F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN – SD del 20 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12936 /768pf20-21/GC/blp del 18 giugno 2021 nei confronti di Baumgartner Walter e della società Fussball Club Sudtirol Srl – Reg. Prot. 143/TFN-SD

Decisione/0009/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0132/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

 

Pierpaolo Grasso – Presidente;

Valentina Aragona – Componente;

Amedeo Citarella – Componente;

Andrea Fedeli – Componente (Relatore);

Valentina Ramella – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato,

decidendo nella riunione fissata il giorno 13 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 12936 /768pf20-21/GC/blp del 18 giugno 2021 nei confronti di Baumgartner Walter e della società Fussball Club Sudtirol Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento e la memoria del deferito

Con provvedimento del 18 giugno 2021, n. 12936 /768pf20-21/GC/blp il Procuratore Federale f. f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

1. Baumgartner Walter, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società Fussball Club Sudtirol Srl; 2. la società Fussball Club Sudtirol Srl; per rispondere:

Baumgartner Walter, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato in data 25.5.2021 sul sito internet della società “www.fc-suedtirol.com” e riportato in pari data sulle testate giornalistiche online “www.tuttoc.com” e “www.tuttomercatoweb.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Delegato della Lega Pro e del rappresentante della Procura Federale designati per il controllo della gara Pro Vercelli – Sudtirol disputata in data 23.5.2021 e valevole per il primo turno della fase play off Nazionale di Lega Pro, nonché lesive della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso e della Lega Pro e della Procura Federale nello specifico. Nel citato comunicato, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “L’FC Südtirol, in relazione al

provvedimento disciplinare comminato dopo la gara d’andata del primo turno dei play-off nazionali a carico dell’allenatore Stefano Vecchi e del giocatore Marco Curto (una giornata di squalifica), con analoga motivazione: “Perché durante la gara pronunciava un'espressione blasfema” in seguito al rapporto del Commissario di campo e del delegato della Procura federale che hanno segnalato le presunte espressioni blasfeme, ritiene curioso e incomprensibile il fatto che nessuno dei componenti della quaterna arbitrale abbia percepito alcunché. La Società, anche a tutela dei propri tesserati e dei valori sportivi che hanno sempre contraddistinto la propria storia, tiene a rimarcare l’ingiusta e inopportuna adozione del provvedimento. Preme sottolineare che a fine gara nei colloqui di rito intercorsi con i responsabili della società nessun componente della quaterna arbitrale ha rilevato quanto poi asserito da altri, tanto meno il quarto ufficiale che per l’intera durata della partita ha operato a ridosso della panchina o dell'arbitro che avrebbe potuto carpire la frase di Curto. È sorprendente che gli zelanti delegati invece di vigilare sulla corretta organizzazione della gara si preoccupino di fungere da inquirenti aggiunti alterando l'equilibrio tra le funzioni, interessandosi di aspetti strettamente disciplinari. Tale comportamento, oltre ad invadere competenze altrui e prevaricare il ruolo della quaterna arbitrale, interferisce pesantemente sul risultato sportivo. È altresì assodato che, in circostanze analoghe verificatesi nel recente passato e nel medesimo campionato, si è proceduto ad accertare i fatti disponendo indagini approfondite che, nei casi più gravi, si sono concluse con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Spiace rilevare che in questo caso i delegati preposti abbiano svestito il proprio ruolo di garanti per incarnare quello dei censori in un momento così delicato e determinante della stagione calcistica. Quanto accaduto è inaccettabile e obbliga l'FC Südtirol ad impugnare senza indugio i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo con contestuale istanza di trattazione dell'udienza in via d’urgenza”;

  1. la società Fussball Club Sudtirol Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Baumgartner Walter, così come specificati nel sopra riportato capo di incolpazione.

Con osservazioni del 5 luglio 2021, Baumgartner Walter dichiarando “di rinunciare ad una difesa tecnica”, ha rivendicato la propria libertà di manifestazione del pensiero, ritenendo che le espressioni contestate rientrino nel diritto di critica.

1.1.      Il dibattimento

All’udienza del 13 luglio 2021 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Baumgartner Walter, giorni 30 (trenta) di inibizione ed euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda;

- per la società Fussball Club Sudtirol Srl, euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda;

1.2.      La decisione

Il Collegio ritiene che le contestazioni formulate dalla Procura Federale non appaiono fondate.

Com’è noto, a prescindere dalla clausola generale di rispetto delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 4, comma 1), l’art. 23 CGS - FIGC vieta specificamente ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti in ambito CONI, FIGC, UEFA e FIFA. Precisa la norma che la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

Ai fini della rilevanza delle condotte contestate occorre, dunque, accertare la ricorrenza di due elementi: il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e la relativa idoneità diffamante la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico.

Con riferimento al primo profilo, nel caso di specie, quelle rese da Baumgartner Walter possono certamente essere qualificate come dichiarazioni pubbliche in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (pubblicazione su sito internet della società e su testate giornalistiche online).

Ciò premesso, e venendo al secondo degli elementi da accertare, alla luce della ricostruzione della Procura Federale, le espressioni utilizzate al fine di manifestare il proprio pensiero sarebbero da ritenere diffamanti in quanto ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere non potendosi rinvenire, nel caso di specie, l’esimente della “verità dei fatti narrati”; e ciò “atteso

che la decisione del Giudice Sportivo basata sulle risultanze dei rapporti di gara del Delegato della Lega Pro e del rappresentante della Procura Federale alla quale si fa riferimento nel comunicato pubblicato, ha trovato conferma nella pronuncia della Corte Sportiva d’Appello n. 206 del 31.5.2021 in virtù della quale “i rapporti formati dai collaboratori della Procura Federale e/o dal Commissario di Campo costituiscono, unitamente ed al pari dei referti arbitrali, i documenti ufficiali di gara, e sulla scorta dei quali, ai sensi dell’art. 66 del CGS, sono instaurati d’ufficio e si svolgono i procedimenti innanzi al Giudice sportivo”.

Sul punto, tuttavia, occorre segnalare che, in tema di diffamazione, è configurabile l'esimente del diritto di critica - intimamente connessa con la libertà costituzionalmente rilevante di espressione del proprio pensiero - la quale postula l’utilizzo di una forma espositiva corretta, funzionale alla finalità di disapprovazione, che non si risolva in una gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione; la ricorrenza dell’esimente in parola non comporta, tuttavia, l’esclusione dell'utilizzo di termini che, sebbene in sé astrattamente offensivi, abbiano, nello specifico contesto in cui vengono utilizzati, la funzione di esprimere un mero giudizio critico negativo (cfr: sul punto: Cass. pen., sez. V, 19.2.2020, n. 17243; ed in senso conforme Cass. pen., sez. V, 29.11.2019, n. 15089) (CFA, sez. IV, n. 49/2020-2021).

Nella fattispecie de qua, le espressioni critiche utilizzate non hanno integrato un'aggressione gratuita alla sfera morale del Commissario di campo e del delegato della Procura federale, ma hanno costituito una mera - seppur infondata alla luce delle successive pronunce degli organi competenti - censura al loro operato, espressa con termini che non risultano, nel contesto specifico nel quale le espressioni critiche sono state rese pubbliche, trascendere la forma civile dell'esposizione; ingenerate, fra l’altro, dall’equivoco circa il ruolo rivestito dal Commissario di Campo e dal delegato della Procura Federale all’interno del terreno di gioco e finalizzate esclusivamente a preannunciare il ricorso innanzi alla Corte Sportiva d’appello.

Deve, pertanto, ritenersi ricorrente l’esimente del diritto di critica.

Le espressioni utilizzate, infatti, non costituiscono un gratuito attacco al Commissario di campo ed al delegato della Procura federale, perpetrato con finalità meramente denigratorie, ma realizzano piuttosto una critica, sia pure aspra, all’operato di tali soggetti.

1.3.      P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie Baumgartner Walter e la società Fussball Club Sudtirol Srl dalle incolpazioni loro ascritte.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE    IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 20 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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