportivo ai fini dell’affiliazione e la decisione di concessione della Licenza Nazionale ai fini della iscrizione al Campionato di Serie C 2021/2022.
Come correttamente ricorda parte resistente, le due decisioni si riferiscono a due diversi procedimenti di verifica, sono soggette a diverse normative e sono scandite da diversi termini temporali.
Con la decisione di affiliazione, si crea tra la società richiedente e la FIGC un mero legame che la abilita a perseguire la finalità di pratica del gioco del calcio, mentre con la concessione della Licenza Nazionale, e solo con questa, la società calcistica viene ammessa a partecipare al Campionato di categoria.
L’avvenuta attribuzione del titolo sportivo, in tale logica, non determina automaticamente anche l’esito della successiva procedura di verifica finalizzata alla concessione della Licenza Nazionale, perché quest’ultima si fonda sul controllo rigoroso dei requisiti e dei criteri stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, il cui possesso è necessario specificamente per l’ammissione ai Campionati di categoria.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, l’ottenimento del titolo sportivo non può, pertanto, aver comportato alcun affidamento nella società ricorrente circa il diritto di ottenere in seguito la Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di categoria.
Se così non fosse, del resto, la concessione del titolo sportivo finirebbe per precludere (ed assorbire) ogni potere di verifica della Co.Vi.So.C. preordinato a decidere l’ammissione al campionato sulla base del rispetto dei criteri legali, economico-finanziari, gestionali e sportivi stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali (C.U. del 21 maggio 2021).
Del resto, sia il parere della Co.Vi.So.C. del 10 giugno 2021, favorevole all’attribuzione del titolo sportivo, sia la delibera di affiliazione della FIGC (nel C.U. n. 260/A) sono espliciti al riguardo. Come si legge, infatti, in entrambi questi atti l’attribuzione del titolo sportivo mantiene comunque “fermi gli adempimenti di cui al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 che la A.S. Sambenedettese s.r.l. dovrà effettuare nel rispetto delle prescrizioni ivi previste ai fini della concessione della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato di Serie C 2021/2022”.
A riprova di ciò, tra l’altro, risulta dal doc. n. 18, allegato al ricorso, che la So.Vi.So.C., in data il 16 giugno 2021 (prot. 3177/2021) – dunque successivamente all’attribuzione del titolo sportivo, ma prima del termine perentorio del 28 giugno 2021 – in sede di prima verifica della operazione di accollo, aveva espresso la necessità di documentazione integrativa della Società (tra cui la copia dei contratti di accollo, una relazione analitica e della documentazione comprovante la condivisione e/o partecipazione dell’Inps rispetto a tale modalità di estinzione del debito contributivo), con ciò rendendo palese lo svolgimento di attività di controllo finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato di categoria.
È dunque legittimo – e niente affatto contraddittorio – che la Commissione di Vigilanza abbia compiuto, dopo l’attribuzione del titolo e ai fini della concessione della Licenza Nazionale, le operazioni di controllo rigoroso circa il rispetto dei criteri legali, economico-finanziari, infrastrutturali, organizzativi e sportivi della A.S. Sambenedettese s.r.l., trattandosi di distinta procedura di verifica rispetto a quella preordinata all’attribuzione del titolo sportivo e volta a stabilire le capacità economico-finanziarie della società necessarie per la partecipazione al Campionato.
Nella seconda censura avanzata dalla società ricorrente si contesta alla FIGC di avere illegittimamente negato la Licenza Nazionale, nonostante l’avvenuta presentazione, da parte della A.S. Sambenedettese, della quietanza attestante l’avvenuto pagamento rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto si ricava dal ricorso, la società A.S. Sambenedettese aveva provveduto al pagamento dei debiti della società fallita in data 3 giugno 2021, dichiarando tuttavia, in quella sede, di volersi avvalere, quanto agli obblighi contributivi Inps ancora non corrisposti, della possibilità di servirsi della proroga dei termini stabilita dal Decreto “Sostegni Bis” (D.L. 73/2021). A seguito delle verifiche effettuate dalla FIGC, che segnalavano alla società ricorrente la necessità di provvedere all’assolvimento anche degli obblighi contributivi entro e non oltre il termine del 28 giugno 2021, la A.S. Sambenedettese procedeva ad estinguerli mediante compensazione/accollo ex art. 17 del D.lgs. 241/97 con crediti IVA di soggetti terzi. Tale modalità di pagamento veniva dichiarata inammissibile a seguito delle verifiche compiute dalla Co.Vi.So.C., così che al 28 giugno 2021 la società A.S. Sambenedettese s.r.l risultava inadempiente rispetto agli obblighi contributivi di cui alla lett. c, n. 11, del Sistema delle Licenze Nazionali.
Secondo parte ricorrente, la decisione di esclusione dal Campionato sarebbe illegittima perché la Co.Vi.So.C. non avrebbe dovuto spingersi a verificare la correttezza di tali modalità di estinzione degli obblighi contributivi, esorbitando così le proprie competenze.
A parere di codesto Collegio, tale censura di eccesso di potere non è fondata.
Non solo la Commissione di vigilanza non ha ecceduto le proprie competenze, ma essa era tenuta a verificare rigorosamente l’effettivo rispetto, da parte delle società, dei criteri previsti nel Sistema delle Licenze Nazionali.
Il mancato controllo della liceità del metodo di pagamento avrebbe, infatti, potuto comportare l’ammissione al Campionato di categoria di una società che mancava di uno dei requisiti stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, con conseguente pregiudizio per le altre società interessate.
In proposito, giova ricordare la costante giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia che ricorda come la rigida disciplina che fissa precisi obblighi formali per la concessione della Licenza Nazionale non consente “di superare il difetto di quei requisiti, né lascia spazi ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori, poiché – dato il carattere concorsuale della procedura
– l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 31 luglio 2018, n. 45; Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031).
Rispetto alle verifiche operate dalla Co.Vi.So.C., la ricorrente ha rilevato che la Co.Vi.So.C. avrebbe indebitamente consultato la Direzione Centrale Antifrode Anticorruzione e Trasparenza nonché la Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi dell’INPS, senza consentirle di avere accesso a tale corrispondenza, con conseguente violazione delle garanzie del contraddittorio e della parità delle armi.
Anche tale argomento non è convincente.
La Commissione di vigilanza era libera, nell’esercizio della propria attività istruttoria, di avvalersi della consulenza dell’apposito organo dell’ente creditore, per avere contezza della correttezza delle modalità di estinzione dell’obbligo contributivo, essendo tale accertamento funzionale alla conduzione rigorosa e esauriente delle proprie attività di verifica. Essa, dunque, si è comportata come un’amministrazione diligente e scrupolosa.
Trattandosi, inoltre, di un dubbio su una questione giuridica, la risposta della DCAA non costituisce mezzo di prova rispetto a cui va assicurato il contraddittorio tra le parti, ma un mero ausilio interpretativo utile alla Commissione di Vigilanza per poter formulare la propria decisione in merito al rispetto o meno (da parte della società ricorrente) dei criteri del Sistema delle Licenze Nazionali.
Quanto alla possibilità per la società A.S. Sambenedettese s.r.l. di ricorrere alla estinzione dell’obbligo contributivo mediante accollo da parte di soggetto terzo avente crediti di imposta, si rileva come effettivamente trattasi di modalità non ammessa dall’ordinamento. L’accollo di debito contributivo non è mai stato consentito dall’ordinamento diversamente dall’accollo del debito d’imposta.
Tale divieto è stato precisato dall’Inps nel messaggio del 18 luglio 2019, n. 2764, in cui si argomenta il divieto di estinguere i debiti contributivi tramite la compensazione di crediti di soggetti diversi dal debitore principale, anche in ragione del fatto che non di rado le fattispecie di accollo così strutturate hanno un carattere fraudolento, in ragione dell’inesistenza dei crediti vantati dai soggetti accollanti.
Nemmeno rileva a tal fine la circostanza che, nella corrispondenza con l’Inps, si faccia riferimento alla società S.S. Sambenedettese s.r.l (e non alla società A.S. Sambenedettese s.r.l.), trattandosi di discrasia che non incide comunque sul tenore della risposta dell’istituto circa la natura illecita e irrituale dell’accollo quale modalità di estinzione dell’obbligo contributivo, secondo quanto rilevato dalla DCAA.
Rispetto a tale divieto, non è pertinente nemmeno il riferimento, contenuto nella memoria di replica della società ricorrente, in data 24 luglio 2021, alla operazione di cash pooling praticata dalla società ricorrente.
Se si comprende l’argomento della parte, l’esistenza di un contratto di cash pooling proverebbe, infatti, che la società A.S. Sambenedettese s.r.l. e il soggetto terzo titolare del credito di imposta costituiscono un soggetto unico ai fini dell’applicazione dell’istituto della compensazione (in tal caso consentita per identità del soggetto debitore e creditore) tra debito contributivo e credito d’imposta.
Non è, tuttavia, questo l’effetto del cash pooling. Tale contratto, infatti, consente di razionalizzare la gestione della liquidità di un gruppo societario, ma non dà vita ad un soggetto unitario dal punto di vista contributivo e fiscale. Le diverse società mantengono, all’interno del gruppo, la propria soggettività. Più specificamente, secondo quanto ha dichiarato la Corte di Cassazione (sez. V, 34457/2018), attraverso tale contratto si accentra “in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, allo scopo di gestire la tesoreria aziendale in riferimento ai rapporti tra le società aderenti al gruppo e gli istituti di credito, ed ha la finalità di evitare squilibri finanziari per le singole società (…). Si tratta, pertanto, di un contratto atipico, ai sensi dell’art. 1322 c.c., fondato sull’accordo, stipulato autonomamente da tutte le consociate di un gruppo, con la società capogruppo, che funge quale centro di tesoreria; detto contratto ha per oggetto la gestione di un conto corrente unico ed accentrato, sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata. La dottrina prevalente riconduce detto contratto ad una particolare modalità di conto corrente non bancario, con elementi propri dei contratti di finanziamento, ove la causa mista e unitaria viene individuata specificatamente nella gestione”.
Nella terza censura, la società ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere l’accollo del debito contributivo modalità vietata dall’ordinamento, essa dovrebbe comunque essere ammessa a beneficiare delle proroghe disposte dall’ordinamento in relazione ai termini di pagamento, per effetto della previsione, contenuta nel Sistema delle Licenze Nazionali, della possibilità per le società di avvalersi delle agevolazioni laddove applicabili, di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 178/2020 e agli artt. 13-bis, 13-ter e 13-quater della legge n. 178/2020 e, comunque, di ogni altra disposizioni in vigore.
In virtù di tale facoltà, afferma la ricorrente, non si sarebbe perfezionato l’inadempimento rispetto all’obbligo contributivo, di talché una decisione di diniego della Licenza Nazionale basata su tale motivazione sarebbe illegittima.
In ogni caso, si afferma ancora nel ricorso, la medesima società avrebbe altresì presentato domanda di rateazione all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto consentito dal Sistema delle Licenze Nazionali, con ciò ponendosi in linea con quanto stabilito dalla lett. c, n. 11, del Sistema delle Licenze Nazionali.
Anche tale ultima censura non può essere accolta.
La lettera c) del sistema nazionale esige, infatti, che le società, entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, assolvano al pagamento dei contributi oppure depositino – in caso di transazione e/o rateazione – i medesimi atti di transazione e/o rateazione.
Nel caso della società A.S. Sambenedettese s.r.l. non risulta alcuna di queste condizioni e la posizione debitoria risulta confermata dagli avvisi di pagamento notificati dall’Inps.
D’altro canto, la pretesa della società ricorrente di avvalersi delle proroghe previste dall’ordinamento non può far venire meno la necessità di assicurare con certezza che siano ammesse ai campionati di categoria solo quelle società che, alla data del 28 giugno 2021, rispettino i criteri legali ed economico-finanziari (contributivi e fiscali) necessari per l’ammissione ai Campionati di categoria.
Diversamente opinando, come osserva parte resistente, si finirebbe per concedere la Licenza Nazionale a società la cui regolarità legale ed economico-finanziaria è “sospesa” e indeterminata, con conseguente violazione del principio della par condicio ed una perdurante incertezza in ordine ai soggetti effettivamente legittimati a partecipare al Campionato.
Tutto questo considerato, il ricorso deve essere respinto.
Per le ragioni appena indicate è, altresì, respinta la richiesta della società, in via subordinata, volta ad ottenere l’assegnazione di un termine affinché, a norma dell’art. 52, comma 3, lettera 3), NOIF possa prestare fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia dei debiti accollati per effetto della attribuzione del titolo sportivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche
Respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso, in data 26 luglio 2021.
Il Presidente La Relatrice
F.to Raffaele Squitieri F.to Barbara Marchetti
Depositato in Roma, in data 29 luglio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face