F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN – SD del 16 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12816/658 pf20-21/GC/blp del 14 giugno 2021 nei confronti del sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara – Reg. Prot. 140/TFN-SD

Decisione/0007/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0129/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica – Presidente;

Valeria Ciervo – Componente (Relatore);

Andrea Giordano – Componente;

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 6 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 12816/658 pf20-21/GC/blp del 14 giugno 2021 nei confronti del sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 14 giugno 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS, datata 30 aprile 2021 (prot. n. 11513 /658pf20-21/GC/blp), a seguito della segnalazione inviata dal sig. Luca Fadda in data 31 marzo 2021, a carico di: - sig. Marco Bramucci, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società ASD Città Di Falconara; - società ASD Città Di Falconara, per rispondere:

- il sig. Marco Bramucci, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società ASD Città Di Falconara, della violazione dell’art. 4 co. 1 del CGS;

- la società ASD Città Di Falconara a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del CGS e in ragione del principio di immedesimazione organica, di quanto ascritto e contestato al proprio - all’epoca dei fatti - Presidente con poteri di rappresentanza legale.

La Procura Federale, nell’atto di deferimento del 14 giugno 2021, ha affermato che “ dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che nel corso della corrente stagione sportiva il Presidente della società ASD Città Di Falconara si è reso autore di un post (commento) apparso in data 18 marzo 2021 sulla pagina Facebook “Alzamela che rovescio, futsal e non solo” nel corpo del quale utilizzava una espressione idonea a ledere la reputazione personale di due dirigenti della Divisione calcio a 5”.

In particolare, in relazione alla posizione del sig. Marco Bramucci, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società ASD Città Di Falconara, la Procura ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, “per essersi lo stesso, dopo aver evidentemente appreso dell’avvenuta notificazione - in data 17 marzo 2021 - da parte di questo Ufficio di un provvedimento di Comunicazione della Conclusione delle Indagini (CCI) adottato nell’ambito di diverso e altro procedimento disciplinare (proc. 296 pf.20-21) di cui erano stati destinatari alcuni dirigenti della Divisone Calcio a 5 (segnatamente, il sig. Luca Fadda Consigliere Nazionale della Divisione Calcio a 5 e il sig. Vittorio Zizzari, Vice Presidente della Divisione Calcio a 5) nell’ambito di una indagine per presunte irregolarità (legate all’accettazione di pagamenti effettuati a mezzo assegni scadenzati/postdatati) nella fase di iscrizione di alcune società al Campionato di Calcio a 5 per la s.s. 2018/19, reso autore di un post (commento) apparso in data 18 marzo 2021 sulla pagina Facebook “Alzamela che rovescio, futsal e non solo” nel quale, oltre a fare riferimento sia pure in modo indiretto ed allusivo alla circostanza di essere a conoscenza dell’avvenuta notificazione ai due sopra citati dirigenti (appellati, rispettivamente, come “Luchino il Sardo” e “Vittorino Tuo Re di Puglia”) dell’anzidetta CCI, utilizzava, altresì, una espressione avente attitudine a ledere la reputazione degli stessi. E più precisamente, per aver egli “postato” le seguenti parole: “Onestamente stamattina mi aspettavo un post su Luchino il Sardo e Vittorino Tuo Re di Puglia, nostri signori del post datato”.

La Procura ha sostenuto, in sintesi:

- che con il post sopra citato e, in particolare, con l’avvenuto utilizzo dell’espressione “nostri signori del post datato”, sia inequivocabile il riferimento “a quanto fatto oggetto di specifica contestazione a carico dei due sopra indicati Dirigenti della Divisone Calcio a 5 nel corpo dell’anzidetta CCI adottata nell’ambito del citato proc. 296 pf 20-21, ovverosia, l’avvenuta iscrizione di talune società̀ al Campionato di Calcio a 5 per la s.s. 2018/19 previa accettazione di assegni scadenzati (post datati) emessi dalle stesse al fine di sanare le proprie pregresse inadempienze economiche”.

- che il sig. Bramucci avrebbe di fatto divulgato e commentato “una circostanza quale quella dell’avvenuta notificazione della ricordata CCI che, invece, avrebbe dovuto rimanere quanto più̀ possibile riservata, ma, vieppiù̀, anche per ledere la reputazione personale dei due sopraindicati soggetti “avvisati” (Luca Fadda e Vittorio Zizzari)”.

Sulla base di tali motivi, la Procura ha deferito innanzi il Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare) il sig. Bramucci, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della ASD Città Di Falconara e la società a titolo di responsabilità diretta in ragione del principio di immedesimazione organica in quanto all’epoca dei fatti il sig. Bramucci rivestiva la caria di Presidente con poteri di rappresentanza.

La memoria difensiva

Il sig. Bramucci ha depositato una memoria difensiva, inviata nelle forme di rito in data 14 maggio 2021.

Nella citata memoria il deferito ha affermato che “la frase incriminata […] non si riferisce assolutamente a Luca Fadda e Vittorio Zizzari” in quanto “per Luchino il Sardo e Vittorino Tuo Re di Puglia, intendevo alludere a Luca Ranocchiari e Riccardo Russo, soprannomi che uso confidenzialmente con Marco Calegari (omissis), alterando volutamente anche la regione di provenienza di entrambi, la Lombardia, proprio per rispondere alle prese in giro che a mi volta mi riserva bonariamente lo stesso Calegari”. Il sig. Bramucci afferma, altresì, che “la parte finale della frase “nostri signori del post datato” si riferisce al fatto che proprio la sera prima, cioè il 17 marzo, scherzando sempre con Marco Calegari via whatsApp, gli avevo fatto notare cine Luca Ranocchiari non avesse postato su facebook del record del Città di Falconara, imbattuto bella regular season e che Riccardo Russo ultimamente scrivesse molto meno del solito”.

Pertanto il sig. Bramucci ha chiesto l’archiviazione del procedimento di deferimento.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del 6 luglio 2021, alla quale è comparso per la Procura Federale il Dott. Enrico Liberati, ed ha concluso formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

per il sig. Bramucci Marco mesi 3 (tre) di inibizione ed euro 600,00 (seicento/00) di ammenda alla società, in ragione del principio di immedesimazione organica, di quanto ascritto e contestato al proprio - all’epoca dei fatti - Presidente con poteri di rappresentanza legale.

Per i deferiti non è comparso alcuno.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

La Procura Federale, come sopra descritto, ha motivato il deferimento sulla base della violazione dell’art. 4 coma 1 del CGS per aver il deferito posto in essere una condotta contraria e non rispettosa dei principi di lealtà, probità e rettitudine morale, tale da inverare i presupposti della citata fattispecie disciplinare.

Secondo la Procura “appare evidente come con il post sopra citato e, in particolare, con l’avvenuto utilizzo dell’espressione “nostri signori del post datato” che inequivocabilmente evoca e richiama quanto fatto oggetto di specifica contestazione a carico dei due sopra indicati Dirigenti della Divisone Calcio a 5 nel corpo dell’anzidetta CCI adottata nell’ambito del citato proc. 296 pf 20-21, ovverosia, l’avvenuta iscrizione di talune società̀ al Campionato di Calcio a 5 per la s.s. 2018/19 previa accettazione di assegni scadenzati (post datati) emessi dalle stesse al fine di sanare le proprie pregresse inadempienze economiche, il Bramucci abbia finito, non soltanto, di fatto per divulgare e commentare una circostanza quale quella dell’avvenuta notificazione della ricordata CCI che, invece, avrebbe dovuto rimanere quanto più̀ possibile riservata, ma, vieppiù̀, anche per ledere la reputazione personale dei due sopraindicati soggetti “avvisati” (Luca Fadda e Vittorio Zizzari). E ciò̀, in quanto la menzionata espressione si appalesa tale da aver, sia, in primis violato quel diritto alla riservatezza fatto proprio e riconosciuto di/a tutti i soggetti “avvisati” (destinatari di una CCI) e posto a tutela del loro buon nome e reputazione personali nell’ambito di una fase del procedimento disciplinare quale quella seguente alla notificazione della CCI, non solo, ancora prodromica all’esercizio dell’azione disciplinare posto che a conclusione di detta fase l’Organo inquirente può̀ sempre determinarsi ad archiviare l’originaria “notitia illiciti”, ma, soprattutto, in cui manca ancora del tutto un accertamento giudiziale dell’effettività̀ e fondatezza delle violazioni disciplinari fatte oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio di Procura, sia, in secundis travalicato di riflesso qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di cronaca e libertà di espressione”.

In disparte il contenuto delle memorie difensive depositate dal sig. Bramucci, che, per come articolate non offrono spunti, se non di pura fantasia, idonei a suffragare la posizione dello stesso, è però evidente, in primo luogo in fatto, che nelle frasi ascrivibili al sig. Bramucci non emerge alcun riferimento alla conclusione delle indagini (CCI) afferenti altro procedimento disciplinare a carico dei dirigenti Luca Fadda e Vittorio Zazzari, e, ne consegue, che non può ritenersi violato il diritto di riservatezza dei dati contenuti nei citati atti.

Invero, l’incolpazione addebita un fatto, ovvero l’aver propalato l’indagine a carico dei due dirigenti, che, al di là di ogni altra considerazione non trova riscontro nelle parole del deferito.

È principio consolidato della giustizia sportiva che “lo standard probatorio richiesto non si spinge sino all’assoluta certezza della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport Sez. Un. del 10.02.2016 n. 6; in tal senso anche C.G.d.S., S.U., 2.08.2016, n. 34; 3.10.2017, n. 69; 19.12.2017, n. 93).

Nella fattispecie in esame, il Tribunale ritiene, anzitutto e come già detto, che il post del deferito non contenga alcun riferimento al diverso e distinto procedimento, né tantomeno alla sua CCI, a carico dei sigg.ri Luca Fadda e Vittorio Zizzari e che, quindi, il fatto oggetto di deferimento (aver propalato una notizia non divulgabile anche a tutela dell’onorabilità dei ripetuti sigg.ri Fadda e Zizzari) non abbia riscontro oggettivo. Il Tribunale ritiene, altresì, che la circostanza della connessione tra il post del deferito e la conclusione delle succitate indagini non trovi riscontro nella categoria del probabile, potendosi al più ascrivere a quella dell’ipotizzabile, come tale insufficiente nei procedimenti di giustizia sportiva, rimanendo comunque determinante la constatazione che di quella connessione non vi è una traccia concreta agli atti del procedimento. Conclusivamente, i deferiti vanno prosciolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE   

Valeria Ciervo

 

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

 

Depositato in data 16 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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