F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFN-SVE del 14 Luglio 2021 (motivazioni) – SSD Fidelis Andria 2018 Srl / Nicola Lanzolla – Reg. Prot. 58/TFN-SVE
Decisione/0008/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0139/TFNSVE/2020-2021
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente;
Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Divinangelo D’Alesio – Componente;
Salvatore Priola – Componente (Relatore);
Marco Scarpati – Componente;
Lorenzo Sodero – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 5 luglio 2021, sul Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Fidelis Andria 2018 Srl (matr. FIGC 949670) contro il calciatore Nicola Lanzolla (n. 10.1.1989 – matr. FIGC 4.679.747) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 355/1 del 14 giugno 2021,
la seguente
DECISIONE
Il calciatore Nicola Lanzolla, nato a Santeramo in Colle, il 10 gennaio 1989, presentava reclamo alla Commissione Accordi Economici della LND, chiedendo la condanna della società SSD Fidelis Andria 2018 Srl al pagamento della rimanente somma di euro 11.493,51, dovuta per l’attività sportiva svolta nella s.s. 2019-2020 o in subordine al pagamento della rimanente somma di euro 7.594,80 quale importo calcolato nel rispetto del Protocollo di Intesa AIC/LND, a fronte del compenso annuo lordo di euro 16.493,51 con decorrenza dal 18 dicembre 2019, in virtù dell’accordo economico sottoscritto, con la società sopraindicata per la stagione sportiva 2019-2020 e ritualmente depositato dalla stessa, in data 2 gennaio 2020, presso la LND – Ufficio Tesseramento interregionale.
La SSD Fidelis Andria 2018 Srl, in data 9 marzo 2021, si costituiva in giudizio e, nelle proprie controdeduzioni, chiedeva alla CAE, di accertare e dichiarare l’inesistenza di alcun diritto di credito in capo al calciatore, per il periodo 9 marzo 2020 – 30 giugno 2020, in conseguenza dell’impossibilità sopravvenuta totale della prestazione e, per l’effetto, il rigetto del ricorso.
Il calciatore depositava, in data 19 aprile 2020, ulteriori memorie, insistendo per il rigetto delle richieste e domande formulate dalla società in quanto infondate e reiterando quanto già avanzato nel reclamo introduttivo.
La Commissione Accordi Economici, con decisione del 27 maggio 2021, pubblicata nel C.U. n. 355/1 CAE del 14 giugno 2021, ritenendo sussistenti i presupposti per decidere secondo equità la vertenza, accertava che il Lanzolla era creditore nei confronti della SSD Fidelis Andria 2018 Srl dell’importo di euro 7.594,80 e disponeva la restituzione della tassa.
La SSD Fidelis Andria 2018 Srl presentava, in data 18 giugno 2021, avverso la decisione della CAE, reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche, provvedendo alla notifica in pari data, a mezzo pec, alla controparte.
Nello specifico, la società, nel reclamo iscritto al n. 58/TFN-SVE, impugnava la decisione della CAE e, sulla base di numerosi motivi che di seguito si riportano sinteticamente, chiedeva la riforma della suddetta decisione.
In primo luogo, veniva contestata l’erronea definizione del procedimento secondo equità, ricorrendo nel caso di specie l’istituto della impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1256 c.c. per causa non imputabile alla società, considerato che nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 la stessa si era trovata nell’impossibilità di organizzare anche un solo allenamento né disputare una gara, stante la qualificazione della pandemia quale causa di forza maggiore idonea a far venir meno l’obbligazione assunta in contratto.
In secondo luogo, veniva eccepita la erronea applicazione del Protocollo di Intesa concluso, tra LND e AIC, il 25 settembre 2020, per la non vincolatività dello stesso e l’assenza di poteri, in capo alle parti siglanti, di stipulare accordi efficaci erga omnes. Inoltre, la società rilevava che al calciatore era stata corrisposta l’indennità governativa, da intendersi sostitutiva del compenso convenzionalmente pattuito, non solo per il mese di marzo, ma anche per i successivi mesi di aprile, maggio e giugno 2020, sottolineando che non sussisteva alcuna prova dello svolgimento dell’attività sportiva da parte del tesserato e contestando, infine, la quantificazione della pretesa creditoria.
Infine, la società osservava che, a tutto volere concedere, la somma da versare al calciatore doveva essere considerata “al netto” e, pertanto, decurtata di quanto dovuto a titolo di sostituto d’imposta.
Il calciatore Nicola Lanzolla si costituiva in giudizio in data 22 giugno 2021 e chiedeva: in via principale il rigetto del reclamo con conferma della decisione della CAE per corretta applicazione del Protocollo di Intesa LND - AIC ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata applicazione del Protocollo d’Intesa LND - AIC, la condanna della società al pagamento dell’intera somma residua di euro 11.493,51 dovuta in virtù dell’accordo concluso, con condanna della società al pagamento delle spese in favore del calciatore fino a una somma pari a 10 volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a euro 500,00.
All’udienza del 5 luglio 2021, si procedeva all’audizione dei difensori di entrambe le parti a mezzo videoconferenza.
depositati e concludeva chiedendone l’integrale accoglimento.
All’esito della discussione, il TFN riservava la decisione e, riunitosi in camera di consiglio, adottava la seguente decisione.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, mette conto rilevare che la causa di forza maggiore per “ factum principis”, come correttamente rilevata dal ricorrente, comporta la lesione del sinallagma contrattuale per impossibilità a rendere la prestazione.
Trattasi di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che impongono divieti e restrizioni tali da rendere di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo.
Sulla base di tali osservazioni i rappresentanti di categoria di settore (AIC e LND) hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (siglato in data 25 settembre 2020) per valutare, durante il periodo emergenziale, i contrapposti interessi delle parti.
Sta di fatto che l’adesione a tale documento, come correttamente stabilito dalle parti sociali, è rimessa alla volontà delle parti, in quanto alternativo alla risoluzione contrattuale.
In altre parole, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per “factum principis” per essere eccepita deve, in virtù del principio del “più probabile che non”, essere formalizzata all’atto della sospensione del campionato e non alla conclusione della stagione sportiva (come di fatto è avvenuto). E questo proprio perché lo stato emergenziale era circostanza prevedibile, in virtù della comune diligenza.
Orbene, tanto puntualizzato, è opportuno ribadire che il Protocollo ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC) come già confermato da precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. ex multis Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021; Decisione n. 38/TFN-SVE 2020/2021 del 14 maggio 2021).
Quanto all’eccepita, subordinata, debenza di una somma inferiore rispetto a quella disposta dalla CAE, da decurtare dell’indennità governativa di euro 600,00 mensili, si osserva che, in assenza di prova sulla percezione della stessa anche per i mesi da aprile a giugno, la CAE ha correttamente decurtato la somma dovuta dalla società dell’indennità percepita dal calciatore per il solo mese di marzo 2020.
Peraltro, è fatto notorio che essendo il Protocollo di Intesa un accordo equitativo che alla data di sottoscrizione (25 settembre 2020) ha valutato le esigenze di settore (ivi compreso le indennità governative elargite da Sport & Salute Spa), nulla può essere obiettato a titolo di compensazione sulla maggior somma parametrata all’80%, posto che l’art. 3 lett. a) del predetto documento riconosce espressamente che il “(…) club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità (…) relativamente al solo rateo di marzo”.
Infine, non può trovare accoglimento l’ulteriore motivo di reclamo, laddove si è chiesto che, in ogni caso, la somma di euro 7.594,80 andrebbe decurtata di quanto dovuto dalla società a titolo di sostituto d’imposta.
Come è noto i compensi percepiti dai calciatori dilettanti godono di un particolare regime di tassazione.
L’art. 67, comma 1, lettera m) del D.p.r. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi, siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, dal CONI, Federazioni sportive nazionali. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione: i primi euro 10.000,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori euro 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta IRPEF, con aliquota 23% maggiorata di addizionale regionale e comunale; sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata di addizionale regionale e comunale.
La società erogante deve assolvere agli oneri di sostituto d’imposta e quindi, deve: chiedere al calciatore all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità; provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute; provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente, anche se inferiori ad euro 10.000,00; provvedere per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente.
Si rileva ancora che, ai sensi della normativa fiscale sopra richiamata, grava sulla società la prova di aver adempiuto agli oneri fiscali, nonché di individuare il regime fiscale da applicare ai compensi erogati al calciatore.
Nel caso di specie, il sodalizio non ha dato prova di aver applicato alcuna ritenuta nel periodo precedente l’interruzione del campionato, né ha mai richiesto al calciatore la dichiarazione di superamento della soglia di imponibilità, facendo intendere che la somma prevista dall’accordo fosse erogata al netto.
In assenza di prova non solo del pagamento degli importi dovuti ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere sempre eseguita al lordo (e non al netto) degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo (in tal senso Decisioni n. 53, 54, 55, 56 /TFN-SVE 2020/2021 del 30 giugno 2021).
Di conseguenza, l’importo indicato dalla Commissione Accordi Economici - LND nella decisione impugnata risulta essere corretto.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della SSD Fidelis Andria 2018 Srl delle spese di lite in favore del calciatore Nicola Lanzolla, richieste dal difensore dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche rigetta il reclamo presentato dalla società SSD Fidelis Andria 2018 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.
Ai sensi dell’art. 55, comma 1, CGS – FIGC, liquida le spese di lite in favore del calciatore Nicola Lanzolla in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Priola Stanislao Chimenti
Depositato in data 14 luglio 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia