F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFN – SD del 9 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12669/226pf20-21/GC/gb dell’8 giugno 2021 nei confronti della società SS Pro Patria San Felice ASD – Reg. Prot. 136/TFN-SD

Decisione/0005/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0126/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica – Presidente;

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente;

Amedeo Citarella – Componente;

Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

Valentina Ramella – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 2 luglio 2021, sul deferimento del Procuratore Federale n. 12669/226 pf20-21/GC/gb dell’8 giugno 2021

contro

la S.S. Pro Patria San Felice ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Maria Neri; la seguente

DECISIONE

****

FATTO

L’8.6.2021 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Nazionale Federale la S.S. Pro Patria San Felice ASD, a titolo di responsabilità diretta, per aver omesso di versare entro il termine perentorio di 30 giorni l’ammenda applicata su richiesta dell’interessato, ex art. 126 C.G.S., formalizzata con l’accordo pubblicato con il Comunicato Ufficiale b. 217/AA del 21.12.2020, che prevedeva l’applicazione della sanzione disciplinare di giorni 15 di inibizione per il legale rappresentante e di euro cento di ammenda per la società.

Accordo che era stato proposto dall’odierna deferita ai sensi della sopra citata disposizione a seguito della ricezione di atto di incolpazione con il quale era contestato alla S.S. Pro Patria San Felice ASD e, in particolare, al legale rappresentante pro tempore la violazione dell’art. 32, comma 5, del C.G.S., in relazione alle indicazioni previste nel Comunicato Ufficiale n. 6 – punto 4.b – s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato il 6.7.2020 per il tardivo pagamento degli oneri per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – serie B maschile – s.s. 2020/2021.

A seguito del mancato pagamento entro il predetto termine perentorio dell’ammenda concordata, l’accordo è stato risolto con il Comunicato Ufficiale n. 370/AA del 19.5.2020, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, non impugnato dalla società deferita.

La S.S. Pro Patria San Felice ASD si è costituita il 25.6.2021 con il patrocinio dell’Avv. Roberto Maria Neri che, dopo aver confermato i fatti contestati e, in particolare, di non aver eseguito il pagamento entro il 20.1.2021, ha affermato che l’inadempimento sarebbe stato addebitabile alla “contestuale positività all’infezione da Covid 19 del suo legale rappresentante – Sig. Umberto Dondi – a cui è seguito il ricovero in ospedale dal 30.12.2020 al 14.1.2021 per insufficienza respiratoria, come da certificato dell’Ospedale di Mirandola (MO)”, e, successivamente “l’isolamento domiciliare poiché ancora positivo”.

Da ultimo la difesa della società deferita ha concluso, in via principale, per la rimessione in termini per il pagamento della ammenda nella misura di Euro 100,00 come da accordo ex art. 126 C.G.S. pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 217/AA del 21.12.2020 e, in via subordinata, ai sensi dell’art. 128 C.G.S., per la riduzione dell’ammenda.

All’udienza del 2 luglio 2021, la Procura Federale, ha insistito per l’accoglimento del deferimento e ha chiesto l’irrogazione della ammenda di Euro 200,00 (euro duecento), mentre il difensore della deferita si è riportato alla memoria difensiva depositata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I fatti contestati dalla Procura Federale sono stati ammessi dalla S.S. Pro Patria San Felice ASD.

Conseguentemente alcun dubbio può sussistere in ordine alla fondatezza del deferimento, anche alla luce di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 6 s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato il 6.7.2020, secondo il quale il ritardato pagamento della quota d’iscrizione al campionato “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionat[o], a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di Euro 300,00 per la Serie A ed Euro 200,00 per la Serie A2 e Serie B, per ciascun inadempimento”.

Del resto, la circostanza che il legale rappresentante S.S. Pro Patria San Felice ASD sia stato ricoverato a causa di un’infezione da Covid 19 non può rappresentare un’esimente dell’obbligo di corrispondere la somma contestata, sia perché una società deve avere un’organizzazione idonea a consentire un pagamento di Euro 100,00 in caso d’impossibilità/assenza del legale rappresentante, sia perché l’ospedalizzazione si è conclusa quando il termine per il pagamento dell’ammenda non era ancora scaduto.

Destituite di fondamento sono, invece, le richieste formulate dalla società deferita.

In primo luogo, la domanda di rimessione in termini è inammissibile, in quanto esula dall’ambito del giudizio disciplinare. Tra l’altro nel caso di specie il Comunicato Ufficiale n. 370/AA del 19.5.2020 con il quale è stato risolto il precedente accordo ex art.126 C.G.S. è divenuto inoppugnabile a seguito dell’inutile decorso del termine d’impugnazione.

Del resto, è lo stesso art. 126 del C.G.S. a prevedere quale conseguenza diretta e automatica della mancata “ completa esecuzione dell’accordo” la risoluzione dello stesso, escludendo la possibilità di concluderne di nuovi.

In ordine poi alla richiesta di riduzione dell’ammenda, l’art. 128 C.G.S. prevede che la riduzione della sanzione debba essere proposta dalla Procura Federale “In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”.

Nel caso di specie entrambi i presupposti non sussistono.

Da un lato, la Procura Federale non ha formulato alcuna proposta.

Da un altro lato, la condotta della Società deferita non ha consentito l’emersione di violazioni regolamentari.

L’ammenda richiesta dalla Procura Federale appare congrua. Lo stesso Comunicato Ufficiale n. 6 del 6.7.2020 s.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5 – LND prevede, infatti, che il ritardato pagamento è sanzionato con un’ammenda pari a Euro 200,00. Né appaiono sussistere circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13 C.G.S. Per i motivi sopra esposti il deferimento deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga alla società SS Pro Patria San Felice ASD la sanzione dell’ammenda di euro 200,00 (duecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE   

Paolo Clarizia

 

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

 

Depositato in data 9 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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