F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFN – SD del 8 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12001/296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri Buonincontri Antonio + altri – Reg. Prot. 132/TFN-SD
Decisione/0001/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0055/TFNSD/2020-2021
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente;
Paolo Clarizia – Componente;
Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Gaia Golia – Componente;
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 2 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri Antonio Buonincontri, Gennaro Coppola, Giuseppe Bertolino, Alfonso Leta, Luciano Sciacqua, Daniele Andriola, ASD Lausdomini C5 2014, ASD Academy Futsal Marigliano, ASD Vittoria, ASD Futsal Bisceglie 1990 e Olympique Ostuni, la seguente
DECISIONE
I fatti
Nell’ambito di una inchiesta di natura giornalistica, culminata in una nota inviata alla Procura Generale dello Sport in data 8 ottobre
2020 a firma del sig. Matteo Pinci, che aveva curato tale inchiesta, veniva segnalato che alcune società appartenenti alla Divisione Calcio a 5 si erano iscritte al campionato di competenza delle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, mancando di rispettare i tempi per gli adempimenti per l’ammissione ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a cinque , pubblicati sui C.U. n. 1006 / 19 giugno 2018 per i Campionati Nazionale Serie A, Nazionale Serie A/2, Nazionale Serie B; n. 1007 stessa data per il Campionato Nazionale Serie A Femminile e più in particolare sui C.U. n. 1145 del 12 giugno 2019 per i Campionati Nazionali Femminili Serie A, Serie A/2, Serie B e n. 1146 stessa data per il Campionato Nazionale Femminile Serie A e A/2.
Gli adempimenti di che trattasi prevedevano, per quel che qui interessa, che gli importi dovuti per l’iscrizione, rispettivamente per ciascuna delle due stagioni sportive, dovevano essere corrisposti entro il 31 ottobre 2018 e 31 ottobre 2019 a mezzo di bonifico bancario, oppure di assegno circolare intestato alla Divisione Calcio a 5; era altresì ammesso il pagamento rateale dei suddetti importi.
La Procura Federale, a cui siffatta nota veniva inoltrata, avviava l’attività di indagine, al termine della quale accertava che in effetti alcune società, nonostante l’inammissibilità delle forme di pagamento che avevano di fatto adottate, avevano versato alla Divisione Calcio a 5 LND somme portate da assegni di conto corrente recanti date successive alla scadenza del 31 ottobre fissata dalla normativa sugli adempimenti ovvero assegni di conto corrente datati entro la scadenza ma con l’accordo del loro incasso in tempi successivi e due di esse le avevano versate per contanti.
Si trattava delle Società Lecco Calcio a 5, SSD Città di Sestu, Prato C5, ASD Lausdomini C5 2014, SSDARL Ternana Calcio Femminile, Virtus Rutigliano, ASD Ossi C5 San Bartolomeo, ASD United Aprilia, Academy Futsal Marigliano, ASD Real Parco C5, ASD Vittoria, Pol. D. Sammichele, SSDARL Catania F.C Librino C5, ASD OR.SA Viggiano (già OR.SA Aliano), ASD Futsal Bisceglie 1990, ASD Frosinone Futsal Femminile, G.A. Bubi Merano, ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal) e Olympique Ostuni.
Nel corso dell’attività di indagine, venivano inoltre identificate le cariche di presidenza e legale rappresentanza di ciascuna società nelle persone di Elena Ionel (Lecco Calcio a 5), Francesco Agus (SSD Città di Sestu), Aniello Apicella (Prato C5), Antonio Bonincontri (ASD Lausdomini C5 2014), Bruno Bevilacqua (SSDARL Ternana Calcio Femminile), Domenico Lamorgese (Virtus Rutigliano), Salvatore Canu (ASD Ossi C5 San Bartolomeo), Giuseppe Carusi (ASD United Aprilia), Gennaro Coppola (Academy Futsal Marigliano), Gennaro Bertolino (ASD Real Parco C5), Alfonso Leta (ASD Vittoria), Nicola Milillo (Pol. D. Sammichele), Massimo Cascio Gioia (SSDARL Catania F.C. Librino C5), Fabio Siviglia (ASD OR.SA Viggiano - già OR.SA Aliano), Luciano Sciacqua (ASD Futsal Bisceglie 1990), Alberto Cialone (ASD Frosinone Futsal Femminile), Antonio Calovi (G.A. Bubi Merano), Remo Arnaudi (ASD Roma Futsal - già ASD Club Roma Futsal) e Daniele Andriola (Olympique Ostuni).
Scaturiva poi dall’indagine che persona che aveva ricoperto la carica di consigliere nazionale della Divisione Calcio a 5 FIGC – LND dal 18.12.2016 al 12.6.2020, sig. Luca Fadda, aveva presentato all’ufficio amministrativo della Divisione cinque assegni scadenzati per conto delle Società Ossi C5 e Città di Sestu allo scopo di posticipare nel tempo il loro effettiva adempimento e che altra persona, Vittorio Zizzari, vice presidente della Divisione da gennaio 2017 a ottobre 2020, aveva anch’egli presentato al detto ufficio amministrativo altrettanti assegni scadenzati per conto delle Società Sammichele e Orsa Aliano per perseguire l’obiettivo identico a quello del Fadda; inoltre il Fadda aveva consegnato all’ufficio amministrativo di cui sopra le somme contanti che gli erano state date dalle Società Ossi C5 e ASD Roma Futsal per ottemperare al versamento in scadenza al 31 ottobre; al compimento di tale operazione si era prestato anche il presidente della Divisione Calcio a 5 dal 19 dicembre 2016 al 25 maggio 2020, a nome Andrea Montemurro, il quale, più in particolare, aveva chiesto che fossero sospese le procedure di riscossione coattiva dell’importo delle iscrizioni a carico delle Società Bubi Merano e Pavia ed aveva altresì concesso alla stessa Società Club Futsal Roma ed alla Società Città di Bisignano di versare ratealmente l’importo suddetto.
In questo contesto, la Procura Federale, concluse le indagini e notificata alle parti coinvolte la relativa Comunicazione Conclusioni Indagini, con atto 17 maggio 2021 deferiva a questo Tribunale i sig.ri:
- LUCA FADDA, all’epoca dei fatti Consigliere Nazionale della Divisione Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS/FIGC (art.1 bis, comma 1, del previgente C.G.S.), ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché del C.U. n. 1006 del 19/6/2018 - nella parte in cui prevede che gli importi de quibus dovranno “essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario” –
1. per aver accettato, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile e presentato all’Ufficio Amministrativo della Divisione Calcio a 5, assegni scadenzati per conto della Società ASD OSSIC5 e CITTA’ DI SESTU, al fine di sanare il loro stato di inadempienza nella fase di iscrizione al Campionato per la s.s. 2018/2019;
2. per aver accettato, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, che la Società A.S.D. OSSI C5 SAN BARTOLOMEO versasse delle somme in contanti alla Divisione Calcio a 5 per ottemperare al versamento delle somme in scadenza al 31 ottobre 2019;
- ELENA IONEL, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del LECCO CALCIO A 5,
- FRANCESCO AGUS, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSD CITTA’DI SESTU,
- ANTONIO BUONINCONTRI, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti dell’A.S.D. LAUSDOMINI C5 2014,
- BRUNO BEVILACQUA, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSDARL TERNANA CALC. FEMM.,
- DOMENICO LAMORGESE, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del VIRTUS RUTIGLIANO,
- SALVATORE CANU, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del A.S.D. OSSI C5 SAN BARTOLOMEO,
- GENNARO COPPOLA, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD ACADEMY FUTSAL MARIGLIANO,
- GIUSEPPE BERTOLINO, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD REAL PARCO C5,
- ALFONSO LETA, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD VITTORIA,
- NICOLA MILILLO, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del POL. D. SAMMICHELE,
- MASSIMO CASCIO GIOIA, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSDARL Catania F.C. Librino C. A 5,
- LUCIANO SCIACQUA, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del A.S.D. Futsal Bisceglie 1990,
- ANTONIO CALOVI, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del G.A. Bubi Merano
- REMO ARNAUDI, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del ASD ROMA FUTSAL (già ASD CLUB ROMA FUTSAL),
- DANIELE ANDRIOLA, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del OLYMPIQUE Ostuni,
per rispondere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art.1 bis, comma 1, del previgente C.G.S.), nonché di quanto previsto dai CU n. 1006 e n.1007 del 19/6/2018 e/o dei C.U. n..1145 e n.1146 del 12 giugno 2019 - nella parte in cui, rispettivamente, prevedevano il 31/10/2018 ed il 31/10/2019 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni ai campionati per la stagione 2018/19, per aver ottemperato in ritardo agli obblighi di pagamento previsti dai citati C.U;
FRANCESCO AGUS, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del SSD CITTA’DI SESTU, e SALVATORE CANU, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del A.S.D. OSSI C5 SAN BARTOLOMEO, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS/FIGC (art.1 bis, comma 1, del previgente C.G.S.), nonché del C.U. n. 1006 del 19/6/2018 - nella parte in cui prevede che gli importi dovranno “essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario” per avere effettuato il pagamento relativo alla fase di iscrizione al Campionato per la s.s. 2018/2019 tramite assegni scadenzati, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, per conto rispettivamente della Società CITTA’ DI SESTU e della ASD OSSIC5;
NICOLA MILILLO, Presidente e legale rappresentante p.t. all’epoca dei fatti del POL. D. SAMMICHELE, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS/FIGC (art.1 bis, comma 1, del previgente C.G.S.), nonché del C.U. n. 1006 del 19/6/2018 nella parte in cui prevede che gli importi dovranno “essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario”, per avere effettuato il pagamento relativo alla fase di iscrizione al Campionato per la s.s. 2018/2019 tramite assegni scadenzati, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, per conto della Società POL. D. SAMMICHELE.
Venivano altresì deferite le Società LECCO CALCIO A 5, SSD CITTA’ DI SESTU, A.S.D. LAUSDOMINI C5 2014, SSDARL
TERNANA CALC. FEMM., VIRTUS RUTIGLIANO, A.S.D. OSSI C5 SAN BARTOLOMEO, ASD ACADEMY FUTSAL
MARIGLIANO, ASD REAL PARCO C5, ASD VITTORIA, POL. D. SAMMICHELE, SSDARL CATANIA F.C. LIBRINO C. A 5,
A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990, G.A. BUBI MERANO, ASD ROMA FUTSAL (GIÀ ASD CLUB ROMA FUTSAL) ED
OLYMPIQUE OSTUNI, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 CGS - FIGC, per la violazione addebitata ai rispettivi presidenti e legali rappresentanti.
Nel deferimento si dava atto che Andrea Montemurro, Alberto Cialone e la ASD Frosinone Futsal, Fabio Ventola e la ASD OR.SA Viggiano, Giuseppe Carusi e la ASD United Aprilia, Aniello Apicella e la ASD Prato Calcio a 5, avevano presentato distinte proposte di patteggiamento ai sensi dell’art. 126 CGS – FIGC, in merito alle quali la Procura Generale dello Sport presso il CONI, a mezzo della nota del 5 maggio 2021, nulla aveva eccepito. Analoga procedura era stata seguita da Vittorio Zizzari.
I precedenti
Questo Tribunale, con due decisioni nn. 156 e 158 entrambe del 10 giugno 2021, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva le seguenti sanzioni: decisione 156: su patteggiamento, Elena Ionel inibizione gg. 20 (venti); ASD Lecco Calcio a 5 ammenda di € 400,00 (quattrocento);
decisione 158: - per il sig. Luca Fadda, mesi 3 (tre) di inibizione; - per ìl sig. Francesco Agus, giorni 45 (quarantacinque) dí inibizione; - per il sig. Domenico Lamorgese, giorni 30 (trenta) di inibizione; - per il sìg. Salvatore Canu, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione; - per il sig. Nicola Mìlillo, giorni 45 (quarantacinque) dí inibizione; - per il sig. Antonio Calovi, giorni 30 (trenta) di inibizione; - per il sig. Remo Arnaudi, giorni 30 (trenta) di inibizione; - per la socìetà SSD Città dì Sestu, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda; - per la società Virtus Rutigliano, euro 940,00 (novecento/00) dí ammenda; - per la società ASD Ossi C5 San Bartolomeo, euro 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda; - per la società Pol. D. Sammichele, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda; - per la società GA Bubi Merano, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda; - per la società ASD Roma Futsal (gìà ASD Club Roma Futsal), euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda; - per la società ASD Real Parco C5, ammenda euro 650,00 (seicentocinquanta/00).
Questo Tribunale, nel contempo, con ordinanza n. 23 di pari data, così testualmente disponeva: “1. rilevato che la notifica di convocazione udienza nei confronti di ASD Lausdomini C5 2014 risulta consegnata in data antecedente rispetto alla data di consegna del deferimento; 2. rilevato che, quanto ai seguenti deferiti, tra la data di ricezione dell’avviso di udienza e l’udienza medesima intercorre un termine inferiore a quello di cui all’art. 85, comma 2, CGS – FIGC: Antonio Buonincontri, Gennaro Coppola, Giuseppe Bertolino, Alfonso Leta, Luciano Sciacqua, Daniele Andriola, ASD Academy Futsal Marigliano, ASD Vittoria,
ASD Futsal Bisceglie 1990 e Olympique Ostuni; 3. rilevato che, quanto alla ASD Real Parco C5, il vizio di cui all’art. 85, comma 2, CGS – FIGC deve ritenersi sanato dalla comparizione in udienza del suo legale rappresentante; 4. rilevato che quanto alle posizioni dei deferiti Bruno Bevilacqua, Massimo Cascio Gioia, SSDARL Ternana Calc. Femm. e SSDARL Catania FC Librino C. a 5, manca la prova della notifica del deferimento; P.Q.M. Ordina lo stralcio delle posizioni dei deferiti di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2 ed il rinvio della trattazione dei rispettivi deferimenti alla riunione del 2 luglio 2021, ore 15.00, in modalità videoconferenza. Ordina lo stralcio delle posizioni dei deferiti di cui al precedente punto n. 4 e la restituzione dei relativi atti alla Procura Federale, per quanto di competenza”.
Il dibattimento
Alla riunione del 2 luglio 2021, tenutasi in modalità videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2021, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale, illustrato il deferimento a carico degli odierni incolpati e delle loro rispettive società, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: Antonio Bonincontri inibizione di gg. 30 (trenta) e ASD Lausdomini C5 2014 ammenda di euro 650,00 (seicentocinquanta); Gennaro Coppola inibizione di gg. 30 (trenta) e ASD Academy Futsal Marigliano ammenda di € 1.140,00 (millecentoquaranta); Giuseppe Bertolino inibizione di gg. 30 (trenta); Alfonso Leta inibizione di gg. 30 (trenta) e ASD Vittoria ammenda di € 375,00 (trecentosettantacinque); Luciano Sciacqua inibizione di gg. 30 (trenta) e ASD Futsal Bisceglie 1990 ammenda di € 1.035,00 (euro milletrentacinque); Daniele Andriola inibizione di gg. 30 (trenta) e Olympique Ostuni ammenda di € 385,00 (trecentottantacinque).
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali – in relazione alla odierna riunione – non hanno depositato o fatto pervenire scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
L’avviso di fissazione dell’odierna udienza di discussione del deferimento, di cui all’art. 85 comma 1 CGS – FIGC, è stata inviata alle parti a mezzo di distinte lettere raccomandate A.R., che hanno avuto il seguente esito: lettere consegnate a Bonincontri, Bertolino, Leta, ASD Lausdomini, ASD Vittoria; lettere risultate disponibili al ritiro a Coppola, Sciacqua, Andriola, ASD Academy Futsal, ASD Futsal Bisceglie e Olympique Ostuni.
Anche in quest’ultimo caso (lettere disponibili al ritiro), l’avviso di fissazione dell’udienza può considerarsi valido con ogni conseguente effetto.
Infatti, la raccomandata A.R., inviata all’indirizzo del destinatario, estratto dalla Anagrafe federale e da quest’ultimo non ritirata nei termini dati, si intende comunque ricevuta dal destinatario stesso.
(Il TNF ha recentissimamente affermato – con decisione in corso di pubblicazione - che, nel caso sia rispettato l’indirizzo conosciuto, la comunicazione è comunque valida)
Può pertanto ritenersi correttamente instaurato il presente dibattimento nei confronti di tutti gli odierni deferiti.
Nel merito, appare opportuno richiamare i due punti qualificanti del procedimento disciplinare.
1°) A mente degli adempimenti per l’ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 stagione sportiva 2018/2019, i versamenti dovuti per le iscrizioni, dovevano essere effettuati entro e non oltre la data del 31 ottobre 2018; tali versamenti dovevano essere eseguiti a mezzo o di bonifico bancario, oppure di assegno circolare intestato alla Divisione.
Lo stesso valeva per i versamenti per la stagione 2019/2020 da effettuare entro il 31 ottobre 2019.
2°) Il procedimento da cui ha tratto le mosse il deferimento era stato instaurato dalla Procura Federale a seguito delle segnalazioni presentate in data 8 ottobre 2020 dal sig. Matteo Pinci alla Procura Generale dello Sport e poi da quest’ultima trasmesse in data 12 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 44 comma 3 CGS – FIGC alla Procura Federale.
Il Pinci aveva allegato alle proprie segnalazioni i documenti contabili di alcune società di calcio a 5, dai quali emergeva che i pagamenti relativi alla iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2018/2019 erano stati effettuati in ritardo ovvero attraverso metodi non consentiti.
Nel corso delle indagini della Procura Federale era risultato che alcune società, di seguito elencate, attualmente deferite, avevano versato alla Divisione Calcio a 5 assegni bancari scadenzati in epoca successiva al 31 ottobre 2018; si era trattato delle Società Lausdomini (assegno di € 3.245,00, versato in banca il 22 gennaio 2019) e ASD Futsal Bisceglie (assegno di € 5.170,00, versato in banca il 9 gennaio 2019); altre società avevano seguito la stessa modalità di pagamento, ma gli assegni che avevano emesso erano rimasti impagati; si trattava di ASD Academy Futsal Marigliano (assegno di € 5.170,00 del 23 gennaio 2019, impagato il 24 gennaio 2019) e della ASD Vittoria (assegno di € 1.870,00 del 20 marzo 2019, impagato il 22 marzo 2019); inoltre, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, la Società Olympique Ostuni era incorsa in un analogo inadempimento (assegno di € 1.925,00 del 5 dicembre 2019, versato in banca il 20 dicembre 2019).
Ebbene, non può minimamente dubitarsi del fatto che le incolpazioni a carico degli odierni deferiti siano provate oltre ogni ragionevole dubbio.
Le prove, raccolte nel corso delle indagini, sono consistite nei riscontri documentali e contabili circa la data di emissione degli assegni ovvero il loro incasso, nonché nelle dichiarazioni rese all’Organo inquirente dalla responsabile dell’Ufficio amministrativo della Divisione Calcio a 5, sig.ra Antonina Vetrano, e nella documentazione da essa prodotta, nonché dalle dichiarazioni rese dal sig. Fabrizio Di Felice, segretario della Divisione Calcio a 5, entrambe le quali hanno confermato specificatamente le ipotesi di illecito perseguite dalla Procura Federale. Tanto basta per ritenere pienamente sussistenti le responsabilità delle Società deferite e dei loro rispettivi rappresentanti legali; vale per questi ultimi la sussistenza del rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra il sodalizio sportivo, quale ente rappresentato e coloro che hanno agito in nome della società in qualità di legali rappresentati secondo la normativa federale.
Il deferimento va pertanto accolto, unitamente alle sanzioni riportate in dispositivo, che, ove riguardate nell’ottica dell’art. 4, comma 1, CGS – FIGC per le persone fisiche e dell’art. 6, comma, 1 per le società, appaiono congrue, avuto riguardo ai differenti gradi di responsabilità, dandosi nel contempo atto che la Società ASD Real Parco C5, di cui il sig. Giuseppe Bertolino ne è il presidente e legale rappresentante, è stata già sanzionata da questo Tribunale con la richiamata decisione n. 158 del 10/17 giugno 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Antonio Buonincontri, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per il sig. Gennaro Coppola, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per il sig. Giuseppe Bertolino, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per il sig. Alfonso Leta, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per il sig. Luciano Sciacqua, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per il sig. Daniele Andriola, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la società ASD Lausdomini C5 2014, euro 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda;
- per la società ASD Academy Futsal Marigliano, euro 1.140,00 (millecentoquaranta/00) di ammenda;
- per la società ASD Vittoria, euro 375,00 (trecentosettantacinque/00) di ammenda;
- per la società ASD Futsal Bisceglie 1990, euro 1.035,00 (milletrentacinque/00) di ammenda; - per la società Olympique Ostuni, euro 385,00 (trecentottantacinque/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 8 luglio 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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