F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFN-SVE del 1 Luglio 2021 (motivazioni) – SD Brindisi Football Club / Dino Marino – Reg. Prot. 54/TFN-SVE
Decisione/0003/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0062/TFNSVE/2020-2021
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
avv. Giuseppe Lepore – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);
avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;
avv. Salvatore Priola – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 22 giugno 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC della società SSD Brindisi Football Club (matr. FIGC 914722) contro il calciatore Dino Marino (n. 23.5.1985 - matr. FIGC 3.570.388) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 11 gennaio 2021, il calciatore Dino Marino adiva la Commissione Accordi Economici - LND chiedendo la condanna della SSD Brindisi Football Club al pagamento dell’importo di euro 2.400,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima SSD Brindisi Football Club in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020, in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
La società, ritualmente notiziata del reclamo, depositava memorie difensive deducendo di aver corrisposto al calciatore la somma di euro 22.600,00, di cui euro 16.500,00 a mezzo n. 11 bonifici bancari; euro 1.500,00 in contanti con ricevuta sottoscritta dal calciatore, ed euro 4.600,00 a mezzo di due assegni (di cui indicava solo i numeri senza depositarli) rispettivamente di importo pari ad euro 3.000,00 ed euro 1.600,00.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 321/1-CAE del 24 maggio 2021, la Commissione Accordi Economici - LND accoglieva il reclamo del calciatore ritenendo dovuto dalla SSD Brindisi Football Club la somma di euro 2.400,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente, rilevando che la società aveva fornito prova di aver eseguito pagamenti per complessivi euro 18.000,00 e non ritenendo provati i pagamenti effettuati per mezzo degli assegni.
Con reclamo del 31 maggio 2021 la SSD Brindisi Football Club impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici - LND, chiedendone la riforma.
La reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, sosteneva di aver corrisposto al calciatore più di quanto dovuto e formulava eccezione di ripetizione dell’indebito.
In particolare, la società sosteneva di aver corrisposto al calciatore la somma totale di euro 22.600,00 così suddivisa: euro 16.500,00 a mezzo n. 11 bonifici bancari, versamento in contanti di euro 1.500,00, due assegni rispettivamente di euro 3.000,00 e di euro 1.600,00 che depositava in copia, sottoscritti dal calciatore.
A sostegno delle sue pretese depositava anche estratto conto bancario dal quale si evinceva l’incasso dei predetti assegni.
Sosteneva pertanto che, avendo versato la somma di euro 4.600,00 (importo dei due assegni), aveva pienamente soddisfatto la pretesa creditoria del calciatore, avendo corrisposto addirittura ulteriori euro 2.200,00 di cui richiedeva la ripetizione.
Concludeva, pertanto, la società reclamante chiedendo in via principale, l’annullamento e/o la riforma della decisione impugnata e la condanna del calciatore Dino Marino alla ripetizione dell’indebito di euro 2.200,00, ed in ogni caso l’annullamento e la revoca della decisione impugnata e per l’effetto dichiarare che nulla fosse dovuto al calciatore.
Notiziato del reclamo, il calciatore Marino inviava tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, la tardività della produzione documentale degli assegni avvenuta solo in sede di gravame, nonché sempre in via preliminare, l’inammissibilità e improcedibilità della domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., per essere la stessa una domanda riconvenzionale e quindi soggetta al pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia.
Nel merito sosteneva di aver ricevuto dal sodalizio la somma di euro 21.000,00 a fronte della somma totale di euro 30.000.00 prevista dall’accordo economico. Riconosceva, pertanto, di aver ricevuto entrambi gli assegni, ma precisava che quello di importo pari ad euro 1.600,00 era da imputarsi alla stagione sportiva precedente e che quindi non atteneva all’accordo economico in questione.
Concludeva pertanto, per il rigetto del reclamo e conseguentemente, per la conferma della decisione della CAE. La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 22 giugno 2021.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare va affrontata l’eccezione preliminare di tardività del deposito delle copie degli assegni avvenuto solo in sede di gravame. La censura è di fatto superata dall’ammissione del calciatore di avere ricevuto gli assegni.
È pacifico, infatti, tra le parti che il calciatore abbia ricevuto la somma di euro 21.000,00 a fronte della somma di euro 30.000,00 prevista dall’Accordo economico in relazione alla stagione sportiva 2019/2020. In applicazione del Protocollo d’Intesa LND/AIC, che, prevede il pagamento da parte delle società dell’80% della somma totale pattuita nell’Accordo Economico, il calciatore sarebbe creditore della somma di euro 2.400,00.
Il calciatore imputa la somma di euro 1.600,00 pure percepita, alla stagione sportiva precedente. Sul punto il sodalizio, su cui grava non solo l’onere della prova del pagamento ma altresì quello della riferibilità all’ accordo economico in discussione, non contesta in alcun modo l’affermazione del calciatore, né produce prove a sostegno della sua ricostruzione.
Conseguentemente, la somma non può essere detratta dal residuo ancora dovuto al calciatore.
Per le ragioni di cui sopra la domanda di ripetizione dell’indebito è da rigettare perché infondata. La decisione della CAE pertanto appare corretta, anche nel quantum e va confermata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dalla società SSD Brindisi Football Club e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.
Ai sensi dell’art. 55, comma 1, CGS - FIGC, liquida le spese di lite in favore del calciatore Dino Marino in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
avv. Cristina Fanetti avv. Giuseppe Lepore
Depositato in data 30 giugno 2021.
IL SEGRETARIO
avv. Salvatore Floriddia