F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN-SVE del 1 Luglio 2021 (motivazioni) – Alessandro Capone /SSD Brindisi Football Club – Reg. Prot. 53/TFN-SVE

Decisione/0007/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0064/TFNSVE/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

 

avv. Giuseppe Lepore – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;

avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;

avv. Salvatore Priola – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 22 giugno 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC del calciatore Alessandro Capone (n. 8.3.1984 – matr. FIGC 3.476.046) contro la società SSD Brindisi Football Club (matr. FIGC 914722) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021,

la seguente

DECISIONE

Il calciatore Alessandro Capone, nato a Lecce, in data 8 marzo 1984, presentava reclamo alla Commissione Accordi Economici della LND, chiedendo la condanna della società SSD Brindisi Football Club al pagamento della residua somma di euro 1.900,00 dovuta per l’attività sportiva svolta per la stagione sportiva 2019/2020, a fronte del compenso annuo lordo di euro 21.000,00, in virtù dell’accordo economico sottoscritto, con la società sopraindicata per la stagione sportiva 2019/2020 e ritualmente depositato dalla stessa, in data 25 ottobre 2019, presso la LND – Ufficio Tesseramento interregionale.

La SSD Brindisi Football Club, in data 18 febbraio 2021, si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni chiedeva il rigetto integrale del reclamo stante l’esistenza di una quietanza liberatoria che provvedeva ad allegare alla memoria di costituzione e produceva all’udienza del 6 maggio 2021, rilasciata dal calciatore in data 14 luglio 2021, con rinuncia sia alle ulteriori somme derivanti da accordo economico sia ad adire la CAE - LND, non avendo più nulla a pretendere dalla società per la stagione 2019/2020.

La Commissione Accordi Economici - LND, con decisione del 24 maggio 2021, pubblicata nel C.U. n. 321/1 CAE del 24 maggio 2021, rigettava il reclamo del calciatore e disponeva incamerarsi la tassa.

Il calciatore, Alessandro Capone, presentava, in data 31 maggio 2021, avverso la decisione della CAE - LND, reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche, provvedendo alla notifica in pari data, a mezzo pec, alla controparte. Nello specifico, il calciatore, nel reclamo iscritto al n. 64/PST – 53/TFN-SVE, impugnava la decisione della CAE - LND e chiedeva:

in via preliminare l’annullamento e la riforma della suddetta decisione con condanna della società al pagamento di quanto dovuto, stante il disconoscimento della firma presente sulla quietanza liberatoria, perché mai apposta dal calciatore; disconoscimento che si asserisce essere avvenuto già all’udienza del 6 maggio 2021 innanzi alla CAE - LND e non essere stato preso in considerazione dall’organo di primo grado;

in via principale, nel merito, l’annullamento e la riforma della decisione della CAE – LND con condanna al pagamento delle somme dovute per la mancata produzione della quietanza in originale, per l’assenza in atti della prova dell’avvenuto pagamento e per l’applicazione del Protocollo d’Intesa AIC/LND alla luce del quale il calciatore non si sarebbe mai determinato a firmare una liberatoria con il tenore letterale “di non avere più nulla a pretendere per la stagione sportiva 2019/2020”.

La società SSD Brindisi Football Club si costituiva in giudizio in data 7 giugno 2021 e chiedeva la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità per tardività e/o, comunque, il rigetto, con totale conferma della decisione della CAE - LND, sostenendo il mancato tempestivo disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione liberatoria entro il termine della prima difesa utile dopo la produzione in giudizio, essendo lo stesso avvenuto solo in sede di gravame; la totale infondatezza ed incoerenza del punto 1) A rubricato delle modalità di pagamento della società al calciatore e la totale infondatezza del secondo motivo di gravame rubricato “relativamente all’applicazione del protocollo d’intesa AIC/LND”, con vittoria di spese.

All’udienza del 22 giugno 2021, si procedeva all’audizione dei difensori di entrambe le parti a mezzo videoconferenza.

Nello specifico il difensore del Capone, dopo essersi riportato agli scritti difensivi già depositati, ribadiva che il disconoscimento della firma era già avvenuto durante il giudizio di primo grado e richiedeva la produzione in originale del documento; il difensore della società, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, concludeva per l’accoglimento della decisione della CAE - LND e rilevava l’assenza in atti della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

All’esito della discussione, il Tribunale Federale Nazionale riservava la decisione e riunitosi in camera di consiglio, adottava la seguente decisione.

Preliminarmente, in riferimento al presunto mancato pagamento da parte del calciatore della tassa di accesso alla Giustizia Sportiva, il versamento dello stesso risulta depositato in atti e tale deposito è da considerarsi come notificazione a controparte per cui il reclamo deve essere considerato ricevibile.

La società SSD Brindisi Football Club ha prodotto in giudizio prova del pagamento effettuato mediante apposita quietanza liberatoria avente tutti i requisiti richiesti dall’art. 91 CGS.

A tal proposito, al di là delle affermazioni contenute nel reclamo e ribadite in questa sede dal difensore del calciatore Capone Alessandro, agli atti non vi è alcun riscontro che lo stesso abbia provveduto al tempestivo disconoscimento della firma nel fascicolo processuale di prime cure, né tantomeno il reclamante fornisce la prova del suddetto disconoscimento.

Nella materia oggetto del contendere si ritiene trovino applicazione, in assenza di apposite norme del CGS, quelle del codice di procedura civile ed in particolare gli art. 214 e ss c.p.c., secondo cui la parte contro la quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla deve negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione entro la prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

La dichiarazione liberatoria non tempestivamente disconosciuta deve considerarsi come tacitamente riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 215 c.p.c.

Alla luce dell’assenza di un tempestivo disconoscimento, la liberatoria risulta pienamente utilizzabile in questa sede e, pertanto, va confermata l’impugnata decisione della CAE - LND.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,          

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dal calciatore Alessandro Capone e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Ai sensi dell’art. 55, comma 1, CGS - FIGC, liquida le spese di lite in favore della società SSD Brindisi Football Club in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE                                                               IL PRESIDENTE

avv. Salvatore Priola                                                       avv. Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 30 giugno 2021.

 

IL SEGRETARIO

avv. Salvatore Floriddia         

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