F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFN-SVE del 1 Luglio 2021 (motivazioni) – SSD Fidelis Andria 2018 Srl / Raffaele D’Orsi – Reg. Prot. 49/TFN-SVE

Decisione/0001/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0059/TFNSVE/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

avv. Giuseppe Lepore – Presidente estensore;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Cristina Fanetti – Componente;

avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;

avv. Salvatore Priola – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 22 giugno 2021,

 

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC della società SSD Fidelis Andria 2018 Srl (matr. FIGC 949670) contro il calciatore Raffaele D’Orsi (n. 17.8.1991 - matr. FIGC 4.914.126) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021,

 la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 15 dicembre 2020 il calciatore Raffaele D’Orsi adiva la Commissione Accordi Economici – LND chiedendo la condanna della SSD Fidelis Andria 2018 Srl, in via preliminare, al pagamento dell’importo di euro 8.933,51 a titolo di saldo dell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2019/2020, in via subordinata, al pagamento della minor somma di euro 5.094,80 in applicazione del Protocollo d’intesa siglato dalla LND con l’AIC in data 25 settembre 2020 e questo per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19.

A supporto delle proprie ragioni il calciatore asseriva di essere rimasto nella disponibilità della società, anche nel periodo di sospensione dell’attività federale, svolgendo sedute di allenamento individuali.

La SSD Fidelis Andria 2018 Srl, costituitasi in giudizio, contestava l’avversa domanda ritenendola infondata poiché la prestazione era divenuta definitivamente impossibile a causa dei provvedimenti (statali e federali) che avevano decretato il blocco dei campionati. A ciò aggiungeva che il protocollo LND/AIC era da ritenersi incongruo rispetto al calo degli introiti delle società. Peraltro, la società, disconoscendo la messa a disposizione del calciatore, precisava che nulla poteva essere riconosciuto in quanto al calciatore era stata erogata da Sport & Salute Spa un’indennità di euro 600,00 mensili per il periodo da marzo a giugno 2020. Da ultimo il sodalizio contestava il quantum reclamato dal calciatore, posto che le somme richieste dovevano essere calcolate al netto e non al lordo e comunque bisognava decurtare l’importo di euro 2.400,00 a titolo di indennità erogate da Sport & Salute Spa. Con memorie di replica il calciatore contestava la domanda della SSD Fidelis Andria 2018 Srl, insistendo nell’accoglimento delle proprie richieste.

Con decisione del 24 maggio 2021 in C.U. 61/2020-21-CAE la Commissione Accordi Economici - LND, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore, condannava la SSD Fidelis Andria 2018 Srl al pagamento della somma di euro 5.094,80 a titolo di residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato, in data 25 settembre 2020, tra LND ed AIC.

Con reclamo del 28 maggio 2021 la SSD Fidelis Andria 2018 Srl ha tempestivamente e ritualmente impugnato la decisione della Commissione Accordi Economici – LND per chiederne la riforma.

Deduce la reclamante, a fondamento del gravame, che la CAE non ha tenuto conto della definitiva impossibilità sopravvenuta della prestazione per “factum principis” che ha comportato la l’insussistenza del diritto di credito del calciatore. Ciò perché il calciatore dilettante, non svolgendo alcuna prestazione lavorativa (autonoma, subordinata o parasubordinata), avrebbe diritto solo a dei rimborsi spesa ai sensi dell’art. 29, comma 3, NOIF, che non sono dovuti in assenza di prestazione sportiva per intervenuta interruzione dell’attività sportiva dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020.

La reclamante inoltre contesta la decisione emessa secondo equità sulla base del Protocollo d’intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC.

Precisamente, la CAE ha deciso la controversia, non sulla base della normativa di settore (norme endofederali e principi generali di diritto applicabili all’ordinamento sportivo nazionale e internazionale), ma sulla base di un documento vincolante, redatto da soggetti (AIC e LND) non muniti, ex lege, di poteri per stipulare accordi con efficacia erga omnes. Ne consegue, che il protocollo è antieconomico rispetto alla circostanza che, a fronte dei sostegni erogati dallo Stato e dell’80% del compenso economico da erogare ai calciatori, i club dovrebbero anche far fronte alle perdite economiche subite (incasso botteghini e sponsor).

Da ultimo la reclamante contesta il quantum riconosciuto in favore del calciatore poiché, oltre ad essere quantificato al lordo e non al netto, non ha tenuto conto delle indennità governative erogate al calciatore che nel caso di specie ammontano ad euro 2.400,00. Il calciatore Raffaele D’Orsi ha inviato tempestive e rituali memorie difensive con le quali ha chiesto, con il favore delle spese ai sensi dell’art. 55 CGS, il rigetto del reclamo, atteso che: la messa a disposizione del calciatore per l’intera durata dell’accordo ha comportato il riconoscimento di un importo forfettario, svincolato dalle possibili variazioni di attività sia per la fase di preparazione atletica (o richiamo della stessa), sia per la conclusione anzitempo del campionato; l’indennità governativa va decurtata non dall’80% della somma forfettaria riconosciuta dalla CAE ma dal 100% della somma netta indicata nell’accordo economico; la società non ha mai contestato la validità del Protocollo d’Intesa che, oltre a riconoscere un importo forfettario dell’80% della somma netta pattuita, tiene anche conto di quanto già percepito a titolo di indennità governativa per il solo rateo di marzo; non è stata fornita la prova che il calciatore avrebbe richiesto ed ottenuto l’indennità governativa, visto che Sport & Salute Spa, prima dell’erogazione del contributo, avrebbe dovuto chiederne conferma alla società; le somme da erogare al calciatore sono quantificate al lordo in assenza di prova del pagamento degli oneri fiscali.

Nella riunione del 22 giugno 2021, tenutasi in modalità videoconferenza con la partecipazione dei difensori delle parti, la vertenza è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo risulta infondato e deve essere rigettato.

Preliminarmente, mette conto rilevare che la causa di forza maggiore per “ factum principis”, come correttamente rilevata dal ricorrente, comporta la lesione del sinallagma contrattuale per impossibilità a rendere la prestazione.

Trattasi di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che impongono divieti e restrizioni tali da rendere di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo.

Sulla base di tali osservazioni i rappresentanti di categoria di settore (AIC e LND) hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (siglato in data 25 settembre 2020) per valutare, durante il periodo emergenziale, i contrapposti interessi delle parti.

Sta di fatto che l’adesione a tale documento, come correttamente stabilito dalle parti sociali, è rimessa alla volontà delle parti, in quanto alternativo alla risoluzione contrattuale.

In altre parole, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per “factum principis” per essere eccepita deve, in virtù del principio del “più probabile che non”, essere formalizzata all’atto della sospensione del campionato e non alla conclusione della stagione sportiva (come di fatto è avvenuto). E questo proprio perché lo stato emergenziale era circostanza prevedibile, in virtù della comune diligenza.

Orbene, tanto puntualizzato, deve premettersi che il Protocollo di Intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC, come già risulta confermato dai precedenti di questo Tribunale Federale, (cfr. fra le tante Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC). Infatti, la legittimazione delle parti collettive (LND e AIC) a stipulare accordi con efficacia vincolante deriva proprio dal riconoscimento federale e non da un mandato rappresentativo conferito dai singoli aderenti.

Essendo il Protocollo di Intesa un accordo equitativo che alla data di sottoscrizione (25 settembre 2020) ha valutato le esigenze di settore (ivi compreso le indennità governative elargite da Sport & Salute Spa), nulla può essere obiettato a titolo di compensazione sulla maggior somma parametrata all’80%, posto che l’art. 3 lett. a) del predetto documento riconosce espressamente che il “(…) club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità (…) relativamente al solo rateo di marzo (…)”.

Per quel che concerne invece la problematica del riconoscimento dell’importo delle somme se al lordo o al netto delle ritenute di legge è il caso di ricordare che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza di prova non solo del pagamento degli importi dovuti ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere sempre eseguita al lordo (e non al netto) degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Il reclamo va quindi rigettato e confermata integralmente la decisone della CAE.

Stante l’infondatezza del reclamo, anche alla luce dell’orientamento già manifestato in materia, si accoglie la domanda avanzata dalla difesa del calciatore di condanna al pagamento delle spese di difesa ex art. 55 CGS che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dalla società SSD Fidelis Andria 2018 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Ai sensi dell’art. 55, comma 1, CGS - FIGC, liquida le spese di lite in favore del calciatore Raffaele D’Orsi in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE

avv. Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 30 giugno 2021.

 

IL SEGRETARIO

avv. Salvatore Floriddia

 

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