F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFN – SD del 9 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12657/706pf20-21/GC/gb dell’8 giugno 2021 nei confronti del sig. Oreste Vigorito e della società Benevento Calcio Srl – Reg. Prot. 135/TFN-SD
Decisione/0006/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0125/TFNSD/2020-2021
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente;
Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
Paolo Clarizia – Componente;
Valentina Ramella – Componente;
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato,
decidendo nella riunione fissata il giorno 2 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 12657/706 pf20-21/GC/gb dell’8 giugno 2021 nei confronti del Sig. Vigorito Oreste e della società Benevento Calcio Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota Prot. 12657/706pf20-21/GC/gb dell’8 giugno 2021, il Procuratore Federale f.f. ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Oreste Vigorito, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società Benevento Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Benevento - Cagliari disputatasi in data 9.5.2021 e valevole per il Campionato di Serie A Tim, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky”, riportata in data 10.5.2021 sui quotidiani “Corriere dello Sport Stadio” e “La Gazzetta dello Sport”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell’onore del sig. Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro addetto al “VAR” del citato incontro; nel corso dell’intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Io credo che con i vostri mezzi a disposizione li stiate vedendo anche voi. Credo che però per una domenica il calcio possa fare a meno di fare filosofia e di discutere di massimi teoremi e fermarsi soltanto a guadare le immagini. Le immagini dicono quello che abbiamo visto tutti, tutta Italia, tranne il signor Mazzoleni. Posso anche dire, così magari dopo 15 anni io non ho mai parlato di un arbitro o di un addetto agli arbitri, posso dire qualcosa magari che mi farà andare a casa un po’ prima per la fine di questo campionato. Mi sono arrivati messaggi, non da Benevento, perché Benevento non manda messaggi, non critica non fa polemiche. Mi sono arrivati da Napoli, mi sono arrivati da chi ha scritto quando proprio si vuole ammazzare una squadra del Sud allora si carica Mazzoleni. Sembra che sia una nuova carica che gli hanno dato; io gli auguro di averla perché non è una questione di sbagliare interpretazione. Io non ho mai detto una parola sugli arbitri, ma questa volta non parlo dell’arbitro parlo della televisione. Se gli arbitri oltre a non vedere in campo, non sanno neanche guardare la VAR, possiamo togliere la Var. Io sono di quelli che voleva la VAR perché pensava che la VAR potesse aiutarli, invece è diventata un'altra giustificazione per le loro cazzate. E noi ci rimettiamo un anno, un anno di sacrifici sotto la pioggia, con freddo, con la neve, col vento perché il signor Mazzoleni col culo su una panchina guarda una televisione e non sa nemmeno guardare la televisione. Se non l'ha sentito in campo, glielo dico io adesso e mi fate la cortesia di trasmetterglielo voi: io non sono un presidente normale, sono il presidente Vigorito, uno che in 15 anni, andate a vedere nei vostri archivi, non ha mai detto un cazzo su quello che dite o che fate, ma è la prima volta che ve lo dico. Questi signori devono uscire dal calcio perché altrimenti usciamo noi, quelli come me e poi ve li fate da solo, voi ed i Mazzoleni…”, “……il problema è Mazzoleni, vuole che glielo ripeta un’altra volta, vuole che glielo dica un’altra volta, mi hanno scritto che quando si vuole ammazzare il sud si mette Mazzoleni al VAR; l’abbiamo fatto anche oggi, abbiamo fatto l’altro omicidio” e “…Me ne assumo io la responsabilità, stia sereno. Voi fate i giornalisti …. Me ne assumo tranquillamente la responsabilità e non ho problemi. Sono settant'anni che assumo responsabilità, cosa che non fanno gli altri quindi stia tranquillo. Io sono venuto in televisione a dirle quello che pensavo a differenza di quelli che gridano fuori dai cancelli o nei palazzi oscuri. Io glielo dico in televisione davanti a milioni di spettatori: è una vergogna! Adesso mi mandassero dove vogliono, tanto non è nemmeno detto che io rimarrò nel calcio”;
- la società Benevento Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Oreste Vigorito, così come specificati nel sopra riportato capo di incolpazione.
La fase predibattimentale
Ritualmente notificata la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il sig. Vigorito chiedeva e otteneva di essere sentito dal rappresentante della Procura federale il 26.5.2021.
In tale sede l’incolpato, assistito dal proprio difensore, consegnava due articoli pubblicati in data 11 maggio 2021 dal quotidiano “Roma” e dal giornale online “Giornalettismo”, titolati “Tante fake news sulle mie parole. Vedremo se la giustizia sportiva seguirà i fatti o le opinioni dei giornali”.
Nel corso dell’audizione, il sig. Vigorito dichiarava quanto segue: “Il sottoscritto precisa che le frasi riportate nell’intervista rilasciata a SKY nell’immediatezza del termine della gara Benevento-Cagliari erano riprese da messaggi (sms e whattsapp) inviati sulla mia utenza mobile privata e di cui rimango disponibile per eventuale esibizione e/o produzione se richiesta. Mi scuso per il tono utilizzato durante la trasmissione di SKY ma sostanzialmente volevo porre in evidenza l’errore tecnico commesso dagli arbitri per l’utilizzo del VAR. Tengo a chiarire che nei tempi prescritti dalla legge sulla stampa ho ritenuto precisare il mio pensiero che non intendeva assolutamente offendere gli arbitri nella loro integrità morale e nella loro persona ma solamente il discutibile operato sempre in relazione all’utilizzo del VAR, sistema che io stesso ho propugnato quale membro del consiglio direttivo di serie B ma che talvolta lascia adito ad eccessive recriminazioni. Ritengo opportuno anche porre in evidenza che nell’intervista non ho mai menzionato il direttore di gara sig. Doveri con cui a fine gara ho avuto un cordiale colloquio nel quale entrambi abbiamo esposto con la massima serenità il rispettivo punto di vista”.
La memoria difensiva
Fissato il dibattimento per la riunione odierna, gli incolpati hanno fatto pervenire la memoria difensiva prevista dall’art. 85, co. 1, CGS-FIGC.
In tesi, gli incolpati:
- hanno eccepito l’assenza di dichiarazioni offensive, diffamatorie e comunque lesive della reputazione del sig. Mazzoleni, profferite “al solo fine di provocare un’approfondita riflessione su un tema di rilevante interesse pubblico nel settore specifico, quale l’interpretazione dei regolamenti e la discrezionalità degli arbitri e degli addetti al VAR, tema di rilevante interesse nel contesto di riferimento, atteso che solo una settimana prima si era accesa analoga polemica in ordine ad una decisione del sig.
Mazzoleni in un’altra partita di Serie A con protagonista ancora il Cagliari (Napoli - Cagliari)”;
- hanno invocato l’esimente prevista dall’art. 51 cp perché nella fattispecie esercitato, dall’avv. Oreste Vigorito, unicamente il diritto di critica, per di più nella veste di “tifoso”, oltre che di “Presidente”;
- hanno contestato l’omessa considerazione delle smentite rilasciate nei due giorni successivi all’accadimento alle testate giornalistiche Roma e Il Giornalettismo, così come già riferito il giorno 26.5.2021 in sede di audizione.
Il dibattimento
All’odierna riunione, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021, hanno preso parte il dott. Luca Scarpa, per la Procura federale; l’avv. Eduardo Chiacchio, per i deferiti ed il sig. Oreste Vigorito.
Il dott. Scarpa, contestato che nella fattispecie si sia trattato del mero esercizio del diritto di critica, ha escluso la rilevanza a fini disciplinari delle asserite smentite. Attesa, pertanto, la valenza lesiva delle dichiarazioni attribuite al sig. Vigorito, ha chiesto irrogarsi nei confronti di questi le sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) e dell’ammenda di euro 12.000,00 e, nei confronti della società Benevento Calcio Srl, dell’ammenda di euro 12.000,00.
Il difensore dei deferiti, riportatosi alla memoria difensiva, ha motivato il tono delle espressioni usate in ragione della importanza fondamentale della gara con il Cagliari per le sorti della società rappresentata; ha escluso qualunque contenuto offensivo e/o diffamatorio della reputazione del sig. Mazzoleni, peraltro già al centro, la settimana precedente, di altro episodio contestato; ha chiesto tenersi conto delle successive smentite in cui si è dato atto che le dichiarazioni avevano ad oggetto il contenuto di messaggi pervenuti sul terminale mobile del Presidente Vigorito, da questi vanamente messo a disposizione della Procura. Ha quindi concluso per il proscioglimento degli incolpati e, in via subordinata, per la irrogazione di sanzioni contenute nel minimo edittale. Il sig. Oreste Vigorito, richiamata l’assenza di precedenti disciplinari specifici riferiti alla sua persona ed alla società rappresentata, ha imputato alla particolarità del momento l’uso di un tono altrimenti a sé estraneo, avendo cura di precisare che il suo non era uno sfogo, bensì la denuncia dell’uso distorto del VAR da parte di una persona che, a distanza di una settimana, ha diversamente valutato due episodi simili e che, ove non in grado di vedere un “VAR”, è meglio che non vada in panchina. All’esito della discussione, il Tribunale ha riservato la decisione.
Motivi della decisione
1. Il deferimento è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Nel corso dell’attività istruttoria, la Procura federale ha acquisito:
- i video dell’intervista rilasciata dal sig. Vigorito Oreste ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky” al termine della gara Benevento - Cagliari disputatasi in data 9.5.2021 e valevole per il campionato di Serie A Tim;
- l’articolo pubblicato in data 10.5.2021 sul quotidiano “Corriere dello Sport Stadio” riportante le dichiarazioni rilasciate dal sig. Vigorito Oreste;
- l’articolo pubblicato in data 10.5.2021 sul quotidiano “La Gazzetta dello Sport” riportante le dichiarazioni rilasciate dal sig. Vigorito Oreste.
Le dichiarazioni attribuite al sig. Vigorito trovano palese conferma nel materiale istruttorio ritualmente acquisito ed analiticamente riportate nei capi di incolpazione, onde sul piano fattuale può sicuramente ritenersi acquisita la prova del fatto in sé.
Quello che il deferito contesta, invece, è la valenza lesiva delle espressioni adoperate e pubblicate. A suo dire, inoltre, quanto dichiarato riporterebbe il contenuto di messaggi pervenutigli sul terminale mobile da parte di altri soggetti, senza peraltro mai travalicare il legittimo esercizio del diritto di critica.
La tesi non è condivisibile.
Quanto alla valenza lesiva delle dichiarazioni si osserva quanto segue.
La critica, invero, premessa la veridicità della notizia pubblicamente diffusa e la sua rilevanza per l’interesse pubblico, deve rispettare il limite della continenza verbale sì da concretizzarsi, da un lato, in un dissenso motivato e, dall’altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell’altrui dignità morale e professionale.
“Il rispetto del canone della continenza esige”, infatti, “che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti […], trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato.” (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18170 del 30 aprile 2015)
Nella fattispecie in scrutinio, il limite della continenza verbale deve ritenersi travalicato, non potendo trovare giustificazione alcuna - anche a volere considerare la particolarità del momento legato alla situazione in classifica della società Benevento Calcio – l’avere attribuito al sig. Mazzoleni la carica di ammazza squadre del Sud. Quello che si imputa al Mazzoleni, dunque, non è l’avere commesso un errore di valutazione, quanto piuttosto lo svolgimento di una precipua funzione (i.e.: ammazza squadre del Sud) al scopo di procurare nocumento a determinate società a vantaggio di altre.
In disparte la gratuita ed attribuita incapacità di “guardare la televisione […] quand’anche col culo su una panchina”, nel corso dell’intervista il sig. Vigorito si preoccupa che il sig. Mazzoleni possa non ascoltare l’intervista e si spinge, allora, ad invitare l’intervistatore a trasmettergliela (“mi fate la cortesia di trasmetterglielo voi”), non senza aggiungere che “questi signori devono
uscire dal calcio …. il problema è Mazzoleni, vuole che glielo ripeta un’altra volta, vuole che glielo dica un’altra volta, mi hanno scritto che quando si vuole ammazzare il Sud si mette Mazzoleni al VAR”.
Nella circostanza, per quanto irrilevante la circostanza, anche a ritenere la provenienza di tali affermazioni da parte di altri soggetti mediante messaggi, il sig. Vigorito le fa proprie e se ne assume la responsabilità (“me ne assumo io la responsabilità, stia sereno”). Così operando, dunque, approfittando del mezzo televisivo, si è offerto e prestato quale cassa di risonanza delle dichiarazioni lesive e diffamatorie riferite al sig. Mazzoleni, quantunque provenienti da altri soggetti, offendendo la reputazione del primo.
Ricorrono nella specie, pertanto, i presupposti per ritenere la sussistenza della violazione del divieto, posto a carico dei soggetti dell’ordinamento federale, di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi ritenuti lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito della FIGC (art. 23, commi 1-2, CGS-FIGC) e, dunque, provata con ragionevole certezza la responsabilità disciplinare del sig. Oreste Vigorito, attesa la inidoneità delle presunte smentite a rimuovere gli effetti dannosi della pubblica propalazione delle espressioni lesive attribuitegli e perché unicamente ribadita, nelle successive interviste, la circostanza di avere solo riportato il contenuto di messaggi provenienti da terze persone.
2. Dei fatti ascritti al legale rappresentante della società risponde in via diretta la società Benevento Calcio Srl, ex artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a sua volta non dissociatasi pubblicamente dalle dichiarazioni lesive del primo. 3. Quanto alla misura delle sanzioni, pur in assenza di alcuna delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 dell’art. 13 CGS, il Collegio condivide il principio espresso dalle Sezioni Unite della CFA (dec. n. 113/CFA/2020-2021 del 17.6.2021). Preso pertanto in considerazione il comma 2 del medesimo art. 13 (“Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con
adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”), in applicazione del potere di cui all’art. 12 CGS, tenuto conto, non a fini esimenti, ma di valutazione della congruità della sanzione, dell’assenza di precedenti specifici, del contesto di riferimento e del comportamento processuale complessivamente tenuto, sanzioni congrue, in
minus rispetto alle richieste della Procura federale, sono quelle di cui al dispositivo, con la ulteriore precisazione che la società, a mente di quanto previsto dall’art. 23, comma 6, CGS va sanzionata con un’ammenda pari a quella applicata al sig. Oreste Vigorito, autore delle dichiarazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Oreste Vigorito, giorni 20 (venti) di inibizione e euro 9.000,00 (novemila/00) di ammenda; - per la società Benevento Calcio Srl, euro 9.000,00 (novemila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE
Amedeo Citarella
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
Depositato in data 9 luglio 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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