F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2/TFN-SVE del 1 Luglio 2021 (motivazioni) – Cristiano Ancora / SSD Brindisi Football Club – Reg. Prot. 52/TFN-SVE
Decisione/0002/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0063/TFNSVE/2020-2021
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
avv. Giuseppe Lepore – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);
avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;
avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 22 giugno 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC del calciatore Cristiano Ancora (n. 16.9.1985 – matr. FIGC 3.480.337) contro la società SSD Brindisi Football Club (matr. FIGC 914722) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 19 gennaio 2021, il calciatore Cristiano Ancora adiva la Commissione Accordi Economici – LND chiedendo la condanna della SSD Brindisi Football Club al pagamento in dell’importo di euro 3.865,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima SSD Brindisi Football Club in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020, in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
La società, ritualmente notiziata del reclamo, depositava memorie difensive eccependo l’esistenza di una liberatoria sottoscritta dal calciatore, con la quale lo stesso rinunciava ad ulteriori somme derivanti dall’Accordo Economico affermando di non avere più nulla a che pretendere dalla Società, chiedendo quindi il rigetto del reclamo.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 321/1 CAE del 24 maggio 2021, la Commissione Accordi Economici – LND rigettava il reclamo del calciatore.
Con reclamo del 31 maggio 2021 il calciatore Ancora impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici – LND, chiedendone la riforma e/o l’annullamento.
Il calciatore, a sostegno dell’impugnazione promossa, disconosceva la firma apposta in calce alla liberatoria prodotta innanzi alla CAE - LND dalla società SSD Brindisi Football Club e chiedeva il deposito dell’originale del documento.
Infine, sosteneva l’applicabilità del Protocollo d’Intesa erga omnes anche nei confronti di quei calciatori che avevano sottoscritto delle liberatorie, essendo il Protocollo provvedimento adottato in epoca successiva alla chiusura della stagione sportiva, e quindi avente una efficacia successiva alla sottoscrizione della liberatoria.
Concludeva, pertanto, il calciatore reclamante, chiedendo l’annullamento e/o la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente, la condanna della SSD Brindisi Football Club al pagamento della somma di euro 3.865,00 nei suoi confronti. Notiziata del reclamo, la SSD Brindisi Football Club inviava tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, la tardività del disconoscimento della sottoscrizione apposta alla liberatoria poiché avvenuto non già nella prima difesa utile, ovvero innanzi alla CAE - LND, ma solo in sede di gravame. Nel merito ribadiva l’esistenza della liberatoria sottoscritta dal calciatore e quindi, la sussistenza della volontà del calciatore di liberare il debitore dall’obbligazione pecuniaria estinguendo il rapporto giuridico tra le parti.
Concludeva pertanto, per il rigetto del reclamo con conseguente conferma della decisione della CAE - LND. La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 22 giugno 2021.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, a seguito dell’eccezione sollevata in udienza dalla SSD Brindisi Football Club in relazione al mancato pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva deve rilevarsi come il contributo di giustizia sia stato regolarmente pagato dal calciatore e sia stato caricato nel PST, e che questo deposito equivalga a comunicazione alla controparte.
Tuttavia, ancora in via preliminare va rilevato come non ci sia prova in atti del disconoscimento della sottoscrizione della liberatoria avvenuto in primo grado.
Come noto, ai sensi degli artt. 214, 215 c.p.c. il disconoscimento di una scrittura privata deve essere compiuto nel primo atto difensivo successivo alla sua produzione.
In atti non vi è alcuna prova dell’avvenuto disconoscimento effettuato innanzi alla CAE - LND, non vi sono memorie difensive del calciatore in questo senso, né la decisione impugnata ne fa alcuna menzione.
Neanche il calciatore, sul quale grava l’onere della prova, ha fornito elementi tali da provare l’avvenuto disconoscimento nei tempi prescritti.
Conseguentemente, il disconoscimento della sottoscrizione della liberatoria è da ritenersi tardivo, e la liberatoria spiega pienamente i suoi effetti.
La decisione delle CAE - LND, quindi è corretta e va confermata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dal calciatore Cristiano Ancora e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.
Ai sensi dell’art. 55, comma 1, CGS - FIGC, liquida le spese di lite in favore della società SSD Brindisi Football Club in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
avv. Cristina Fanetti avv. Giuseppe Lepore
Depositato in data 30 giugno 2021.
IL SEGRETARIO
avv. Salvatore Floriddia